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del 03/04/2016 |
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Ultimissime Lavoro – Fiscale 04/04/2016
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Lavori socialmente utili o LSU, vediamo cosa sono
Lavori socialmente utili o LSU, vediamo cosa sono 0
Il lavoratore che beneficia di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro può essere avviato ad attività o lavori socialmente utili (LSU). Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, prevedono dunque la possibilità di coinvolgere il lavoratore in attività con fini di pubblica utilità. Vediamo allora cosa sono e come sono regolamentate.
Il lavoratore che beneficia di Cassa Integrazione Guadagni, Contratti di Solidarietà, Fondi di Solidarietà, può essere avviato ad attività diverse dal rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro o di orientamento e riqualificazione professionale legate alla condizionalità della prestazione. L’art. 22, comma 2, del D.Lgs 150/2015 prevede infatti anche la possibilità di coinvolgere il lavoratore in attività o lavori socialmente utili (LSU) successivamente richiamate nello stesso decreto.
L’art. 26, comma 1, del D.Lgs 150/2015 definisce le attività o lavori socialmente utili (LSU) come attività con fini di pubblica utilità da svolgere in favore della comunità territoriale di appartenenza, quindi di residenza, sotto la direzione ed il coordinamento delle Amministrazioni Pubbliche cosí come definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, cioè tutte le amministrazioni dello Stato.
Ai progetti e attività o lavori socialmente utili (LSU) già in corso all’entrata in vigore del D.Lgs 150/2015, quindi prima del 24.09.2015, si applica ancora quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs 498/1997 in materia di utilizzazione dei lavoratori e modalità di utilizzo nelle attività di cui sopra.
Leggi anche: sostegno del redditto in costanza di rapporto di lavoro
Lavori socialmente utili: lavoratori utilizzabili
L’art. 26, comma 1, del D.Lgs 150/2015 individua come lavoratori utilizzabili nelle attività o lavori socialmente utili (LSU) quelli che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Queste prestazioni sono:
- Cassa Integrazione Guadagni;
- Contratti di Solidarietà;
- Fondi di Solidarietà.
Lo stesso articolo, al comma 5, include inoltre come prestatori di attività LSU i lavoratori disoccupati con più di 60 anni che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia.
Sempre l’art. 26, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che l’utilizzazione dei lavoratori in queste attività non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Le attività LSU devono inoltre avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
Importo della prestazione
La Circolare INPS 48 del 2016 precisa che l’importo mensile dell’assegno per le attività LSU è dal 01.01.2016 pari a 580,14 euro. A questa prestazione non si applica la trattenuta del 5,84 % prevista dall’art. 26 della Legge 41/1986.
L’assegno per i lavoratori disoccupati con più di 60 anni di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs 150/2015 viene erogato dall’INPS in base alla certificazione delle presenze da parte dell’Amministrazione Pubblica utilizzatrice secondo modalità fissate dall’Istituto stesso.
In questo caso trovano inoltre applicazione le disposizioni previste per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, l’indennità di disoccupazione NASpI, introdotte dal D.Lgs 22/2015 anche in tema di compatibilità con altra attività lavorativa e decadenza della prestazione (vedi artt. 10 e 11). Gli oneri restano comunque a carico dell’Amministrazione Pubblica utilizzatrice del lavoratore.
Ai lavoratori impiegati in attività LSU spetta l’eventuale assegno per il nucleo familiare (ANF) come stabilito dalla Circolare INPS 82 del 1996.
Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs 150/2015, i lavoratori utilizzati nelle attività LSU devono essere impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento di sostegno al reddito e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe nell’Amministrazione Pubblica promotrice.
I lavoratori disoccupati con più di 60 anni coinvolti in attività LSU non possono superare le 20 ore settimanali di lavoro (vedi art. 26, comma 5, dello stesso decreto). In questi casi l’importo mensile è pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato per un orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali.
Assenze, ferie e permessi
Il comma 9 dell’art. 26 del D.Lgs 150/2015 prevede che le attività LSU vadano organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo entro i termini di durata dell’impegno preso con l’Amministrazione Pubblica. Durante i periodi di riposo viene comunque corrisposto l’assegno.
Il comma 10 dello stesso articolo regola poi le eventuali assenze. Ne deriva che:
- la Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto;
- le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno;
- è facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate, in questo caso l’assegno non viene sospeso;
- in caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto il soggetto utilizzatore può richiedere la sostituzione del lavoratore;
- in caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore viene corrisposto l’assegno per i giorni non coperti dall’indennità INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali terminato il periodo di inabilità;
- le assenze per malattia, opportunamente documentate, non comportano la sospensione dell’assegno previsto per i lavoratori disoccupati con più di 60 anni di cui all’art. 26, comma 5, del D.Lgs 150/2015.
In tema di ferie resta poi comunque sempre inteso quanto previsto dalla normativa sull’orario di lavoro regolata dal D.Lgs 66/2003.
I lavoratori coinvolti in attività LSU hanno diritto all’astensione dal lavoro e relativi permessi per maternità, paternità, assistenza familiari prevista dalla Legge 104/1992.
Aspetti assicurativi e previdenziali
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 150/2015 le Amministrazioni Pubbliche promotrici di attività LSU attivano per i lavoratori utilizzati idonee coperture assicurative con l’INAIL contro infortuni e malattie professionali legate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il comma 11 dello stesso articolo consente poi al lavoratore la possibilità di riscattare i periodi prestati di attività LSU a fini pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo all’art. 5 e seguenti del D.Lgs 184/1997.
Per i lavoratori disoccupati con più di 60 anni di cui al comma 5 dello stesso articolo avviene il riconoscimento d’ufficio (art. 7, comma 9, Legge 223/1991) solo ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
L’assegno previsto in questi casi, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i trattamenti di pensionamento anticipato. Sono invece cumulabili con questo trattamento gli assegni e le pensioni di invalidità civile o le pensioni privilegiate per infermità a causa del servizio obbligatorio di leva.
I titolari di assegno o pensione di invalidità possono eventualmente scegliere l’assegno di cui sopra in caso di inizio di attività o lavori socialmente utili (LSU).
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (280,3 KiB, 139 download)
Leggi anche: Politiche Attive del Lavoro, la guida della Fondazione Studi
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Risultati filtrati per circolari Ex-Enpals
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Sono stati trovati circa 351 risultati nelle Circolari Ex-Enpals
Circolare n. 17 del 27-12-2011
Oggetto: Nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge. Variazione della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.
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Circolare n. 16 del 27-12-2011
Oggetto: Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 dicembre 2011: Modifica del saggio di interesse legale.
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Circolare n. 15 del 27-12-2011
Oggetto: Art. 22, comma 9 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011. Abrogazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 16 luglio 1947.
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Circolare n. 14 del 27-12-2011
Oggetto: Cessazione dei servizi di assistenza e supporto resi dalla Siae.
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Circolare n. 13 del 11-11-2011
Oggetto: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011).
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Circolare n. 12 del 07-11-2011
Oggetto: Nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge. Variazione della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.
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Circolare n. 11 del 05-08-2011
Oggetto: Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106 -Art. 7 “Semplificazione fiscale”. Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico.
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Circolare n. 10 del 29-07-2011
Oggetto: Nuova misura degli interessi di mora per il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.
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Circolare n. 09 del 28-07-2011
Oggetto: Proroga del termine per i versamenti unitari a mezzo F24 aventi scadenza nel mese di agosto 2011.
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Circolare n. 08 del 20-07-2011
Oggetto: Nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge. Variazione della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.
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Circolari e messaggi inps
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Circolare n. 59 del 01-04-2016
Oggetto: Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani”. Avvio attività di controllo da parte delle Sedi. Indicazioni.
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Circolare n. 58 del 01-04-2016
Oggetto: Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.
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Circolare n. 57 del 29-03-2016
Oggetto: Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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Circolare n. 56 del 29-03-2016
Oggetto: Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015, L. n.208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 2014.
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Circolare n. 55 del 22-03-2016
Oggetto: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016
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Messaggio n. 1431 del 01-04-2016
Oggetto: Lavoratori marittimi. Equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi.
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Messaggio n. 1007 del 03-03-2016
Oggetto: Presentazione domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) – controlli procedurali sull’elenco addetti all’unità produttiva (all. 3, circ. 197/15) – domande non accettate dal 26.2.16 – rimessione in termini.
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Messaggio n. 981 del 02-03-2016
Oggetto: Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art. 26 e seguenti D.lgs n. 148/2015 – Trasporto Pubblico, SOLIMARE e Ferrovie dello Stato – Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione.
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Messaggio n. 940 del 29-02-2016
Oggetto: Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici. Invio delle comunicazioni personali a un primo contingente di iscritti compresi nel Lotto 2.
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Messaggio n. 781 del 19-02-2016
Oggetto: Messaggio n. 0000587 del 10 febbraio 2016. Errata corrige.
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Annunciazione del Signore
Il mistero che la S. Chiesa celebra oggi è l’Annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Maria, che Ella era stata dal Signore scelta fra tutte le donne ad essere la Madre di Dio, e l’incarnazione del Verbo nel suo seno purissimo.
Anticamente la festa odierna era designata anche col nome di « Concezione di Cristo », « Annunciazione del Signore ». Ciò dimostra che era celebrata più come festa del Signore che della ‘Madonna; solo col passare del tempo prese man mano spiccato carattere mariano. Oggi è considerata quasi esclusivamente come festa della SS. Vergine.
« Questo giorno, scrive il Guéranger, è grande negli annali dell’umanità; è grande agli occhi medesimi di Dio, perché celebra l’anniversario del più grande avvenimento che siasi compiuto nel tempo. Quest’oggi il Verbo divino, per mezzo del quale il Padre ha creato tutte le cose, s’è fatto carne nel seno d’una Vergine ed ha abitato in mezzo a noi ».
Questo mistero era già stato preannunciato fin dal Paradiso terrestre, indi più esplicitamente ripetuto e specificato dai Profeti. Isaia, quale segno della Redenzione, all’empio Acaz dice: « Ecco una Vergine concepirà e partorirà un figlio ed Emmanuele sarà il suo Nome ». Più innanzi dice ancora: « Dalla radice di Jesse germinerà una verga e un fiore spunterà da essa ».
Venuta poi la pienezza dei tempi, il tempo accettevole e propizio della Redenzione, mentre la purissima Vergine nazaretana innalza le sue più ferventi preci per accelerare la venuta del Messia, le appare uno dei più fulgidi Arcangeli del Paradiso, Gabriele, e con sommo rispetto e devozione la saluta: « Ave, piena di grazia, il ‘Signore è teco, benedetta tu fra le donne ». Udendo queste cose Maria si turba e pensa che specie di saluto sia questo. L’Angelo per rassicurarla le dice: « Non temere, Maria, poiché hai trovato grazia presso Dio; ecco concepirai nel seno e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà fine ». E Maria, che già ha consacrato la sua verginità a Dio, non comprendendo ciò, dice all’Angelo: « Come avverrà questo se io non conosco uomo? ». Rispondendo l’Angelo le dice: « Lo Spirito Santo verrà in te e la virtù dell’Altissimo ti adombrerà. E per questo quello che nascerà da te sarà santo e sarà chiamato figlio dell’Altissimo… poiché nulla è impossibile a Dio ». E Maria dice: « Ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola ». E l’Angelo si parte da lei.
In quel momento il Figlio di Dio scese in lei, prese carne e pur rimanendo vero Dio, cominciò ad essere anche vero uomo, per poi un giorno patire e morire, a fine di salvarci riaprendoci il Paradiso e meritandoci le grazie per bene operare.
PRATICA. Credere sempre più nei privilegi mariani, particolarmente in quelli che formano l’aureola più fulgida di Maria, la sua perpetua Verginità e la divina Maternità.
PREGHIERA. Dio, che hai voluto che il tuo Verbo all’annuncio dell’Angelo prendesse carne nel seno della Beata Vergine Maria, concedi a noi tuoi devoti che mentre la crediamo veramente Madre di Dio, siamo aiutati dalla sua intercessione presso di te.