INAIL-INPS

INAIL-INPS, convenzione per erogazione indennità inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, malattia professionale e malattia comune nei casi di dubbia competenza

L’Inail e l’Inps con circolare congiunta n. 47/69 del 2 aprile 2015 hanno fornito istruzioni operative relative al nuovo accordo fra i due Enti finalizzato alla trattazione dei casi  in cui sussistano fondati dubbi circa la competenza assicurativa.

La prima Convenzione – che  risale al  1983 – è stata successivamente aggiornata nel 2008 con l’intento di regolamentare quelle situazioni in cui l’erogazione dell’indennità, per i periodi di assenza dal lavoro, è legata a eventi non chiaramente definibili come malattia, gestita dall’Inps, o collegati all’ambiente lavorativo – infortunio e/o malattia professionale – gestita dall’Inail, nonché di velocizzare l’iter di definizione della competenza dei singoli casi controversi.

Tra le novità più significative: è riconfermato  il diritto all’anticipazione della prestazione a favore del lavoratore,  per tutte le giornate di assenza, da parte dell’Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Ente competente (e comunque entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell’indennità di malattia). La novità consiste nel fatto che la prestazione verrà erogata , seppure provvisoriamente, nel seguente modo: se si tratta dell’INAIL, il 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta; misura percentuale che può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo fra i due Istituti; se si tratta dell’INPS, sarà pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

La precedente Convenzione  prevedeva,  invece,  la corresponsione dell’anticipazione in misura pari all’indennità di malattia anche nei casi in cui fosse stato l’Inail a ricevere per primo la denuncia dell’evento.

Casi di esclusione: si tratta di un capitolo del tutto nuovo che prevede i casi in cui nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi l’Inail riscontri la necessità di verificare il diritto dell’interessato alla tutela previdenziale  della malattia. 

Disposizioni per i marittimi: anche questo è un capitolo nuovo in quanto solo dal  1 gennaio2014  l’Inps riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, infatti, sono da considerare tali tutti quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave. Quanto disposto nella nuova Convenzione,  quindi, si applica anche a questa categoria di lavoratori.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il capitolo è trattato in modo più ampio rispetto alla precedente Convenzione poiché tiene conto delle  nuove norme che regolamentano la sicurezza dei dati. Nella circolare infatti si afferma che “ tutte le comunicazioni tra Inps e Inail devono avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata  (PEC) delle strutture territoriali per far sì che la gestione delle informazioni siano gestite con le dovute cautele.

INAIL-INPSultima modifica: 2015-04-09T13:13:04+02:00da vitegabry
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