Archivi giornalieri: 1 novembre 2013

IL PALAZZO DEL QUIRINALE

IL PALAZZO DEL QUIRINALE

I luoghi

La scala del MascarinoLa sezione contiene le schede di alcuni tra gli ambienti più significativi del Palazzo inclusi nel percorso di visita e di quelli normalmente non accessibili al pubblico. Le immagini panoramiche delle sale e tridimensionali di alcuni oggetti artistici, completano il percorso di visita ai luoghi del Palazzo del Quirinale.

la sezione dei luoghi

La Storia

Battista Pittoni, I DioscuriIl Palazzo del Quirinale sorge in un luogo che, per la posizione elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall’antichità nuclei residenziali, edifici pubblici e di culto. 
Nell’area del colle del Quirinale sorsero nel IV secolo a.C. il tempio del Dio Quirino che impose nome al colle  

la sezione della storia del Palazzo 

Le Residenze

Lo stemma dei CorazzieriLa tenuta presidenziale di Castelporziano e la proprietà su Capo Posillipo che dal 1897 prende il nome di “Villa Rosebery”

la sezione delle Residenze

Arte e cultura

Lo stemma dei CorazzieriLe mostre, i concerti domenicali alla Cappella Paolina e gli eventi culturali

la sezione di arte e cultura

I Corazzieri

Lo stemma dei CorazzieriLe prime tracce di un corpo di Arcieri e Scudieri addetto alla sicurezza della residenza e degli esponenti della Casa Savoia risalgono al XIV secolo, ma fu soltanto sotto il ducato di Emanuele Filiberto Testa di Ferro (1553-1580) che si costituì una “Guardia d’Onore del Principe” 

la sezione dei Corazzieri 

Apertura al pubblico

Veduta del Palazzo del QuirinaleCome visitare il Quirinale: le modalità di accesso al Palazzo e la procedura per le visite scolastiche.

la sezione dell’apertura al pubblico

Le Collezioni

LA COSTITUZIONE

LA COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici1.

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

PARTE I 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici2.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte3.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

 

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge4.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini5.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 566.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 577.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni8.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 689.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

 

Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 7910.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

***

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014) 11 12

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. 

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

 

TITOLO II 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura13.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 9614.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.

(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

***

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico15.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero

 

Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

 

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.

 

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 11116.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

 

TITOLO V17
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 11418.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]

Art. 11619.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 11720.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo all’anno 2013)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  • b) immigrazione;
  • c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  • f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n) norme generali sull’istruzione;
  • o) previdenza sociale;
  • p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
  • s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

***

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  • b) immigrazione;
  • c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie21;
  • f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n) norme generali sull’istruzione;
  • o) previdenza sociale;
  • p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
  • s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario22; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 11823.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 11924.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario 2013)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

***

(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea25.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti26.

Art. 12027.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 12128.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 12229.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 12330.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]

Art. 125.

[Comma abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3]

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 12631.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 12732.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 128.

[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]

Art. 129.

[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]

Art. 130.

[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.]

Art. 13133.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra34.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I
La Corte Costituzionale.
 
Art. 13435.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 13536.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

[Comma abrogato dall’articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.]

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.

XI37

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII38

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

DE GASPERI ALCIDE

Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

 

NOTE

* Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al 1948.

1 (Nota all’art. 10, quarto comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

2 (Nota all’art. 26, secondo comma).
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, «l’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

3 (Nota all’art. 27, quarto comma).
Le parole «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono state soppresse con l’art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

4 (Nota all’art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

5 (Nota all’art. 51, primo comma).
Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto con l’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

6 (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

7 (Nota all’art. 57).
Articolo così sostituito dapprima con l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente modificato, nel terzo comma, dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise, nonché, nel primo, secondo e quarto comma, con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

8 (Nota all’art. 60, primo comma).
Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2,

9 (Nota all’art. 68).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

10 (Nota all’art. 79).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

11 (Nota all’art. 81).
Articolo così sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

12 (Nota all’art. 81).
L’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 prevede quanto segue: «1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: 
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; 
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; 
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».

13 (Nota all’art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

14 (Nota all’art. 96).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

15 (Nota all’art. 97, primo comma).
Comma così premesso dall’art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.

16 (Nota all’art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

17 (Nota al Titolo V). 
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:
«Art. 10. – 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11. – 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

18 (Nota all’art. 114). 
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

19 (Nota all’art. 116).
Articolo così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

20 (Nota all’art. 117). 
Articolo così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

21 (Nota all’art. 117, secondo comma, lettera e). 
Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.

22 (Nota all’art. 117, terzo comma, primo periodo). 
Periodo così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.

23 (Nota all’art. 118). 
Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

24 (Nota all’art. 119). 
Articolo così sostituito con l’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

25 (Nota all’art. 119, primo comma). 
Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.

26 (Nota all’art. 119, ultimo comma). 
Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.

27 (Nota all’art. 120). 
Articolo così sostituito con l’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

28 (Nota all’art. 121). 
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

29 (Nota all’art. 122). 
Articolo così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Con le «disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha inoltre stabilito:

«Art. 5. – 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

30 (Nota all’art. 123). 
Articolo così sostituito, nei primi tre commi, con l’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e integrato dell’ultimo comma con l’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

31 (Nota all’art. 126). 
Articolo così sostituito con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

32 (Nota all’art. 127). 
Articolo così sostituito con l’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

33 (Nota all’art. 131). 
Articolo così modificato con l’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

34 (Nota all’art. 132, secondo comma). 
Comma così modificato con l’art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

35 (Nota all’art. 134).
L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

36 (Nota all’art. 135).
Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo capoverso, con l’art. 2, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

37 (Nota alla XI disposizione transitoria e finale).
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con l’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.

38 (Nota alla XIII disposizione transitoria e finale).
Ai sensi della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

statua in marmo di donna che legge. Titolo opera: "La lettura della Bibbia" (1875), di Eugenio Castellani
“La lettura della Bibbia” (1875) di Eugenio Castellani

Cenni Storici

Il primo nucleo della Biblioteca del Quirinale è costituito dal patrimonio librario del Ministero della Real Casa, risalente al 1871, rappresentato da un esiguo numero di opere, prevalentemente a carattere giuridico-amministrativo, ad uso del personale del Ministero. Nel corso del tempo questo primo nucleo ha subito un costante incremento, testimoniato anche dal catalogo a schede mobili “Staderini”, conservato ancor oggi presso la Biblioteca. Nel 1927 affluì alla Biblioteca un copioso numero di volumi, facenti parte della raccolta privata della Regina Margherita di Savoia, che testimoniano lo squisito gusto letterario della sovrana.

Successivamente furono acquisiti altri fondi, fra cui quelli di alcuni dignitari di corte e, in primis, quello proveniente dalla Villa Reale di Monza, posta in disuso alla morte del re Umberto. Inoltre la Biblioteca si arricchì con la preziosa serie di volumi in materia di equitazione e veterinaria, raccolti dal maestro di equitazione del re Vittorio Emanuele II. Nel 1949, dopo l’avvento della Repubblica, la soppressione del Ministero della Real Casa e l’istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, il patrimonio librario – collocato nei locali attigui alla scala del Mascarino, “adibiti già a guardaroba della Regina” – fu soggetto ad una completa riorganizzazione, anche sulla base delle direttive impartite dallo stesso Presidente Luigi Einaudi. Ve ne è testimonianza anche in uno scambio di lettere tra il primo Presidente della Repubblica e Benedetto Croce a proposito di alcuni fondi della Biblioteca.

Testimonianze delle alterne vicende vissute dalla Biblioteca nel corso del tempo, per quanto concerne sia la sua formazione che la sua organizzazione, sono rinvenibili nelle seguenti opere:

  • testo elaborato da Elio Providenti, già Direttore del Servizio Biblioteca, archivi e documentazione dal 1980 al 1993, dal titolo “La Biblioteca del Quirinale”, pubblicato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nell’anno 1986, nell’ambito della Collana dei Quaderni di documentazione.
  • tesi di laurea dal titolo: “La Biblioteca del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica: storia della sua costituzione, sviluppo, organizzazione; formazione dei suoi fondi”, elaborata dalla Dott.ssa Marina Venier in occasione del V corso di reclutamento per bibliotecari, tenutosi in data 1984-85 presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Funzioni

Dal 2008, nel contesto di una complessiva riorganizzazione degli Uffici e Servizi del Segretariato generale, la Biblioteca ha assunto un ruolo di supporto all’attività istituzionale connessa all’esercizio delle funzioni presidenziali.

In particolare, la Biblioteca ha ampliato e modificato i propri compiti e funzioni nell’ambito di un più ampio e mirato intervento di riqualificazione dell’intero assetto strutturale, rispondendo ad una duplice esigenza: in primo luogo, di natura giuridico-amministrativa, mediante adeguate politiche di sviluppo del patrimonio librario finalizzate all’incremento nei settori attinenti la storia delle istituzioni e la figura, il ruolo e le funzioni del Presidente della Repubblica in ambito nazionale e comparatistico; in secondo luogo di natura storica e di conservazione, con particolare attenzione alla valorizzazione dei fondi speciali ed al relativo arricchimento.

Medesimi criteri sono stati seguiti anche per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio seriale.

Parallelamente al potenziamento delle collezioni, la Biblioteca ha provveduto e provvede all’incremento e all’aggiornamento degli strumenti di ricerca, per quanto riguarda sia la riconversione informatizzata dei cataloghi cartacei in uso fino al 1999 sia la costante catalogazione del materiale bibliografico e la classificazione delle risorse digitali su supporto ottico e magnetico.

In tale nuovo contesto la Biblioteca produce e diffonde bollettini e cataloghi di informazione bibliografica, elabora specifiche schede e appunti, cura i collegamenti con le banche dati e i rapporti con le biblioteche statali, degli organi costituzionali e degli enti di cultura e ricerca anche attraverso la partecipazione a comuni progetti di cooperazione per lo sviluppo dell’informazione in rete

ARCHIVIO STORICO QUIRINALE

ARCHIVIO STORICO

L’istituzione dell’Archivio storico

L’istituzione dell’Archivio storico, nell’ambito del Servizio Archivio storico documentazione e biblioteca, risale al 1996 ed è stata formalizzata con legge dell’anno successivo. Nel dicembre 2007 all’Archivio storico viene conferita autonomia organizzativa, alle dirette dipendenze del Segretario generale. Dal giugno 2009 ha sede nel Palazzo Sant’Andrea.

Cenni storici

Il 2 giugno del 1946 gli italiani sono chiamati a votare per il referendum che porta alla nascita della Repubblica e per l’elezione dell’Assemblea costituente. Dopo la proclamazione dei risultati del referendum, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Alcide De Gasperi, in qualità di Presidente del Consiglio in carica, esercita “ope legis” le funzioni di Capo dello Stato fino al 30 giugno. Il 28 giugno l’Assemblea elegge il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, che assume la carica il 1° luglio.

Il 27 dicembre 1947 viene promulgata la Costituzione italiana. A norma della prima delle disposizioni finali e transitorie, il Capo provvisorio dello Stato assume la denominazione di Presidente della Repubblica dal 1° gennaio 1948. In questa data entra in vigore la nuova Costituzione che, nel titolo II della Parte II, relativa all’Ordinamento della Repubblica, dedica gli artt. 83-91 al Presidente della Repubblica.

Le prime elezioni politiche si svolgono il 18 aprile 1948. L’11 maggio 1948 Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica dal Parlamento e presta giuramento il giorno successivo. Durante la Presidenza Einaudi il Palazzo del Quirinale diventa sede della Presidenza della Repubblica. Nell’agosto del 1948, con L. 9 agosto, n. 1077, viene istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in cui “sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l’espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l’amministrazione della dotazione”.

La formazione dell’Archivio Storico

L’esigenza di conservare e riordinare gli archivi storici si delinea subito dopo l’insediamento della Presidenza nel Palazzo del Quirinale, nel 1948, anche se in concreto inizialmente si deve fare riferimento alla documentazione della Real Casa ancora qui conservata. Successivamente l’archivio della Real Casa è trasferito all’Archivio centrale dello Stato, salvo quelle serie, per lo più attinenti al personale, al patrimonio artistico, agli edifici e alle tenute della Presidenza della Repubblica, necessarie per la prosecuzione dell’attività di gestione amministrativa e tecnica e di conservazione e manutenzione dei beni artistici.

Di fatto, in una prima fase, l’archiviazione dei documenti prodotti e acquisiti dal Segretariato generale, nel corso dello svolgimento delle funzioni del Presidente della Repubblica e della gestione del patrimonio, è venuta a formarsi nell’ambito dei rispettivi uffici, mentre una generica competenza sugli archivi storici è affidata al settore dell’Amministrazione e patrimonio. 
Nel 1978, durante la Presidenza Leone, gli archivi storici risultano inclusi nel Servizio biblioteca, studi e documentazione.

Nel 1981, sotto la Presidenza Pertini, viene istituito l’Archivio di deposito del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sarebbero dovuti confluire gli atti di tutti i servizi relativi a pratiche concluse. L’iniziativa, però, non ha seguito. Sotto il profilo formale, le funzioni relative alla conservazione dei documenti e al loro ordinamento risultano affidate al Servizio biblioteca e documentazione, presso cui si costituisce un Ufficio biblioteca e archivi. Inoltre, viene istituita la Commissione di sorveglianza sugli archivi del Segretariato generale, di cui fa parte, tra gli altri, il sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato. Il decreto istitutivo della Commissione fa esplicito riferimento alla legge archivistica del 1963 (D.P.R. 30 settembre, n. 1409) e successive integrazioni o modifiche.

Durante la Presidenza Cossiga – in cui viene distinta nettamente l’organizzazione del Segretariato generale in Uffici e Servizi, assegnando ai primi le attività riconducibili alle funzioni del Presidente e ai secondi quelle relative all’amministrazione della dotazione e agli altri compiti amministrativi e tecnici – l’Ufficio biblioteca e archivi diviene Divisione biblioteca e archivi, sempre nell’ambito del Servizio biblioteca e documentazione.

Nel 1996, durante la Presidenza Scalfaro, viene istituito l’Archivio storico e il Servizio assume la denominazione di Servizio archivio storico, documentazione e biblioteca, di cui fa parte la Divisione archivio e documentazione. In base alla L. 13 novembre 1997, n. 395, che modifica in “Archivi storici degli organi costituzionali” il titolo della legge del 1971 con cui erano stati istituiti gli Archivi storici del Senato e della Camera dei deputati, anche la Presidenza della Repubblica “conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale”. Viene nominato un consulente del Presidente della Repubblica per l’Archivio storico, cui è affiancato personale specializzato.

Con la Presidenza Ciampi il Demanio consegna in uso alla Presidenza della Repubblica il Palazzo Sant’Andrea, individuato su suggerimento del consulente prof. Giuliana Limiti come sede idonea per l’Archivio storico.

Durante la Presidenza Napolitano vengono affrontate secondo un progetto organico le questioni inerenti all’ordinamento e alla sede dell’Archivio storico. Con decreto presidenziale 31 dicembre 2007, n. 17/N, l’Archivio storico, scorporato dal Servizio Archivio storico documentazione e biblioteca, assume la denominazione di Archivio storico della Presidenza della Repubblica, posto alle dirette dipendenze del Segretario generale. La direzione è affidata a un sovrintendente nominato con decreto presidenziale. Con decreto in pari data, n. 18/N, è approvato il nuovo regolamento. Il 25 giugno 2009 viene inaugurata la nuova sede nel Palazzo Sant’Andrea.

Le funzioni

Il regolamento che stabilisce le funzioni dell’Archivio storico, sostituendo quello approvato nel 1998, è stato emanato con decreto presidenziale 31 dicembre 2007, n. 18/N. In base a tale regolamento l’Archivio storico provvede alla conservazione, inventariazione, fruizione e valorizzazione di tutti gli archivi e singoli documenti, su qualsiasi supporto, prodotti o ricevuti nell’ambito dell’attività della Presidenza della Repubblica e relativi ad affari conclusi.

L’Archivio storico promuove l’acquisizione in originale o in copia di fondi conservati in altri Archivi, pubblici o privati, di rilevante interesse per la storia dei Capi dello Stato italiano. Il regolamento istituisce una Commissione archivistica, nominata e presieduta dal Segretario generale, con funzioni consultive; la Commissione decide altresì in merito alle proposte di scarto e approva i massimari di conservazione. L’Archivio storico è aperto al pubblico e svolge anche funzioni di supporto all’attività del Presidente della Repubblica e all’attività interna del Segretariato generale. Con decreto del Segretario generale 26 febbraio 2009, n. 48, è stato approvato il regolamento di ammissione del pubblico all’Archivio storico.

Il patrimonio documentario

La documentazione versata dagli Uffici e dai Servizi riflette, nel processo di produzione e di ordinamento, l’evoluzione dell’organizzazione interna del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. L’Archivio storico conserva la documentazione relativa sia alle funzioni istituzionali svolte dal Presidente della Repubblica sia alla gestione del patrimonio.

Il patrimonio documentario più significativo attiene alle seguenti funzioni del Presidente della Repubblica sancite dalla Costituzione.

Il Presidente è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, nomina i ministri.Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; può convocare in via straordinaria ciascuna Camera; può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, salvo che negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Il Presidente autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; prima di promulgare una legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta. Il Presidente nomina un terzo dei membri della Corte costituzionale e, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere.

Con legge ordinaria sono determinati gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di Decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e può, a norma di legge, decretarne lo scioglimento. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Può nominare cinque senatori a vita; chi è stato Presidente della Repubblica è di diritto senatore a vita. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere la carica, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Quanto alle attività del Segretariato generale, le norme esecutive del decreto istitutivo risalgono al D.P.R. 21 aprile 1949, n. 412, mentre già nel novembre dell’anno precedente era stato approvato il primo provvedimento per l’organizzazione degli uffici del Segretariato generale. Successivi decreti, emanati nell’ambito di ogni mandato presidenziale, hanno introdotto, nel corso degli anni, parziali modifiche all’assetto originario. Nella sostanza, è consolidata la distinzione in Uffici, cui sono preposti i consiglieri scelti dal Presidente per coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, e in Servizi, diretti dal personale di ruolo, per l’amministrazione della dotazione e degli altri compiti amministrativi e tecnici.

Il Segretario generale, che rappresenta l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica e sovrintende a tutti gli Uffici e Servizi, è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Le serie documentarie, a parte quelle residue dell’archivio della Real Casa, che risalgono ovviamente a data anteriore, partono dal 1948, con precedenti dal 1946 relativi all’attività del Capo provvisorio dello Stato. Si segnalano, tra le serie relative alle funzioni istituzionali del Presidente, quelle dell’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, dell’Ufficio per gli affari diplomatici, dell’Ufficio per la stampa e l’informazione e del Servizio del cerimoniale.

Quantitativamente molto consistente è la documentazione sui rapporti con i cittadini, come ad esempio la serie “adesioni, patronati e premi”, o quella che attesta, nel corso degli anni, l’attività di assistenza e beneficenza, poi confluita in un più generale concetto di solidarietà sociale. Normalmente, la documentazione viene versata dagli Uffici fino al settennato precedente a quello del Presidente in carica, mentre quella versata dai Servizi arriva a due settennati precedenti a quello del Presidente in carica. Per alcune serie il termine del versamento è di venti anni dall’esaurimento degli affari.

L’Archivio storico conserva, inoltre, carteggi personali di Enrico De Nicola, Giovanni Colli e Augusto Monti. Include audiovisivi (6.000 audiocassette e 1.550 videocassette) e un cospicuo patrimonio fotografico. Vi si trova, infine, una collezione completa dei francobolli emanati dallo Stato italiano dal 1945 al 1997.

L’Archivio storico conserva, attualmente, circa 6 km di documentazione. La documentazione riordinata è consultabile mediante inventari ed elenchi.

L’accesso

I documenti conservati sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli riservati relativi alla politica interna ed estera dello Stato, che diventano liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli che contengono dati sensibili, che diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data; il termine è di 70 anni nei casi previsti dalla normativa generale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, Codice di deontologia e di buona condotta per la ricerca storica, allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Segretario generale, sentita la Commissione archivistica, può autorizzare la consultazione anticipata dei documenti riservati.

Informazioni utili:

Archivio storico della Presidenza della Repubblica
Palazzo Sant’Andrea, Via del Quirinale, 30 – 00187 Roma
Telefono: 06 46992681; 06 46992386
Fax: 06 46993087

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18

Sovrintendente dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, prof. Paola Carucci
Telefono: 06 46993332

Il modulo per richiedere l’ammissione alla frequenza della Sala di studio.

elenco delle Onorificenze

elenco delle Onorificenze
cenni storici e normativa insegne Elenchi
Ordine al Merito della Repubblica Italiana     
Ordine Militare d’Italia insegna     
Ordine Merito del Lavoro
Ordine della Stella d’Italia giàOrdine della Stella della Solidarietà Italiana     
Ordine di Vittorio Veneto  
Medaglia e Croce di Guerra al valore militare
Medaglia al Valor Civile   
Medaglia al Merito Civile   
Medaglia ai Benemeriti della salute pubblica e al merito della sanità pubblica    
Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte   
Medaglia ai benemeriti della cultura e dell’arte   
Medaglia ai benemeriti della scienza e della cultura
Medaglia ai benemeriti della pubblica finanza   
Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero
Medaglia al valore e Croce al merito dell’Esercito      
Medaglie al valore e al merito di Marina  
Medaglie al valore e al merito Aeronautico  
Medaglia al valore e Croce al merito dell’Arma dei Carabinieri   
Medaglia al valore e Croce al merito della Guardia di Finanza      
Stella al merito del lavoro
Benemerenza per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari
Benemerenza dell’istruzione elementare e materna   
Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare  
Medaglia al merito di lungo comando  
Medaglia d’onore per lunga navigazione  
Medaglia di lunga navigazione aerea  
Le Città Benemerite del Risorgimento Nazionale

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Ordine al Merito della Repubblica Italiana     
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Ordine Merito del Lavoro
Ordine della Stella d’Italia giàOrdine della Stella della Solidarietà Italiana     
Ordine di Vittorio Veneto  
Medaglia e Croce di Guerra al valore militare
Medaglia al Valor Civile   
Medaglia al Merito Civile   
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Medaglia ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte   
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Medaglia ai benemeriti della scienza e della cultura
Medaglia ai benemeriti della pubblica finanza   
Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero
Medaglia al valore e Croce al merito dell’Esercito      
Medaglie al valore e al merito di Marina  
Medaglie al valore e al merito Aeronautico  
Medaglia al valore e Croce al merito dell’Arma dei Carabinieri   
Medaglia al valore e Croce al merito della Guardia di Finanza      
Stella al merito del lavoro
Benemerenza per otto lustri di lodevole servizio nelle scuole elementari
Benemerenza dell’istruzione elementare e materna   
Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare  
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Medaglia d’onore per lunga navigazione  
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GLI UFFICI

 

Presidenza della Repubblica

Palazzo del Quirinale, 00187 Roma – Piazza del Quirinale – Tel. 06.46991; Fax 06.46993125
Telex 06620022 – Ind. internet: www.quirinale.it

Presidente della Repubblica

GIORGIO NAPOLITANO

Segretariato generale

Segretario generale
Consigliere di Stato Dott. Donato MARRA

Vice Segretario generale amministrativo
Dott. Flavio SALVADORI

Vice Segretario generale per la documentazione e le relazioni esterne
Dott. Filippo ROMANO

 

Consiglieri del Presidente

  • dott. Elio BERARDUCCI, Consigliere della Corte dei Conti (Segreteria generale)
  • prof. Carlo GUELFI, (Segreteria del Presidente)
  • dott. Giancarlo MONTEDORO, Consigliere di Stato (Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali)
  • amb. Antonio ZANARDI LANDI, (Consigliere Diplomatico)
  • gen. Rolando MOSCA MOSCHINI, (Consigliere per gli Affari Militari e del Consiglio Supremo di Difesa) 
  • pref. Giulio CAZZELLA, (Consigliere per gli Affari interni e per i rapporti con le Autonomie)
  • dott. Ernesto LUPO, (Consigliere per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia)
  • dott. Maurizio CAPRARA, (Consigliere per la Stampa e la Comunicazione)
  • dott. Giuseppe FOTIA, (Affari finanziari)
  • prof. Louis GODART, (Conservazione del patrimonio artistico)
  • Segretario generale onorario
    dott. Gaetano GIFUNI, Consigliere di Stato
  • Consulente del Presidente della Repubblica in materia di prassi costituzionali
    dott. Salvatore SECHI
  • Consulente del Presidente della Repubblica per i problemi della coesione sociale
    prof.ssa Giovanna ZINCONE
  • Segretarie particolari del Presidente:
    sig.ra Viviane SCHMIT
    sig.ra Elvira OXILIA

Uffici

  • UFFICIO DELLA SEGRETERIA GENERALE
    Direttore: dott. Elio BERARDUCCI, Consigliere della Corte dei Conti
  • UFFICIO DI SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
    Direttore: prof. Carlo GUELFI
  • UFFICIO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LE RELAZIONI COSTITUZIONALI
    Direttore: dott. Giancarlo MONTEDORO,  Consigliere di Stato
  • UFFICIO PER GLI AFFARI DIPLOMATICI
    Direttore: amb. Antonio ZANARDI LANDI
  • UFFICIO PER GLI AFFARI MILITARI E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
    Direttore: gen. Rolando MOSCA MOSCHINI
  • UFFICIO PER GLI AFFARI INTERNI E PER I RAPPORTI CON LE AUTONOMIE
    Direttore: pref. Giulio CAZZELLA
  • UFFICIO PER GLI AFFARI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
    Direttore: dott. Ernesto LUPO
  • UFFICIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE
    Direttore: dott. Maurizio CAPRARA
  • UFFICIO PER GLI AFFARI FINANZIARI
    Direttore: dott. Giuseppe FOTIA
  • UFFICIO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO
    Direttore: prof. Louis GODART, Ordinario di Filologia Micenea dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Accademico dei Lincei

Servizi

  • SERVIZIO DI GABINETTO DEL SEGRETARIO GENERALE
    Capo Servizio: dott.ssa Laura SANTOCCHI
  • SERVIZIO DEL CERIMONIALE
    Capo Servizio: dott. Luigi CREMONI
  • SERVIZIO DEL PERSONALE
    Capo Servizio: dott. Dario TURCHI
  • SERVIZIO STUDI
    Capo Servizio: dott. Luigi DELLI PAOLI
  • SERVIZIO BIBLIOTECA
    Capo Servizio: dott.ssa Lucrezia RUGGI D’ARAGONA
  • SERVIZIO RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CIVILE
    Capo Servizio: dott.ssa Adriana LONGHI
  • SERVIZIO PATRIMONIO
    Capo Servizio: dott.ssa Giovanna FERRI
  • SERVIZIO INTENDENZA
    Capo Servizio: dott. Alfredo GUARRA
  • SERVIZIO TENUTE E GIARDINI
    Capo Servizio: dott. Augusto SANTACATTERINA
  • SERVIZIO RAGIONERIA E TESORERIA
    Capo Servizio: dott.ssa Francesca Romana REGGIANI
  • SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI
    Capo Servizio: arch. Claudio PANAIOTTI
  • SERVIZIO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
    Capo Servizio: dott. Giulio Maria VIOLA
  • ARCHIVIO STORICO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
    Sovrintendente: prof.ssa Paola CARUCCI
  • FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA
    dott. Tito Lucrezio RIZZO

Unità speciali

  • UNITÀ SPECIALE PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
    Capo dell’Unità: dott. Stefano SIMONELLI
  • UNITÀ SPECIALE PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DELLA SPESA PER I BENI E I SERVIZI
    Capo dell’Unità: dott.ssa Silvana BERGAMI
  • UNITÀ SPECIALE DI SEGRETERIA DEI COLLEGI GIUDICANTI
    Capo dell’Unità: dott.ssa Tiziana DE BLASI

Strutture operanti nell’ambito della Presidenza della Repubblica

  • SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
    Direttore: pref. Giulio CAZZELLA
  • UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO
    Direttore: dott. Giorgio MANARI, Dirigente della Polizia di Stato
  • REPARTO CARABINIERI PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
    Comandante: Col. CC. Marco AZZARO
  • REGGIMENTO CORAZZIERI
    Comandante: Col. CC. Paolo CARRA

I SIMBOLI DELLA REPUBBLICA

I SIMBOLI DELLA REPUBBLICA

Il Tricolore

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta “che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso”.

la pagina sul tricolore

L’Inno Nazionale

Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli. Scritto nell’autunno del 1847 dall’allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro

la pagina sul Canto degli Italiani

L’Emblema

Il 5 maggio 1948 l’Italia repubblicana ha il suo emblema, al termine di un percorso creativo durato ventiquattro mesi, due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini, fra artisti e dilettanti.

la pagina sull’ emblema della Repubblica

Lo Stendardo

Lo stendardo presidenziale costituisce, nel nostro ordinamento militare e cerimoniale, il segno distintivo della presenza del Capo dello Stato e segue perciò il Presidente della Repubblica in tutti i suoi spostamenti.

la pagina sullo stendardo

Il Vittoriano

Il tema centrale di tutto il monumento è rappresentato dalle due iscrizioni sui propilei: “PATRIAE UNITATI” “CIVIUM LIBERTATI”, “All’unità della patria” “Alla libertà dei cittadini”

PRESIDENTI EMERITI

PRESIDENTI EMERITI

in evidenza

 

31 ottobre 2013 – “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

 

17 ottobre 2013 – “CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

 

16 ottobre 2013 – “IMMIGRAZIONE, MISURE URGENTI”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120.

 

11 ottobre 2013 – “BENI CULTURALI”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

 

11 ottobre 2013 – “MISSIONI INTERNAZIONALI”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 10 ottobre 2013, n. 114.

 

16 settembre 2013 – “DECRETO SCUOLA”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104.

 

3 settembre 2013 – “RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101.

IMU

DECRETO IMU, CON L’OK DEL SENATO E’ LEGGE
DECRETO IMU, CON L’OK DEL SENATO E’ LEGGE
Imu prima casa, cancellata la prima rata. 200 milioni di euro al Piano Casa
24 ottobre 2013
Il Decreto 102/2013, “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e trattamenti pensionistici”, meglio conosciuto come “Decreto Imu”, passa il vaglio del Senato, che lascia invariato il testo già approvato dalla Camera, e diventa legge.
 
Di seguito le principali novità:
 
Imu sulla prima casa: cancellata definitivamente la prima rata. Con il provvedimento viene assicurato il rimborso di circa 2,5 miliardi di euro ai Comuni per compensarli del minor gettito riscosso. 
Per quanto riguarda la seconda rata, che si dovrebbe pagare a dicembre, il Governo ha assicurato che, di fronte alla cancellazione del pagamento della rata, le risorse non verranno da nuove tasse. In ogni caso, per la seconda rata, i Comuni potranno equiparare alla prima casa le abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (figli o genitori), che la usano come abitazione principale.
 
Piano casa: si compone di 4 fondi per il biennio 2014-2015, per un totale di 200 milioni di euro.
 
– Affitti: confermata la riduzione al 15% (dal 19%) dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato. Fondo per il sostegno agli affitti portato a 50 milioni di euro per il 2014 e altri 50 per il 2015. Istituito il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (20 milioni di euro per il 2014 e altri 20 per il 2015). I prefetti potranno adottare misure di graduazione programmata per gli sfratti.
 
Mutui prima casa: stanziati 20 milioni di euro per il 2014 e 20 per il 2015 per il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, destinato prioritariamente alle famiglie numerose. La possibilità di accedere al Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa (10 milioni di euro per il 2014 e 10 per il 2015) riservata alle giovani coppie e ai nuclei  familiari monogenitoriali con figli minori, viene estesa ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
 
Esodati: in arrivo risorse per la salvaguardia di 9000 esodati, compresi quelli che, nel 2011, hanno usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità gravi.  
 
Cassa integrazione in deroga: erogati 500 milioni di euro per il finanziamento dei trattamenti del 2013.
 
Polizze vita: nel 2014 la detraibilità per le polizze vita si riduce a 530 euro, mentre rimane a 1291 euro per le polizze relative al “rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”. 
 
Concessionari slot machines: scende al 20% (dal 25%) la quota da pagare, da parte dei concessionari, per accedere alla sanatoria agevolata.