ASAN85a

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In caso di conferimento dell’incarico di facente funzione in qualità di direttore di struttura complessa o di dipartimento ad un dirigente medico con rapporto di lavoro non esclusivo l’indennità di sostituzione di cui all’art 22 del CCNL Area Sanità 2016/2018, va corrisposta o meno? Oppure in questo caso al dirigente incaricato compete unicamente la retribuzione di posizione fissa prevista per l’incarico conferito nella misura del 55% del suo valore?

Al dirigente, seppure con rapporto di lavoro non esclusivo, incaricato della sostituzione ai sensi dei commi 1,2, 3 e 4 dell’art. 22 del CCNL 2016/2018, compete l’indennità prevista al comma 7 del medesimo articolo che, è bene specificarlo, non è qualificata come retribuzione di posizione di parte variabile. Il citato art. 22, al comma 2, nell’indicare i criteri per l’individuazione del sostituto, riporta testualmente alla lettera b): “il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione”; tale vincolo non è infatti impositivo

ASAN85aultima modifica: 2023-01-16T18:44:08+01:00da vitegabry
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