Archivi giornalieri: 10 gennaio 2015

Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati

Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati
 
Infortuni in itinere

Lo stabiliscono le nuove linee guida dell’Inail sugli incidenti in itinere, che prendono atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa. Il riconoscimento subordinato alla verifica di modalità e circostanze di ogni evento

 

 

ROMA – L’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo stabilisce la circolare numero 62 del 18 dicembre, che prende atto dell’orientamento univoco della Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare questo tipo di infortuni.

Le disposizioni valgono anche per i casi in istruttoria. Le nuove linee guida – le cui disposizioni si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.

La materia disciplinata dal dlgs 38/2000. Nella sua premessa la circolare Inail sottolinea che l’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000, che disciplina l’infortunio in itinere, prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola.

Una protezione sempre più estesa. La possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi, prevista nelle nuove linee guida, tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari.

Gli esempi di Francia e Germania. In Francia, per esempio, sono ritenute normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita quotidiana, quali il vettovagliamento della famiglia o gli acquisti fatti in farmacia per una visita urgente dal medico, per prelievi e depositi bancari. In Germania, invece, la tutela assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un figlio affidato alla vigilanza di terzi.

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Incursioni barbaresche:”Ciuffo e gli altri, mille anni di terrore”

 di Francesco Casula

Posted on 8 gennaio 2015

Unione sarda 4 gennaio 2015

I sardi presi in ostaggio e ridotti in schiavitù:fu un flagello- “Ciuffo” e gli altri, mille anni di terrore.

di FRANCESCO CASULA

La Sardegna per più di un millennio è stata funestata dalle incursioni barbaresche: dal 703 fino al 1816.A detta dello scrittore libico moderno Mohamed M. Bazama, il primo assalto arabo all’Isola, forse alla base navale di Sulci (Sant’Antioco) avvenne il 24 gennaio del 703. Proseguirono, pressoché ininterrottamente – si diradarono fino a scomparire del tutto fra il XII e XIV secolo, in piena civiltà giudicale – fino al 1816, quando in seguito al Congresso di Vienna  le potenze europee imposero agli stati maghrebini del bey di Tunisi, del dey di Tripoli e del dey di Algeri,  la fine della tratta degli schiavi.Così il 3 aprile 1816  l’ammiraglio inglese Exmouth, anche come delegato del re di Sardegna, impose al bey di Algeri una convenzione che lo vincolava a pacifiche relazioni con il Regno di Sardegna. Dopo quella di Algeri analoghi trattati furono firmati con le reggenze di Tunisi e Tripoli. Le conseguenze delle aggressioni barbaresche furono immani: in termini di costi economici e delle perdite umane prima di tutto. Per non parlare della “paura del mare” che si creò nella psiche sarda: l’immagine del mare infatti sarà sempre associata alle figure dei pirati, a sos moros. Di qui la tendenza delle popolazioni costiere a ritirarsi nelle zone interne. Di qui l’abbandono delle tradizioni marinare e dell’agricoltura nelle aree litoranee, l’impaludamento delle zone costiere, l’accentuarsi della diffusione della malaria che s’aggraverà viepiù.Uno degli obiettivi delle incursioni era il sequestro di uomini e donne ma anche di bambini, da ridurre in schiavitù. Conosciamo degli esempi: il più famoso è un pastorello della Nurra, che adottato e allevato dal famoso corsaro Khair ad-din, detto Barbarossa, diventerà prima suo luogotenente e in seguito comandante in capo e rappresentante del sultano. Etichettato come“Sardo renegado”  assurgerà inoltre a terzo re di Algeri e sconfiggerà Carlo V nel 1541, in seguito alla seconda spedizione.Lo storico Pietro Martini ci parla anche di altri due sardi che faranno carriera politico-militare. Ricordando che nel 1772, verso la fine di Giugno, 28 galee muovono dal porto di Biserta verso Cagliari che tennero bloccata per più giorni, Martini scrive che a terrorizzare i cagliaritani contribuì la voce che a comandare le incursioni fossero “due rinnegati: uno sardo, detto Ciuffo, diventato rais di una galeotta, e promettitore di grandi razzie per ingraziarsi meglio il bey di Tunisi, temuto in particolar modo come conoscitore delle patrie coste; l’altro tabarchino, che da Carloforte dove lasciò la moglie, era partito a Tunisi per farvi fortuna”.Sempre Martini scrive che nel 1774 il “rinnegato” Ciuffo si sia consegnato ai sardi e, rifugiatosi in Convento, rimase lì fino all’abiura dell’Islamismo. In seguito, favorito dal Governo, avrebbe assunto il comando di una galea armata (forse quella stessa che comandava prima) combattendo “con sommo ardore” contro i Barbareschi.

dalla redazione di www.dazebaonews.it

Pubblico impiego. Un’assenza per malattia su 4 dura solo 1 giorno

Pubblico impiego. Un'assenza per malattia su 4 dura solo 1 giorno

Anche nel 2013 il numero di giorni medi di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato (18,3) è stato superiore a quello dei dipendenti pubblici (17,1). Bortolussi: “Possiamo comunque contare sull’affidabilità di maestranze che sono considerate tra le migliori al mondo”

VENEZIA – Il pericolo che le assenze brevi nascondano forme più o meno velate di assenteismo è, almeno in alcune aree del Paese, quanto mai concreto, soprattutto nei casi in cui  la malattia dura solo un giorno. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio studi della CGIA riferiti al 2013, un’assenza per malattia su 4 (25,9 per cento) registrata dai dipendenti pubblici ha la durata di una giornata. Il dato è addirittura in crescita: + 5,9 per cento rispetto al 2012. La quota scende di oltre la  metà (11,9 per cento) nel settore privato e rispetto all’anno precedente è diminuita dell’1 per cento.

Per quanto concerne le assenze per malattia di durata compresa tra i 2 e i 3 giorni, invece, l’incidenza sul totale degli eventi sale  al 36,1 per cento nel pubblico e al 31,2 per cento nel privato.

Alla luce di quanto accaduto in alcune grandi città  lo scorso 31 dicembre, l’attenzione della CGIA si è soffermata sulle assenze per malattia di un giorno, più facili da “programmare” da parte di chi ha deciso di comportarsi scorrettamente nei confronti del proprio datore di lavoro.  

A livello provinciale spicca la situazione della provincia di Palermo: tra i dipendenti pubblici il 42,6 per cento  del totale delle assenze dura un giorno, mentre nel settore privato l’incidenza scende al 27,8 per cento. In questa particolare graduatoria, Palermo detiene il primato sia nel pubblico sia in quello privato.

Nel comparto pubblico, dopo lo score della provincia di Palermo, segnaliamo quello di Agrigento (38,4 per cento), di Catania (35,6 per cento) e di Trapani (34 per cento).  Chiudono la classifica Udine (14,2 per cento), Belluno (12,8 per cento) e Bolzano (10,5 per cento). Complessivamente, la provincia  che presenta la durata media di malattia più elevata nel pubblico impiego è Vibo Valentia, con 23,2 giorni di assenza all’anno.

Nel settore privato, invece,   dopo la “leadership” del capoluogo regionale siciliano, vanno segnalati i risultati di Catania (21,1 per cento), di Roma (18,8 per cento) e di Siracusa (18,5 per cento). I territori più virtuosi sono Vicenza e Udine (entrambe con il 5,5 per cento), Ascoli Piceno (5,1 per cento) e Vibo Valentia (2,6 per cento). Anche nel settore privato, la realtà provinciale che detiene il primato della durata media dell’assenza di malattia è situata in Calabria: si tratta della provincia di Reggio Calabria, con 53,4 giorni di assenza all’anno.

“I dati – sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA – vanno letti con grande attenzione. Sarebbe ingiusto e sbagliato strumentalizzare i  risultati che emergono da questa ricerca. Al netto dei casi limite che, a quanto sembra, si concentrano soprattutto in alcune aree del Paese,  le imprese e anche la Pubblica amministrazione possono contare sull’affidabilità di maestranze che sono considerate tra le migliori al mondo. Detto ciò, è necessario colpire con maggiore determinazione i furbi, vale a dire coloro che, assentandosi ingiustificatamente, recano un danno all’azienda per cui lavorano e, nel caso dei dipendenti pubblici, anche alla collettività”.

A livello nazionale, come del resto emerge anche dalla lettura dei dati con dettaglio provinciale, nel settore privato ci si ammala più che nel pubblico. Così come riscontrato nel 2012, anche nel 2013 il numero di giorni medi di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato (18,3) è stato superiore a quello dei dipendenti pubblici (17,1).

Nel complesso, nel 2013 l’Inps ha ricevuto oltre 17.800.000 certificati medici: il 3,4 per cento in più rispetto al 2012. Se nel settore privato l’aumento è stato dell’1,1 per cento, nel comparto pubblico, invece, la crescita è stata del 9,2 per cento. 

Dalla CGIA sottolineano che la malattia di un lavoratore viene considerata come unico evento anche nel caso di più certificati tra i quali intercorra un intervallo di tempo non superiore a 2 giorni di calendario. Inoltre, viene segnalato che questi dati sono stati estratti dall’Osservatorio sulla certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici dell’Inps, avviato nel 2011. In queste statistiche non sono riportate le assenze riferite alla gravidanza, alle disposizioni previste dalla legge n° 104/1992 (assistenza disabili) e alla donazione del sangue.

Si tenga altresì presente che, come precisa l’Inps, non tutti i lavoratori dipendenti del settore privato sono assicurati per la malattia. In particolare tra le principali categorie di lavoratori assicurati ci sono gli operai del settore industria, gli operai e gli impiegati dei settori terziario e servizi, i lavoratori dell’agricoltura, gli apprendisti , i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95. Per contro, tra le principali categorie di lavoratori non assicurati per la malattia ci sono i collaboratori familiari (colf e badanti, in totale 945 mila circa), gli impiegati e i quadri dell’industria (1,4 milioni) e i dirigenti (400 mila).

Questi dati sulle consistenze si riferiscono al 2013 e sono di fonte INPS ed Istat.

Per quanto riguarda la malattia dei dipendenti del settore pubblico, l’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 (legge Brunetta) prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

La decurtazione retributiva è dunque relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno), opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.

Nel comparto privato, invece, in caso di assenza di malattia la quota percentuale della retribuzione media giornaliera a carico dell’Inps dipende dalla qualifica contrattuale, dal settore di appartenenza e dalla durata dell’evento. Nella generalità dei casi, comunque, possiamo dire che i primi 3 giorni di malattia  sono interamente a carico dell’azienda, dal 4° al 20° giorno la retribuzione giornaliera media è coperta al 50 per cento dall’Inps, dal 21° al 180° giorno la quota in capo all’Istituto di previdenza sale al 66,66 per cento.

La tabella

Numero certificati di malattia per settore – Anni 2012 e 2013

  2012 2013 Var. % 2012/2013
Settore privato 11.738.081 11.869.521 +1,1
Settore pubblico 5.476.865 5.983.404 +9,2
Totale 17.214.946 17.807.925 +3,4

Nota: l’anno fa riferimento alla data di inizio della malattia

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Numero eventi di malattia per classe di durata dell’evento in giorni e settore – Anni 2012 e 2013

SETTORE PRIVATO SETTORE PUBBLICO
Nr. eventi 2013 Inc. % sul totale Var. % su 2012 Nr. eventi 2013 Inc. % sul totale Var. % su 2012

1 gg1.056.19411,9-1,01.252.83425,9+5,9da 2 a 3 gg

2.776.648 31,2 -0,7 1.747.898 36,1 +8,4
da 4 a 5 gg 2.121.519 23,9 +0,1 882.860 18,2 +10,0
da 6 a 10 gg 1.329.985 15,0 +3,5 439.471 9,1 +11,6
Totale fino a 10 gg. 7.284.346 81,9 +0,2 4.323.063 89,3 +8,3
da 11 a 20 gg 832.504 9,4 -1,3 260.583 5,4 +7,4
da 21 a 30 gg 290.858 3,3 -0,3 86.248 1,8 +6,6
da 31 a 60 gg 317.983 3,6 -1,8 100.916 2,1 +5,8
Oltre 60 gg 164.320 1,8 +0,8 67.957 1,4 +6,2
Totale 8.890.011 100,0 0,0 4.838.767 100,0 +8,1

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Nota: l’anno fa riferimento alla data di inizio della malattia

Numero medio di giorni di malattia per lavoratore e variazione del numero complessivo di giorni di malattia per settore e regione – Anni 2012 e 2013

(Regioni ordinate in senso decrescente per numero medio di giorni di malattia totali)

Numero medio giorni di malattia 2013 Var. % giorni di malattia 2012/2013
TOTALE Settore privato Settore pubblico TOTALE Settore privato Settore pubblico
Calabria 35,1 42,9 20,7 +0,0 +0,1 -0,4
Sicilia 20,5 23,0 17,7 +3,5 +2,8 +4,5
Basilicata 19,7 20,5 18,7 +3,7 -1,5 +11,1
Campania 19,6 21,1 17,4 +2,1 -2,2 +10,3
Puglia 19,5 20,7 17,3 +4,0 +1,7 +9,0
Sardegna 18,8 18,3 19,5 +3,0 -1,3 +9,3
Abruzzo 18,6 18,8 18,2 +2,9 +0,8 +7,5
Umbria 18,1 18,4 17,6 +2,0 -0,6 +8,2
Molise 17,7 17,7 17,7 +5,1 +0,8 +11,5
Valle d’Aosta 17,6 18,8 16,0 +4,3 +1,7 +8,7
Liguria 17,4 17,4 17,4 +4,1 +1,9 +8,6
Piemonte 17,4 17,8 16,2 +2,3 +0,1 +10,2
Friuli-Venezia Giulia 17,3 17,4 17,1 +3,7 +1,3 +10,3
Lazio 17,1 17,0 17,4 +3,7 +1,5 +8,3
Lombardia 17,0 17,1 16,8 +0,7 -0,5 +6,0
Toscana 16,7 16,9 16,3 +2,5 -0,3 +10,3
Marche 16,5 16,7 16,0 +0,4 -1,4 +5,3
Emilia-Romagna 16,5 16,5 16,4 +3,5 +1,8 +9,7
Veneto 15,8 15,8 15,7 +1,6 -0,1 +7,8
Trentino-Alto-Adige 15,4 15,4 15,4 +2,5 +0,0 +7,6
Sud-Isole 21,4 23,7 18,1 +2,5 +0,3 +6,9
Centro 17,0 17,0 16,9 +2,8 +0,4 +8,5
Nord 16,7 16,8 16,4 +2,0 +0,3 +8,1
Italia 18,0 18,3 17,1 +2,3 +0,3 +7,8

Nota: l’anno fa riferimento alla data di inizio della malattia

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Eventi di malattia di breve durata per regione e settore – Anno 2013

(Incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno o da 2 a 3 giorni sugli eventi totali)

SETTORE PRIVATO SETTORE PUBBLICO
1 giorno da 2 a 3 giorni 1 giorno da 2 a 3 giorni
Piemonte 11,0 29,7 23,0 36,1
Valle d’Aosta 7,9 28,3 19,3 36,4
Liguria 12,8 33,0 21,9 37,5
Lombardia 11,5 31,0 20,6 35,0
Trentino-Alto-Adige 8,1 32,7 13,3 35,9
Veneto 7,9 31,4 18,9 36,4
Friuli-Venezia Giulia 7,0 29,1 16,6 35,2
Emilia-Romagna 11,2 34,6 20,2 36,7
Toscana 8,9 30,4 19,5 36,4
Umbria 6,6 26,8 19,6 35,6
Marche 7,7 30,1 18,2 36,0
Lazio 17,5 36,3 30,1 37,4
Abruzzo 8,4 28,0 19,9 35,3
Molise 8,5 29,8 20,1 35,3
Campania 14,9 30,6 32,5 35,5
Puglia 12,4 28,5 28,6 37,1
Basilicata 9,8 28,1 23,4 35,6
Calabria 6,7 13,9 26,8 34,1
Sicilia 18,8 31,7 36,5 36,2
Sardegna 15,1 32,7 24,2 35,0
Nord 10,6 31,6 20,1 36,0
Centro 13,5 33,5 26,0 36,9
Sud-Isole 13,7 28,2 31,2 35,8
Italia 11,9 31,2 25,9 36,1

Nota: l’anno fa riferimento alla data di inizio della malattia

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Eventi di malattia della durata di un giorno e durata media della malattia per provincia nel SETTORE PUBBLICO – Anno 2013

(Province ordinate in senso decrescente rispetto all’incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno sugli eventi totali)

Rank Provincia Inc. % eventi di 1 giorno sugli eventi totali Durata media annua della malattia (giorni)
1 Palermo 42,6 16,4
2 Agrigento 38,4 20,2
3 Catania 35,6 15,9
4 Trapani 34,0 16,2
5 Crotone 34,0 19,1
6 Napoli 34,0 17,3
7 Siracusa 33,6 18,7
8 Caserta 32,9 17,3
9 Ragusa 32,8 16,2
10 Latina 32,7 18,7
11 Messina 31,8 20,4
12 Bari 31,0 15,4
13 Caltanissetta 30,9 19,0
14 Roma 30,8 17,1
15 Salerno 30,7 16,8
16 Avellino 30,5 18,9
17 Taranto 30,1 18,2
18 Foggia 27,7 18,2
19 Enna 27,5 19,7
20 Catanzaro 26,8 20,0
21 Matera 26,6 18,5
22 Cosenza 26,5 19,3
23 Cagliari 26,1 18,9
24 Reggio Calabria 25,9 22,9
25 Lecce 25,2 19,0
26 Frosinone 25,1 18,4
27 Torino 25,0 16,3
28 Imperia 24,7 17,7
29 Nuoro 24,5 21,5
30 Brindisi 23,6 19,2
31 Vibo Valentia 23,5 23,2
32 Oristano 23,4 18,9
33 Viterbo 23,2 17,1
34 Rieti 23,0 19,2
35 Grosseto 22,9 16,2
36 Milano 22,8 16,6
37 Lucca 22,7 17,1
38 Benevento 22,3 19,4
39 Livorno 22,3 16,7
40 L’Aquila 22,3 18,1

(continua)

(continua) Eventi di malattia della durata di un giorno e durata media della malattia per provincia nel SETTORE PUBBLICO – Anno 2013

(Province ordinate in senso decrescente rispetto all’incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno sugli eventi totali)

Rank Provincia Inc. % eventi di 1 giorno sugli eventi totali Durata media annua della malattia (giorni)
41 Pavia 22,0 17,1
42 Genova 22,0 16,9
43 Parma 21,9 16,4
44 Vercelli 21,7 17,6
45 Piacenza 21,5 15,3
46 Venezia 21,5 15,7
47 Novara 21,4 15,9
48 Pescara 21,4 16,0
49 Potenza 21,4 18,8
50 Verbano-Cusio-Ossola 21,2 17,2
51 Bologna 21,1 17,0
52 Sassari 20,9 19,9
53 La Spezia 20,9 19,4
54 Terni 20,7 18,4
55 Campobasso 20,6 17,2
56 Lodi 20,5 17,2
57 Ferrara 20,4 17,2
58 Verona 20,3 15,2
59 Savona 20,3 17,0
60 Asti 20,3 16,1
61 Bergamo 19,9 16,0
62 Rimini 19,9 14,8
63 Modena 19,8 15,9
64 Padova 19,4 15,2
65 Cuneo 19,3 14,2
66 Reggio Emilia 19,3 17,2
67 Rovigo 19,3 17,7
68 Aosta 19,3 16,0
69 Pesaro e Urbino 19,2 15,7
70 Firenze 19,2 15,7
71 Perugia 19,1 17,3
72 Macerata 18,9 15,6
73 Isernia 18,9 19,1
74 Pordenone 18,9 15,6
75 Pisa 18,9 16,3
76 Ancona 18,8 15,6
77 Alessandria 18,7 16,1
78 Ravenna 18,7 16,9
79 Como 18,5 16,7
80 Massa-Carrara 18,5 19,7

(continua)

(continua) Eventi di malattia della durata di un giorno e durata media della malattia per provincia nel SETTORE PUBBLICO – Anno 2013

(Province ordinate in senso decrescente rispetto all’incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno sugli eventi totali)

Rank Provincia Inc. % eventi di 1 giorno sugli eventi totali Durata media annua della malattia (giorni)
81 Teramo 18,3 19,5
82 Cremona 18,3 16,7
83 Varese 18,0 18,0
84 Pistoia 17,9 15,9
85 Biella 17,7 18,2
86 Trieste 17,7 18,0
87 Gorizia 17,3 19,1
88 Arezzo 17,2 16,4
89 Chieti 17,2 19,3
90 Lecco 17,0 16,1
91 Forlì-Cesena 17,0 15,2
92 Mantova 16,9 16,8
93 Brescia 16,7 16,8
94 Prato 16,6 15,4
95 Sondrio 16,5 19,9
96 Siena 16,5 15,1
97 Treviso 16,4 15,3
98 Vicenza 16,1 15,8
99 Ascoli Piceno 15,9 17,1
100 Trento 15,4 16,3
101 Udine 14,2 16,5
102 Belluno 12,8 17,5
103 Bolzano 10,5 14,4
Italia 25,9 17,1

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati INPS

Eventi di malattia della durata di un giorno e durata media della malattia per provincia nel SETTORE PRIVATO – Anno 2013

(Province ordinate in senso decrescente rispetto all’incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno sugli eventi totali)

Rank Provincia Inc. % eventi di 1 giorno sugli eventi totali Durata media annua della malattia (giorni)
1 Palermo 27,8 17,1
2 Catania 21,1 17,7
3 Roma 18,8 16,6
4 Siracusa 18,5 17,9
5 Napoli 17,2 20,4
6 Cagliari 17,1 17,7
7 Trapani 15,5 18,8
8 Bari 15,0 17,6
9 Milano 14,6 16,1
10 Nuoro 14,4 22,2
11 Catanzaro 13,8 21,5
12 Genova 13,7 17,0
13 Bologna 13,6 16,0
14 Latina 13,5 18,2
15 Oristano 13,4 18,1
16 Messina 13,0 30,7
17 Pavia 12,8 18,1
18 Ragusa 12,7 17,0
19 La Spezia 12,6 18,5
20 Caserta 12,5 21,5
21 Matera 12,5 20,7
22 Lodi 12,4 17,0
23 Novara 12,2 18,3
24 Parma 12,2 16,1
25 Sassari 12,0 18,1
26 Torino 12,0 17,5
27 Viterbo 11,9 17,0
28 L’Aquila 11,8 19,0
29 Foggia 11,7 22,4
30 Taranto 11,7 23,5
31 Livorno 11,7 17,7
32 Caltanissetta 11,6 23,9
33 Piacenza 11,4 16,0
34 Ferrara 11,4 17,3
35 Salerno 11,3 20,3
36 Imperia 10,8 18,4
37 Rieti 10,7 18,6
38 Savona 10,7 17,1
39 Modena 10,6 16,3
40 Enna 10,5 48,8

(continua)

(continua) Eventi di malattia della durata di un giorno e durata media della malattia per provincia nel SETTORE PRIVATO – Anno 2013

(Province ordinate in senso decrescente rispetto all’incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno sugli eventi totali)

Rank Provincia Inc. % eventi di 1 giorno sugli eventi totali Durata media annua della malattia (giorni)
41 Brindisi 10,3 22,2
42 Reggio Emilia 10,3 17,1
43 Vercelli 10,2 19,3
44 Alessandria 10,1 17,8
45 Firenze 10,1 15,6
46 Benevento 10,0 22,1
47 Ancona 9,9 15,8
48 Cremona 9,9 17,8
49 Venezia 9,8 15,8
50 Verona 9,8 15,1
51 Avellino 9,6 26,7
52 Pescara 9,6 16,9
53 Lecce 9,5 22,0
54 Rimini 9,5 15,3
55 Varese 9,4 18,4
56 Ravenna 9,3 18,6
57 Bergamo 9,2 17,4
58 Asti 9,1 17,0
59 Lecco 9,0 16,5
60 Grosseto 9,0 17,0
61 Trieste 8,9 19,6
62 Crotone 8,9 40,7
63 Trento 8,8 16,3
64 Frosinone 8,8 18,9
65 Massa-Carrara 8,8 19,3
66 Isernia 8,7 18,8
67 Cuneo 8,7 16,8
68 Gorizia 8,6 18,3
69 Rovigo 8,6 17,5
70 Verbano-Cusio-Ossola 8,5 19,3
71 Padova 8,4 15,1
72 Campobasso 8,4 17,4
73 Forlì-Cesena 8,4 15,8
74 Siena 8,3 15,8
75 Potenza 8,2 20,4
76 Pisa 8,1 18,0
77 Como 8,0 17,7
78 Aosta 7,9 18,8
79 Sondrio 7,8 19,2
80 Lucca 7,8 17,8

(continua)

(continua) Eventi di malattia della durata di un giorno e durata media della malattia per provincia nel SETTORE PRIVATO – Anno 2013

(Province ordinate in senso decrescente rispetto all’incidenza percentuale degli eventi della durata di 1 giorno sugli eventi totali)

Rank Provincia Inc. % eventi di 1 giorno sugli eventi totali Durata media annua della malattia (giorni)
81 Agrigento 7,4 39,0
82 Pesaro e Urbino 7,4 16,9
83 Mantova 7,2 18,2
84 Bolzano 7,2 14,3
85 Pordenone 7,2 16,2
86 Arezzo 7,1 16,7
87 Prato 7,1 17,0
88 Terni 6,9 18,4
89 Chieti 6,9 19,0
90 Biella 6,7 21,4
91 Macerata 6,7 16,7
92 Pistoia 6,7 17,4
93 Perugia 6,5 18,4
94 Treviso 6,4 15,6
95 Brescia 6,0 18,0
96 Teramo 5,9 20,1
97 Reggio Calabria 5,9 53,4
98 Cosenza 5,8 41,0
99 Belluno 5,6 19,1
100 Vicenza 5,5 16,3
101 Udine 5,5 16,9
102 Ascoli Piceno 5,1 18,2
103 Vibo Valentia 2,6 47,0
Italia 11,9 18,3

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati INPS

IN EVIDENZA

 

9 GENNAIO 2015 – “MILLEPROROGHE”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192.

 

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9 GENNAIO 2015 – “DECRETO SALVA ILVA”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 05 gennaio 2015, n. 1.

 

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17 DICEMBRE 2014 – “PROROGA IMU”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 dicembre 2014, n. 185.

 

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3 DICEMBRE 2014 – “SEMPLIFICAZIONE FISCALE”

 

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

 

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1 DICEMBRE 2014 – INTEGRATA LA BANCA DATI CON GLI ATTI PUBBLICATI DAL 1933 AL 1937

In aggiunta a quelli già presenti sono ora disponibili, aggiornati in “multivigenza”, gli atti normativi pubblicati nel 1936 e nel 1937 e, in versione “originaria”, gli atti normativi pubblicati dal 1933 al 1935.

CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.

Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:

  • se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo;
  • se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell’inizio del congedo).

Lavoratrici/lavoratori assicurati ex IPSEMA a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.

 

 

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

QUANDO SPETTA

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

QUANTO SPETTA

genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:

  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:

  • entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A CHI SPETTA

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

  • siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.

QUANTO SPETTA

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

3) LAVORATRICI AUTONOME

A CHI SPETTA

Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

QUANDO SPETTA

Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso diadozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

QUANTO SPETTA

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

 


 

 

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. 

RIPOSI ALLATTAMENTO

A CHI SPETTA

Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.

Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:

  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA

Spetta una indennità pari all’ammontare dell’intera retribuzione.

LA DOMANDA

A) Congedo parentale (materntità facolatativa)

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013).
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via). 

B) Riposi per allattamento

La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo diriposo per allattamento richiesto:

  • direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
  • sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013)


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