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Immigrazione: regolarizzazione, bastano tessera bus e/o multe

Il parere dell’Avvocatura di Stato

Nel suo parere, indirizzato ai Ministeri dell’Interno, del Lavoro , dell’Economia e dell’Integrazione e Cooperazione, l’Avvocatura dello Stato fa chiarezza dunque sulla necessità, per il lavoratore straniero, di dimostrare, tramite “documentazione proveniente da organismi pubblici”, la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre scorso.

I ministeri chiedevano infatti cosa debba intendersi per “organismo pubblico”.    Due le considerazioni dell’Avvocatura. La prima è  “la peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione”: si tratta, dice l’organismo, “in gran parte di soggetti stranieri con posizione di irregolarita’ nel territorio nazionale, e che pertanto difficilmente possono vantare contatti e (quindi) documentazione rilasciata da un’amministrazione o da un ente pubblico”.

La seconda considerazione riguarda “l’effettiva ratio sottesa alla scelta del termine “organismi pubblici'”. Su questo punto, l’Avvocatura sostiene che “laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione soltanto a quella derivante da un’amministrazione pubblica ‘in senso stretto’ l’avrebbe fatto”.

Pertanto, il motivo per cui è stato adottato il più ampio termine “organismi pubblici” è “proprio quello di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.

Ed ecco quindi che nella documentazione, si argomenta, possono entrare:

“la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;

il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;

tessere nominative dei mezzi pubblici;

certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali, amministrative, multe, etc;

titolarità di schede telefoniche di operatori italiani;

centri di accoglienza o di ricovero autorizzati o anche religiosi”.

Si tratta infatti, si afferma, “di documentazione che, pur non provenendo da un’amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente”.

Infine, l’Avvocatura ritiene ammissibile anche la “documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia” in data antecedente al 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda invece il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di un altro Paese (apposto in data anteriore al 31/12/2011), si puntualizza che affinchè sia idoneo a sostenere la domanda di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che provi la presenza dello straniero “proprio nel territorio italiano”.

ansa

 

Immigrazioneultima modifica: 2012-10-07T10:21:20+02:00da vitegabry
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