ASAN96

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L’indennità di sostituzione prevista al comma 7 dell’art. 22 è da considerarsi retribuzione di risultato? Può essere corrisposta ad un dirigente medico a rapporto di lavoro non esclusivo? Diversamente come deve essere qualificata?

L’indennità di cui al comma 7 dell’art. 22 è una indennità di sostituzione che si distingue dalla retribuzione di posizione e di risultato (sebbene vada a gravare sul fondo per la retribuzione di risultato) e che, come già esplicitato nella nostra nota prot. N. 12734 dell’8.7.2022 può essere corrisposta anche ad un dirigente sanitario a rapporto non esclusivo.

Si noti che lo stesso comma 7 dell’art. 22 prevede che “il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.”

ASAN96ultima modifica: 2023-01-16T18:46:14+01:00da vitegabry
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