ASAN87a

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I risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità, costituiscono economie che possono essere trasportate all’anno successivo per il finanziamento della retribuzione di risultato?

In merito al Fondo per la retribuzione di risultato l’orientamento applicativo Area Funzioni Locali trova applicazione anche nell’ambito della Dirigenza Area Sanità?

Si precisa che gli orientamenti applicativi relativi al comparto delle funzioni locali non possono essere utilizzati per gli altri comparti in particolar modo qualora, come nel caso di specie, nel contratto del comparto sanità non vi sia una norma come quella del contratto del comparto delle funzioni locali.

Nell’art. 81 comma 7 CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità si dispone che “Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.”

Nell’art.95 comma 8 del CCNl 2016-2018 dell’Area Sanità si prevede che “Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché dei fondi di cui agli artt. 94 e 96, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato…”

In applicazione di entrambe le clausole contrattuali, il mancato utilizzo integrale delle somme stanziate per la premialità e per la retribuzione di risultato, genera dei residui di natura variabile che vanno ad incrementare rispettivamente il fondo premialità e fasce e il fondo per la retribuzione di risultato. Con riferimento in particolare al CCNL 2016-2018 del personale del comparto, come già precisato in alcuni orientamenti applicativi pubblicati sul sito internet dell’Aran, si tratta di risorse incrementali, una tantum, e la relativa assegnazione è temporanea ovverosia in ragione d’anno.

Trattandosi di residui di somme stanziate, certificate e non utilizzate, quindi accertati a consuntivo, essi andranno ad incrementare il fondo dell’anno successivo e verranno ridestinati secondo i criteri previsti in contrattazione integrativa.

Inoltre, resta ferma comunque la possibilità di non generare residui, nel fondo premialità e fasce, concordando, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett.a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), che eventuali somme che a consuntivo risultassero non spese siano destinate ad incrementare le risorse già destinate ai premi correlati alla performance del medesimo anno.

ASAN87aultima modifica: 2023-01-16T18:45:06+01:00da vitegabry
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