Esperto Pensioni

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 de 21 maggio 2015 è stato pubblicato il DL 21 maggio 2015, n. 65 (concernente “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”), con il quale il Governo ha, tra l’altro, dato attuazione alla Sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale.

Con l’articolo 1 del citato DL il Governo ha riscritto il comma 25 dell’articolo 24 del DL n. 201/2011 (dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale) attribuendo la perequazione al costo vita anche alle pensioni d’importo compreso tra tre volte e sei volte il trattamento minimo INPS. La perequazione al costo vita è attribuita con un criterio analogo alla perequazione già attribuita per gli anni 2014 e 2015 in base all’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013: non più per scaglioni d’importo ma con riferimento all’intero importo della o delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto.

A mio avviso per gli anni 2012 e 2013 la perequazione al costo vita dovrebbe essere attribuita in base ai seguenti prospetti:

Perequazione 1-1-2012

Con riferimento all’importo mensile della pensione spettante nell’anno 2011

Fino a 
€ 1.405,05

Tra € 1.405,05
e € 1.873,40

Tra € 1.873,40
e € 2.341,75

Tra € 2.341,75
e € 2.810,10

Oltre
€ 2.810,10

+ 2,70%

+ 1,08%

+ 0,54%

+ 0,27%

Incremento nella misura tale da raggiungere l’importo di 
€ 2.817,69

 

comunque fino a concorrenza di
€ 1.442,99

comunque fino a concorrenza di
€ 1.893,63

e comunque  fino a concorrenza di
€ 2.354,39

 

 

Perequazione 1-1-2013

Con riferimento all’importo mensile della pensione spettante nell’anno 2012

Fino a 
€ 1.443,00

Tra € 1.443,00
e € 1.924,00

Tra € 1.924,00
e € 2.405,00

Tra € 2.405,00
e € 2.886,00

Oltre
€ 2.886,00

+ 3,00%

+ 1,20%

+ 0,60%

+ 0,30%

Incremento nella misura tale da raggiungere l’importo di 
€ 2.894,66

 

comunque fino a concorrenza di
€ 1.486,29

comunque fino a concorrenza di
€ 1.947,09

comunque fino a concorrenza di
€ 2.419,43

 

Con lo stesso articolo 1 del DL 21 maggio 2015, n. 65, è stato aggiunto il comma 25-bis all’articolo 24 del DL n. 201/2011 con il quale viene disposto, tra l’altro, che l’importo della perequazione relativo agli anni 2012 e 2013, per le pensioni d’importo compreso tra tre volte e sei volte il trattamento minimo INPS, è riconosciuto:

– per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

– dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento.

Gli arretrati, relativi alla perequazione 2012 e 2013 e all’incremento 2014 e 2015, saranno liquidati d’ufficio con effetto dal 1° agosto 2015. Riteniamo che per le pensioni non più in pagamento (decesso del titolare senza diritto alla reversibilità) gli arretrati, patrimonio del defunto, dovranno essere richiesti dagli eredi.

Il Decreto-legge in oggetto contiene altri importanti provvedimenti dei quali è utile prenderne atto.

Coloro che avessero bisogno di informazioni con riferimento alla propria pensione sono pregati di rivolgersi alla sede locale del Sindacato Pensionati o alla sede locale del PatronatoConsigliamo, però, di attendere la pubblicazione della Circolare INPS con le disposizioni attuative del Decreto-legge.

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Stante l’incertezza sulla definizione della settima procedura di salvaguardia o di altro provvedimento per consentire l’accesso al pensionamento a coloro che sono rimesti senza lavoro e senza pensione laRete dei Comitati degli “esodati” ha convocato un ulteriore presidio a Roma davanti all’ingresso INPS con successivi presidi alle sedi dei principali quotidiani nazionali per il giorno 28 MAGGIO 2015 ORE 10.

Chi è nelle condizioni di poter partecipare è opportuno che sia presente.

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Con la Circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 l’INPS ha fornito informazioni per la richiesta del c.d. “bonus bebè”.

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Con la Circolare n. 64 del 30 marzo 2015 l’INPS ha comunicato gli importi e le condizioni per il diritto all’assegno per il nucleo familiare e all’indennità di maternità concessi dai Comuni.

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Con la Circolare n. 2/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla soppressione del mantenimento in servizio.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 è stato pubblicato il Decreto n. 88332 relativo al prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per le mensilità residue ricadenti nell’anno 2015.

Esperto Pensioniultima modifica: 2015-05-22T19:14:00+02:00da vitegabry
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