CFC65a

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Nell’eventualità che il dipendente comandato in trasferta, di durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12, non abbia richiesto né usufruito del rimborso di € 22,26 previsto per il pasto ai sensi dell’art. 82, commi 1, lett. d) del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 come deve operare la riduzione dell’indennità di trasferta di cui alla lettera h) del medesimo comma?

L’istituto dell’indennità di trasferta è disciplinato dall’art. 82 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, il quale, al comma 6, recita: “[N]el caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l’indennità di trasferta di cui al medesimo comma 1, lettera h), primo alinea, ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera”.

Dalla lettura di tale disposizione si evince come la norma contrattuale, da un lato, subordini la riduzione del 70% dell’indennità di trasferta al caso in cui il dipendente abbia fruito di uno dei rimborsi previsti al precedente comma 1, lettere c), d) ed f) e, dall’altro, precisi che il lavoratore non può optare per l’indennità di trasferta in misura intera. In altre parole, l’inciso “nel caso in cui” non lascia spazio alla facoltà di rinuncia all’erogazione dei benefici di cui al comma 1, lettere c), d), f) dell’art. 82 in esame. Ciò in considerazione del fatto che i rimborsi per i pasti, come nel caso in esame, configurano un trattamento indisponibile per il lavoratore, cui lo stesso ha comunque diritto. Né, di contro, l’amministrazione può scegliere di non erogare detti benefici.

CFC65aultima modifica: 2022-09-22T20:03:08+02:00da vitegabry
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