Archivi giornalieri: 18 aprile 2016

Osservatore Romano

 

Servono leader
che parlino come Francesco

 

​Il viaggio del Papa a Lesbo nella stampa internazionale ·

18 aprile 2016

 
 

 

Papa Francesco è riuscito a scuotere coscienze che sembrano assopite, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sul dramma che si sta consumando a Lesbo. E indicando — con la sue scelta di rientrare portando con sè dodici profughi — la via dell’accoglienza come unica risposta adeguata alla crisi. È questa la chiave con cui i principali organi di informazione internazionale analizzano la visita del Pontefice nell’isola dell’Egeo, all’indomani della sua conclusione .

Andando a Lesbo — scrive Lucetta Scaraffia sull’«Huffington Post» — entrando nel campo dei profughi e dedicando loro tempo e attenzione Papa Francesco ha costretto tutti i media del mondo a varcare quella soglia, a toccare quell’umanità sofferente, a vedere quei bambini e a sentire quelle storie drammatiche. Ha costretto tutti a fare proprio quello che tutti stanno cercando di fuggire, che stanno cercando di dimenticare spostando l’attenzione sui risvolti politici, diplomatici, economici, militari della questione. Non le persone, ma la situazione mondiale, gli interessi economici, gli equilibri politici: tutte realtà astratte che sembra più facile controllare delle vite umane vere e sofferenti, degli occhi che ti guardano chiedendo aiuto.
Papa Francesco — continua l’editorialista del nostro giornale — ha fatto capire come si possono usare i media al di là degli interessi di chi li controlla, e anche al di là del desiderio della maggior parte delle persone di dimenticare il dolore. Come ha scritto Enzo Bianchi a proposito di questo viaggio, «è una nuova stagione non solo per l’ecumenismo, ma per la testimonianza dei cristiani nel mondo contemporaneo». Perché si passa dalle invocazioni generiche alla realtà, dai sermoni, che neppure i fedeli a messa riescono più ad ascoltare, a poche parole dette direttamente a chi ha bisogno, anche in fretta, per correre da un altro sofferente.
Un appello a un aiuto pratico; è questo il senso del gesto di Papa Francesco di portare in Italia a bordo del suo aereo dodici profughi siriani, scrive Dominique Greiner nel suo editoriale pubblicato sulla «Croix». E un messaggio chiaro rivolto a chi ha il potere di decidere in Europa.
Ai profughi ha dato una nuova vita, si legge sul «Guardian» del 17 aprile. In questo gesto è racchiuso un grande valore simbolico, nonché una vera e propria lezione di solidarietà all’Europa che è ancora alla ricerca di una via d’uscita alla crisi dei migranti. Il quotidiano britannico ricorda che l’anno scorso il Pontefice aveva rivolto a tutte le diocesi d’Europa l’invito ad accogliere famiglie di rifugiati e ora egli stesso si è reso protagonista di un gesto che diventa un nuovo invito alla solidarietà.
Anche «The Times» del 18 aprile dà particolare evidenza all’«ennesimo slancio» di Francesco a sostegno di coloro che sono nel bisogno. Dove ristagna la volontà di trovare soluzioni adeguate al dramma di persone sofferenti, s’impone la forza e la determinazione del Pontefice di tendere la mano a chi chiede aiuto e corre il grave rischio di non essere ascoltato.
Dal canto suo «The New York Times», in un articolo di Jim Yardley, sottolinea che il gesto di accoglienza del Papa rappresenta un suggello al infaticabile impegno a sostegno dei rifugiati . Anche il quotidiano newyorkese pone in rilievo il netto, crescente contrasto fra il dinamismo di Francesco e l’apatia dell’Europa di fronte a una questione che interpella tutti, al di là delle differenze etniche e dell’appartenenza religiosa.
«El País», nell’editoriale del 17 aprile, dedica alla visita del Papa a Lesbo un articolo intitolato Atrapados en un bucle, (“Intrappolati in un vicolo cieco”). Il viaggio del Papa viene analizzato come una critica all’attuale politica migratoria europea. L’editorialista comincia ricordando la visita nel 2013 di Francesco a Lampedusa, per constatare che quel dramma è ancora tristemente attuale. Proprio per questo motivo il Papa è andato a Lesbo, per fare nuovamente appello alle coscienze «anestetizzate di fronte al dolore degli altri», così come aveva sottolineato nell’isola italiana facendo riferimento all’indifferenza delle istituzioni governative.
Dopo aver menzionato il caso concreto della Spagna, che ha accolto solo 18 dei 9.900 rifugiati che avrebbe dovuto ospitare, si osserva che la presenza del Pontefice a Lesbo «è diventata un simbolo del vicolo cieco in cui si trova l’Europa di fronte alla fenomenale sfida dei rifugiati».
L’Europa deve cooperare sui migranti, per loro ma anche e soprattutto per se stessa, ribadisce l’ex alto commissario Onu per i diritti umani Louise Arbour, intervistata da Francesca Paci sulla «Stampa». È una crisi che va oltre i numeri, continua Arbour, «urgono leader mondiali che parlino come il Papa mostrando un approccio più positivo per contrastare le voci negative altisonanti in Europa. Non è facile creare empatia. Eppure il lavoro richiesto all’Europa non è infattibile».

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Jobs Act e integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro

Jobs Act e integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro 0

di in 18 aprile 2016 Guide
Jobs Act - Cassa Integrazione

Jobs Act – Cassa Integrazione

Il D.Lgs 148/2015, in attuazione del Jobs Act, al Titolo I al Capo I prevede alcuni elementi comuni per le integrazioni salariali, vediamo quali sono.
 

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Il Jobs Act ha previsto il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attraverso il D.Lgs 148/2015. Il Titolo I al Capo I del decreto prevede alcuni elementi comuni per le integrazioni salariali, vediamo quali sono.

Anche il Decreto Legislativo 148 del 2015 fa parte del cosiddetto Jobs Act. Questo decreto contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della Legge 183/2014.

Il Titolo I, Capo I, del decreto stabilisce delle disposizioni generali per i trattamenti di integrazione salariale. Stiamo quindi parlando di Cassa Integrazione Guadagni, e può essere formata da:

  • integrazioni salariali ordinarie;
  • integrazioni salariali straordinarie.

Nei prossimi articoli approfondiremo entrambe le modalità. Concentriamoci ora sugli elementi che accomunano entrambe le forme di integrazione salariale erogate dall’INPS.

Destinatari delle integrazioni salariali

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs 148/2015 individua come destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto subordinato e gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante come da art. 2, comma 1, dello stesso decreto. Restano esclusi da questo tipo di trattamenti i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

Requisiti

Il comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs 148/2015 precisa che i destinatari devono possedere, nell’unità produttiva dove è stata richiesta l’integrazione salariale, un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione della prestazione.

Questa condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale nel settore industriale per eventi oggettivamente non evitabili.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l’anzianità di lavoro effettivo nei passaggi alle dipendenze dell’impresa che subentra in un appalto si calcola in base al periodo nel quale è stato impiegato il lavoratore nell’attività appaltata.

Calcolo della prestazione

L’art. 3 del D.Lgs 148/2015 descrive le modalità di calcolo del trattamento di integrazione salariale. Il comma 1 stabilisce che la prestazione ammonta all’80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e il limite orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro avvenga con ripartizione dell’orario su periodi predeterminati di più settimane, l’integrazione è dovuta, nei limiti dei periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo considerato.

In base al tipo di retribuzione i commi dal 2 al 4 dell’art. 3 dello stesso decreto distinguono che:

  • con retribuzione fissa periodica, ridotta secondo le norme contrattuali in caso di contrazione di attività, l’integrazione salariale è dovuta entro i limiti individuati dal comma 1 di cui sopra ragguagliando ad ora la retribuzione fissa percepita in rapporto al normale orario di lavoro. Le indennità accessorie alla retribuzione di base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono calcolate secondo le disposizioni di legge e di contratto collettivo che le regolano, ragguagliando comunque ad ora la misura delle indennità in rapporto ad un orario di lavoro di 8 ore.
  • con retribuzione a cottimo e per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione salariale è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.

Sempre all’art. 3, commi dal 7 al 9, dello stesso decreto vengono poi precisati ulteriori elementi che concorrono a determinare l’importo finale della prestazione. E sono:

  • il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista;
  • l’integrazione salariale non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione;
  • ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori con orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Importo

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs 148/2015 l’importo dell’integrazione salariale viene ridotto del 5,84% come previsto dall’art. 26 della Legge 41/1986. Gli importi e la retribuzione mensile di riferimento vengono incrementati ogni anno del 100% dell’aumento che deriva dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’importo non può comunque superare gli importi massimi mensili indicati sotto, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

Per il 2016 la Circolare INPS n. 48 del 14.03.2016 stabilisce:

  • retribuzione mensile di riferimento inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 914,96 euro.
  • retribuzione mensile di riferimento superiore a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 1.099,70 euro.

Il comma 10 dell’art. 3 del D.Lgs 148/2015 precisa che questi importi vanno incrementati, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della Legge 549/1995, di un ulteriore 20% per le integrazioni salariali concesse alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Risulteranno quindi:

  • retribuzione mensile di riferimento inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 1.097,95 euro.
  • retribuzione mensile di riferimento superiore a 2.102,24 euro: importo netto della prestazione pari a 1.319,64 euro.

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art. 3, comma 5, del D.Lgs 148/2015, non viene applicata ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo (vedi art. 18, comma 2, dello stesso decreto).

Durata

L’art. 4, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce che per ogni unità produttiva il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. L’art. 22, comma 5, dello stesso decreto prevede poi per la causale di contratto di solidarietà il calcolo della durata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, per intero per la parte eccedente.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dello stesso decreto le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché le imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere n) e o) dello stesso decreto, non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile di trattamento ordinario e straordinario per ogni unità produttiva.

In caso di apprendistato professionalizzante (vedi art. 2, comma 4, del D.Lgs 148/2015), alla ripresa dell’attività lavorativa in seguito alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato per un numero di ore equivalente all’ammontare di quelle di integrazione salariale fruita.

Contribuzione per l’impresa

L’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015, prevede a carico delle imprese che richiedono una prestazione di integrazione salariale un contributo addizionale pari a:

a) il 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) il 12 % oltre il limite di cui alla lettera a) e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) il 15 % oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

Contribuzione figurativa

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs 148/2015 i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dove è stata ammessa l’integrazione salariale sono considerati utili ai fini del diritto e alla misura della pensione anticipata o di vecchiaia. Per questi periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale a cui è riferita l’integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

L’art. 2, comma 3, dello stesso decreto precisa inoltre che agli apprendisti sono estesi gli obblighi contributivi previsti per l’integrazione salariale verso cui sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’art. 1, comma 773, della Legge 296/2006 e successive modificazioni. A queste contribuzioni non si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, della Legge 183/2011 (sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di un contratto di apprendistato).

Erogazione e rimborso della prestazione

L’art. 7, commi da 1 a 3, del D.Lgs 148/2015 regola i meccanismi di erogazione e rimborso della prestazione. Il pagamento viene effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo verrà poi rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dal 24.09.2015 (entrata in vigore del decreto) o, se richiesti precedentemente, non ancora conclusi entro questa data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere fatta, pena la decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs 148/2015 i 6 mesi di cui sopra partono da questa data.

Esiste poi la possibilità, vedi commi 4 e 5 dell’art. 7 dello stesso decreto, di pagamento diretto da parte dell’INPS in base alla tipologia di integrazione salariale:

  • integrazione salariale ordinaria: la sede dell’INPS competente può autorizzare il pagamento diretto su richiesta dell’impresa, insieme all’eventuale assegno per il nucleo familiare, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie;
  • integrazione salariale straordinaria: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS su richiesta dell’impresa, insieme all’eventuale assegno per il nucleo familiare, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie. Se successivamente il servizio competente accerterà l’assenza di difficoltà finanziarie verrà revocato il pagamento diretto.

Condizionalità della prestazione

L’art. 8, comma 1, del D.Lgs 148/2015 stabilisce che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, nella sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro (calcolato in un periodo di 12 mesi), devono attenersi alle condizioni previste dall’art. 22 del D.Lgs 150/2015.

Lo stesso articolo, al comma 2, precisa inoltre che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il successivo comma 3 prevede la decadenza della prestazione in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS di inizio di attività lavorativa.

Leggi anche: Condizionalità e prestazioni a sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro

 

 

  D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (284,9 KiB, 285 download)

Quirinale

Le notizie della prima pagina

Palazzo del Quirinale

 

PRIMO PIANO

MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale i partecipanti alla Riunione Plenaria della Commissione Trilaterale. Dopo gli interventi del Presidente del gruppo italiano della Commissione, Carlo Secchi, e del Presidente europeo, Jean-Claude Trichet, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso. Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

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L’INCONTRO

Mattarella con i bambini delle scuole primarie

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Palazzo del Quirinale gli studenti delle scuole primarie “Umberto I” di Piove di Sacco (PD); “R. Donatelli” di Terni; V Circolo didattico “G. Modugno” di Barletta (BA); “San Domenico Savio” di Soverato (CZ); Istituto comprensivo “Tiberio Gulluni” di Colonna (RM). Dopo l’intervento del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, il Presidente Mattarella ha risposto alle domande dei ragazzi.

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ITALIAN-GERMAN HIGH LEVEL DIALOGUE

Mattarella e Gauck

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale di Germania Joachim Gauck hanno partecipato al Teatro Regio di Torino alla sessione conclusiva della seconda edizione dell’Italian-German High Level Dialogue. Dopo il saluto del Sindaco di Torino, Piero Fassino, hanno presentato i risultati dei lavori delle sessioni a porte chiuse il Presidente dell’ISPI, Giancarlo Aragona, il direttore del Centro per gli Studi Politici Europei, Daniel Gros e il Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Antonio Samaritani. Sono quindi intervenuti il Presidente Gauck e il Presidente Mattarella. Prima della conferenza i due Capi di Stato hanno avuto un incontro bilaterale allargato alle delegazioni ufficiali.

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LA RIUNIONE

Mattarella con Grossi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Palazzo della Consulta alla Riunione straordinaria della Corte Costituzionale per la presentazione della Relazione sulla giurisprudenza costituzionale nel 2015 da parte del Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi.

continua

LA VISITA A VERONA

Mattarella a Verona

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato la 50ª edizione di Vinitaly. Nell’auditorium Verdi del centro-congressi Europa di Veronafiere si è svolta la cerimonia di inaugurazione nel corso della quale sono intervenuti il Presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, il Sindaco di Verona Flavio Tosi, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia e il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina. La manifestazione si è conclusa con l’intervento del Capo dello Stato.

continua

LA VISITA A NOTO

Mattarella a Noto

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Noto dove, accompagnato dal Ministro dei beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, ha visitato la Cattedrale San Nicolò a venti anni dal crollo della cupola avvenuto nella notte del 13 marzo del 1996. Il Presidente Mattarella è stato accolto al suo arrivo dalle autorità locali e dal Vescovo della Diocesi di Noto, Antonio Staglianò. Ad attenderlo all’interno della Basilica, il Rettore della Cattedrale, Angelo Giurdanella, il Presidente della Commissione consultiva per la ricostruzione ed il restauro della Cattedrale, Luciano Marchetti, i progettisti e i direttori dei lavori, Salvatore Tringali e Roberto De Benedictis. Francesco Buranelli e Vittorio Sgarbi, consulenti della Commissione per la ricostruzione, hanno illustrato al Capo dello Stato le opere d’arte, gli affreschi e le sculture che decorano la Cattedrale.

continua

LA VISITA DI STATO DEI REALI DI NORVEGIA

Il Presidente Mattarella e il Re di Norvegia

Terminata la Visita di Stato in Italia dei reali di Norvegia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Signora Laura hanno partecipato alla Colazione offerta dalle Loro Maestà il Re Harald V e la Regina Sonja di Norvegia. Nel Cortile d’Onore del Quirinale ha avuto luogo la cerimonia di congedo: dopo l’esecuzione degli Inni nazionali norvegese ed italiano, il Presidente della Repubblica Italiana e il Re di Norvegia Harald V hanno passato in rassegna il reparto schierato e hanno ricevuto gli onori militari. Al loro arrivo a Roma, mercoledì 6 aprile, le Loro Maestà il Re Harald V e la Regina Sonja di Norvegia sono stati ricevuti dal Presidente Sergio Mattarella e dalla Signora Laura nel Cortile d’Onore del palazzo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica e il Re Harald V, dopo l’esecuzione degli Inni nazionali, hanno passato in rassegna un reparto schierato che ha reso gli onori. Nello Studio alla Vetrata hanno avuto luogo i colloqui, allargati alle rispettive delegazioni ufficiali, al termine dei quali il Presidente Mattarella e il Re Harald V hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa nella Sala degli Specchi. In serata si è svolto il Pranzo di Stato nel Salone delle Feste nel corso del quale il Presidente Sergio Mattarella e Sua Maestà Harald V hanno pronunciato il Brindisi.

continua

L’EVENTO

Mattrella riceve il primo volume del Talmud tradotto in italiano

San Galdino


San Galdino

Nome: San Galdino
Titolo: Vescovo
Ricorrenza: 18 aprile

Nel 1162 Federico Barbarossa, Imperatore di Germa-nia, saccheggia Milano. È il periodo in cui nelle città italiane si sono costituiti i Liberi Comuni e contro que-ste autonomie lotta appunto il Barbarossa; è il periodo della Lega Lombarda, del giuramento di Pontida, quan-do i comuni si alleano per resistere all’autorità imperiale e conservare le loro libertà, sostenuti spesso dai vescovi locali. È lotta di potere anche nella Chiesa, lacerata tra Papa Alessandro III e l’antipapa Vittore IV che sostiene l’Imperatore con i cardinali a lui fedeli. Galdino della Sala, nominato da Papa Alessandro arcivescovo di Mi-lano nel 1166, diede il suo appoggio politico alla Lega Lombarda ma si occupò soprattutto dei poveri di Mi-lano, dei diseredati, dei carcerati per debiti. Il Vescovo predicò con grande energia contrò l’eresia catara che sosteneva un rigido contrasto tra il principio del bene e quello del male, dicendo che al male e non a Dio ap-parteneva ogni forma di possesso e di potere. Galdino morì improvvisamente, dopo aver predicato un’ultima volta, sul pulpito della sua Cattedrale.