Esodati

Pensioni: il Ministero fornisce le prime indicazioni operative sui 55 mila esodati

Mentre l’Inps procede all’invio delle lettere che riconoscono la qualifica di “salvaguardato” al primo blocco di 65.000 lavoratori, che potranno andare in pensione con i requisiti pensionistici esistenti prima dell’entrata in vigore della legge pensionistica Monti-Fornero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce le prime indicazioni operative sul secondo contingente di 55.000 lavoratori “salvaguardati”, in attuazione del decreto dell’8 ottobre 2012 pubblicato, finalmente, il 21 gennaio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale  n.17.

Con il decreto il legislatore stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione e il regime delle decorrenze (finestre) vigenti prima della legge Monti-Fornero continuano ad applicarsi ad altri 55.000 lavoratori, anche se maturano i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011

La nuova platea di lavoratori interessati costituisce un “blocco” a sé stante; infatti, pur presentando alcune analogie con quanto stabilito per i primi 65 mila salvaguardati, il decreto riduce le tipologie di lavoratori ammessi alla deroga e, per alcune di esse, modifica presupposti e condizioni  di accesso alla salvaguardia.  

Il decreto dell’8 ottobre 2012 suddivide il contingente numerico di 55.000 lavoratori in quattro categorie: 40 mila collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011; 1.600 posti a carico dei fondi di solidarietà; 7.400  autorizzati ai versamenti volontari; 6.000  lavoratori e  lavoratrici licenziati sulla base di accordi individuali e collettivi all’esodo.
 
Per poter usufruire della deroga,

 i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga devono:

–  essere destinatari di programmi di gestione della manodopera eccedente previsti da accordi governativi stipulati  entro il 31 dicembre 2011; 

– aver cessato l’attività lavorativa prima o dopo il 4.12.2011;

– i lavoratori in mobilità ordinaria devono perfezionare i requisiti ante Monti-Fornero durante il periodo di fruizione dell’indennità.

 i lavoratori e le lavoratrici  posti a carico dei fondi di solidarietà devono:

– essere destinatari di accordi stipulati entro e non oltre il 4 dicembre 2011,

– essere titolari dell’assegno straordinario in data successiva al 4 dicembre 2011 purché l’accesso alla prestazione sia stata autorizzato dall’Inps,

– restare comunque a carico dei fondi di sostegno al reddito fino al compimento di 62 anni di età.

I lavoratori e le lavoratrici autorizzati ai versamenti volontari devono:

– aver avuto l’autorizzazione al versamento prima del 4 dicembre 2011,

– perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi in modo da poter avere la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.12.2014. Ciò significa che i dipendenti dovranno essere in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con la “quota” entro novembre 2013, mentre i lavoratori autonomi, o i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento con contribuzione mista, dovranno perfezionarli entro maggio 2013; 

– avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;

– non aver ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

I lavoratori e le lavoratrici che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali  o collettivi devono:

– aver lasciato l’attività entro il 31.12.2011;

– aver diritto alla decorrenza della pensione entro il 6.12.2014;

– non essersi successivamente rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa.

Per quanto attiene i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari e i cessati con accordi individuali o collettivi, l’anzianità contributiva di 40 anni dovrà essere raggiunta entro settembre 2013, se si è lavoratore dipendente (con un differimento della decorrenza della pensione di 14 mesi), entro marzo 2013, se lavoratori autonomi (con un’attesa di 20 mesi).

Una importante novità del decreto riguarda l’obbligo, per le imprese che hanno stipulato accordi di mobilità ordinaria o lunga in sede governativa, di comunicare alla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori licenziati e messi in mobilità ordinaria.

Detta comunicazione doveva avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (20 febbraio 2013) per i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, quindi, anche prima del 4 dicembre 2011. 

Per quelli licenziati dopo tale data, la comunicazione dovrà pervenire al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2012. In entrambi i casi, l’azienda compilerà un elenco nominativo indicando per ciascun lavoratore la data di cessazione dall’attività.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento della salvaguardia per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria e autorizzati alla prosecuzione, il Ministero e gli Enti previdenziali non si sono ancora pronunciati. Tuttavia, secondo l’Inca, anche per queste tipologie di lavoratori verrà effettuato il monitoraggio da parte degli Istituti previdenziali, così come è avvenuto e  sta avvenendo per i primi 65.000 salvaguardati. 

Nella circolare n. 6/2013 del Ministero del lavoro  si precisa che i 6.000 lavoratori licenziati in base ad accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo dovranno presentare  domanda alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per ottenere il riconoscimento della categoria di “salvaguardato”. 

L’istanza va ripresentata anche  nel caso in cui il lavoratore  avesse già presentato domanda per il primo blocco dei 65.000, ricevendo esito positivo dalla Direzione territoriale del lavoro, in quanto si agisce sulla base di norme diverse. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 e che maturino la decorrenza della pensione entro il 6.12.2014.

Per individuare la sede della Direzione territoriale del lavoro competente alla quale indirizzare la richiesta si fa riferimento alla residenza del lavoratore. Tuttavia, per coloro che sono stati licenziati in ragione di  accordi individuali, la Direzione competente è quella della sede in cui sono stati sottoscritti tali accordi. 

La domanda alla Direzione territoriale del lavoro va presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto e, quindi, entro il 21 maggio 2013; potrà essere inoltrata dal lavoratore  interessato  personalmente o tramite un ente di patronato quale l’Inca. 

Per quanto riguarda la gestione delle domande di pensione dei primi 65 mila potenziali beneficiari della salvaguardia, l’Inps, anche su sollecitazione dell’Inca, ha invitato le proprie sedi a non adottare provvedimenti di reiezione delle richieste di pensione dei lavoratori che potrebbero, comunque, rientrare nella salvaguardia. 

L’Istituto informa che la domanda di pensione verrà esaminata subito dopo la chiusura della fase di invio delle lettere ai 65.000 salvaguardati. Le richieste che fossero state respinte in queste ultime settimane verranno, dunque, riesaminate. 

L’Inps precisa, inoltre, che gli autorizzati alla contribuzione volontaria e i lavoratori cessati sulla base di accordi all’esodo, per poter accedere alla salvaguardia dei primi 65.000 devono risultare senza lavoro. 

Per l’Istituto, comunque, resta inteso che i lavori socialmente utili non sono considerati “rioccupazione”, mentre l’attività svolta in collaborazione occasionale o con l’utilizzo dei voucher, indipendentemente dal diritto all’accredito della relativa contribuzione, viene considerata dall’Inps preclusiva del diritto alla deroga. 

Gli iscritti alle casse professionali, tenuti al versamento obbligatorio di una contribuzione minima anche in assenza dell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, possono rientrare tra i lavoratori salvaguardati, ma devono rilasciare un’apposita dichiarazione di responsabilità attestante di non aver svolto alcuna attività e che l’obbligo del versamento della contribuzione minima non è legato ad attività lavorativa.

A cura dell’area previdenza Inca

Esodatiultima modifica: 2013-02-27T17:32:15+01:00da vitegabry
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