Indicazioni per Redazione dei PEI – Nota del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 10177/2023

 

Con la Nota prot. n° 10166/23  del 1° giugno 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha pubblicato le indicazioni per la redazione dei PEI per l’anno scolastico 2023-24.

Ricordiamo che ad inizio anno scolastico, a  seguito della “nota” sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022, il Ministero aveva pubblicato Nota n° 3330 del 13/10/2022 ribadendo che da quest’anno scolastico si dovessero utilizzare in tutta Italia i nuovi modelli di PEI di cui al D.I. n° 182/20 e relative Linee Guida.

Tale nota aveva anche precisato che entro ottobre si sarebbero dovuti redigere i PEI degli alunni con disabilità, tranne le sezioni 11 e 12 che andavano compilate nel GLO di fine anno secondo ulteriori disposizioni.

Infatti l’art. 15 del D.I. n° 182/20 prevede che entro il 30 giugno venga convocato il GLO di fine anno con il compito di proporre nelle sezione 11 e 12 dei PEI la quantificazione dei sostegni che si ritengono necessari all’alunno per l’anno scolastico successivo (n. di ore di sostegno, di assistenza all’autonomia, alla comunicazione o igienica, ausili, trasporto ecc.).

Invero, la proposta delle ore sarebbe vincolata alla compilazione e trasmissione delle tabelle C e C1 allegate al D.I. citato, che fanno riferimento al Profilo di Funzionamento: il nuovo documento che andrà a sostituire la Diagnosi funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale.

Le Linee Guida per la redazione del Profilo di Funzionamento sono state in effetti pubblicate dal Ministero della Salute ad ottobre 2022 ma in realtà non sono ancora state applicate.

Pertanto, la Nota appena emanata specifica che:

“Poiché ad oggi non sono state ancora pienamente adottate le nuove modalità di predisposizione del Profilo di funzionamento su tutto il territorio nazionale, possono continuare ad utilizzarsi la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale” (di cui al DPR del 24/02/1994 – NdR).

“Pertanto, le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1.

Questo significa che, nonostante si applichino i nuovi modelli di PEI, rimane inalterata rispetto agli anni scorsi, la modalità di individuazione da parte del GLO del numero di ore dei sostegni da proporre per l’anno prossimo.

La nota anticipa anche l’imminente pubblicazione del decreto correttivo al D.I. n° 182/20 e la predisposizione di “una piattaforma informatica per la compilazione dei modelli nazionali PEI che “sarà posta in esercizio, a carattere sperimentale e non obbligatorio, a partire dal 12 giugno p.v. all’esclusivo fine di iniziare a far familiarizzare le Istituzioni scolastiche all’utilizzo della stessa e in modo da verificare la funzionalità dei nuovi strumenti informatizzati”.

Orbene, da una prima analisi non può che non balzare all’attenzione una certa “intempestività” della nota stessa giunta quantomeno  tardivamente, in quanto quasi la totalità delle scuole ha già convocato i GLO di fine anno nel mese di maggio. Inoltre essa, non essendo molto chiara, sta suscitando interpretazioni dubbie da parte delle scuole riguardo ai “PEI provvisori”.

Infatti, come specifica l’art. 16, comma 1 del D.I. n° 182/20, i “PEI provvisori” vanno redatti entro il 30 giugno per i soli alunni, riconosciuti con disabilità, che inizieranno per la prima volta a partire dal prossimo anno scolastico, o perchè inizieranno il proprio percorso scolastico a settembre (verosimilmente il primo anno di scuola dell’infanzia) o perchè hanno ricevuto la loro prima certificazione di disabilità nel corso di quest’anno.

Per gli alunni che già erano riconosciuti con disabilità in questo anno scolastico, e per i quali quindi era già stato redatto un PEI, occorrerà semplicemente compilare la sezione 11 dei nuovi modelli.

La Nota, inoltre, anticipa che è imminente la pubblicazione del decreto correttivo del D.I. n° 182/20; ma il correttivo era già stato annunciato tempo addietro.

Si auspica, pertanto, che tale decreto correttivo venga emanato prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, in modo che le modifiche migliorative, proposte dalle associazioni già da diversi anni e già concordate con il precedente Governo, possano divenire finalmente operative.

Da ultimo, in mancanza della pubblicazione del decreto correttivo, compilando le varie sezioni dei nuovi modelli di PEI, sarà opportuno avere prudenza per quelle parti delle stesse che erano state annullate dalla Sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 e sulle quali non si era pronunciata la Sentenza del Consiglio di Stato n 3196/22 che aveva annullato la Sentenza del TAR Lazio “in toto”.

Infatti, se si compilano quelle parti del PEI con le modalità ritenute illegittime dal TAR Lazio, si correrà il rischio che, quanti hanno ottenuto la prima sentenza favorevole del TAR, possano impugnare nuovamente i singoli PEI, ottenendo probabilmente una nuova sentenza favorevole.

In caso di appello non è detto che il Consiglio di Stato si pronunci favorevolmente al ricorso, dal momento che le correzioni operate dal Ministero ancora non sono state pubblicate.

E’ vero che una volta pubblicato il decreto correttivo, si potrebbe ristabilire una situazione favorevole alla nuova formulazione delle sezioni dei PEI; ma intanto si sarà perduto tempo e denaro.
Quindi la prudenza è opportuna.

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

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Indicazioni per Redazione dei PEI – Nota del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 10177/2023ultima modifica: 2023-06-09T18:48:45+02:00da vitegabry
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