Cassazione

Sì all’indennità di accompagnamento allo straniero senza carta di soggiorno

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26380 del 26 novembre 2013, ha respinto il ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che ha riconosciuto la pensione di inabilità e dell’indennità di accompagno all’extra comunitario senza il permesso di soggiorno, con la seguente motivazione: “Il suddetto assegno (…) costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza”.

E ancora: la Suprema Corte ha osservato che, “secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive finirebbe per risultare  in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.

da Cassazione.net

Cassazioneultima modifica: 2013-11-28T12:13:15+01:00da vitegabry
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