Assicurazione INAIL

Marittimi – Assicurazione INAIL estesa agli atti di pirateria

E’ indennizzabile sia l’infortunio che occorra al marittimo vittima dell’evento lesivo nel corso di un’azione di pirateria, sia la patologia dallo stesso contratta o sviluppata a causa di tale azione.
L’INAIL con circolare  n.9/2013,  ha deciso di estendere la copertura assicurativa contro i rischi di pirateria per gli equipaggi di navi italiane che compiono rotte internazionali.

Finora la copertura assicurativa è stata volontaria, tramite il pagamento di un premio supplementare. Nel 2009 infatti l’Ipsema – le cui competenze, ricordiamo sono state trasferite all’INAIL con Legge n.122/2010 – a causa del ripetersi di attacchi soprattutto a navi mercantili ma anche nei confronti di navi passeggeri, aveva previsto la possibilità del pagamento di un premio aggiuntivo pari al 5% .
L’estensione della copertura veniva incontro ad un’esigenza concreta di protezione dei lavoratori marittimi, più volte manifestata da numerosi armatori.

La novità della recenti disposizioni dell’INAIL consiste nel far rientrare il rischio pirateria nell’ambito dei rischi lavorativi, coperti quindi dal premio ordinario.
L’Istituto è giunto a tale decisione partendo dalla considerazione che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale “ogni rischio ricollegabile, anche in modo indiretto, all’attività lavorativa è protetto, atteso che il requisito dell’occasione di lavoro, richiesto dall’art. 2 del T.U.1124/1965, postula la necessità di un nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l’infortunio o la malattia professionale, nel senso che l’evento lesivo deve dipendere da un rischio assicurato inerente al compimento dell’attività lavorativa stessa. Ne consegue che, ai fini dell’indennizzabilità, il sinistro va riferito ad ogni accadimento infortunistico che sia ascrivibile in concreto all’occasione di lavoro,  configurabile anche al di fuori del rischio specifico della lavorazione in ragione della quale il soggetto è assicurabile”.

La riconduzione del rischio pirateria nell’ambito dei rischi lavorativi comporta quindi che, sia l’infortunio che occorra al marittimo vittima dell’evento lesivo nel corso di un’azione di pirateria, sia la patologia dallo stesso contratta o sviluppata a causa di tale azione, è indennizzabile.

Possono pertanto essere presi in esame anche eventuali casi precedenti per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passata in giudicato.

Assicurazione INAILultima modifica: 2013-02-06T10:10:44+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo