CFC64b

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In presenza di una norma che riconosce ad una determinata categoria di lavoratori un assegno ad personam riassorbibile, senza definire le modalità di riassorbimento, la riassorbibilità di detto assegno è riferibile solo ed esclusivamente agli incrementi tabellari previsti dai contratti collettivi, oppure anche ad un qualsiasi incremento economico a qualunque titolo conseguito dal lavoratore, come ad esempio la progressione economica?

In linea generale, si osserva che la ratio dell’assegno ad personam è quella di evitare che il mutamento di carriera o di Amministrazione comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 112 del 11/01/2013). L’istituto in parola, infatti, garantisce l’equilibrio tra le componenti fisse e continuative del trattamento economico spettante prima e dopo la promozione o il passaggio da una Amministrazione all’altra, con esclusione dal calcolo degli emolumenti di carattere variabile o provvisorio (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 644 del 07/02/2012).

Pertanto, in assenza di specifica disciplina, si ritiene che ai fini della riassorbibilità dell’assegno ad personam rilevino tutti gli incrementi del trattamento economico fondamentale, indipendentemente dall’istituto contrattuale da cui gli stessi derivino (incrementi stipendiali o progressioni).

Diversamente opinando, infatti, l’escludere dal computo gli incrementi connessi all’acquisita progressione economica finirebbe per vanificare la finalità stessa dell’istituto. Sul punto, si veda Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18299 del 25/07/2017, secondo la quale gli “assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria”, non distinguendo dunque il tipo di incremento cui ci si riferisca.

 

CFC64bultima modifica: 2022-09-22T20:01:52+02:00da vitegabry
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