Immigrazione

Immigrazione – Ricongiungimento familiare anche se non è stato esercitato il diritto

No a automatismi e formalismi nel negare rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno se sono in gioco legami familiari: quando ci sono le condizioni sostanziali per il ricongiungimento familiare, ma l’interessato non ha svolto o non è stato in grado di svolgere gli adempimenti formali necessari, l’interesse familiare prevale; e ogni decisione deve fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che l’istanza possa essere negata automaticamente, in forza di una condanna subita in passato per reati minori.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 202, che ha  stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 286/1998 (Disposizioni su ingresso, soggiorno e allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che ”ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al ”familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero ”che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.

La questione portata all’esame della Corte ha origine da un giudizio per l’annullamento del decreto emesso nel 2012 dal Questore di Venezia, che ha respinto l’istanza di un cittadino di un Paese non Ue per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Un diniego fondato su un giudizio di pericolosità sociale legato a un’espulsione del 1992, a un deferimento all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita del 2006 e a una condanna per stupefacenti del 2010, ma relativa a fatti 2002. Fatti troppo lontani nel tempo per stabilire la pericolosità sociale, ritiene il Tar, che si è rivolto alla Consulta.

La Corte ha rilevato che l’articolo impugnato determina una discriminazione, perché prevede una tutela rafforzata dello straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare e lo pone al riparo dall’applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio in caso di condanna per determinati reati; ma non estende la stessa tutela a chi pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non ha fatto richiesta o non era in grado di farla, come nel caso in questione.

Immigrazioneultima modifica: 2013-07-19T13:22:10+02:00da vitegabry
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