Naspi

Circolare numero 94 del 12-05-2015

Naspi: servono contributi effettivi

Nella circolare n. 94/2015 l’Inps precisa che la Naspi, in vigore dal 1° maggio, spetta ai lavoratori che hanno perduto “involontariamente” l’occupazione, pertanto sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, fatta eccezione delle seguenti ipotesi:

– dimissioni per giusta causa;

– dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.

Rispetto al passato la Naspi non richiede alcun requisito di anzianità assicurativa. Come per il passato, invece, richiede, una contribuzione minima pari ad “almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione”.

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della cosiddetta automaticità delle prestazioni. In via di principio, dice l’Inps, sono utili i contributi versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi per maternità obbligatoria; i periodi di lavoro all’estero; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli. Non sono utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i periodi coperti da contribuzione figurativa per malattia e infortunio nel caso non vi sia integrazione di retribuzione da parte del datore di lavoro: Cig e Cigs a zero ore; permessi e congedi per assistenza a familiari con handicap grave.

Ultimo requisito: 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

da Italia oggi

Naspiultima modifica: 2015-05-14T18:26:03+02:00da vitegabry
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