Sezione giurisdizionale Regione Umbria sentenza n. 54/2022 Enti Locali – Immissione in servizio del dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando – Danno erariale

Sezione giurisdizionale Regione Umbria sentenza n. 54/2022 Enti Locali – Immissione in servizio del dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando – Danno erariale

Stampa PDF

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili si esprimono in relazione al caso in cui un dipendente, in questo caso pubblico, partecipi a una selezione bandita dalla propria amministrazione senza essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il Collegio, evidenzia che in materia di organizzazione amministrativa il principio di legalità e quello dell’accesso ai pubblici uffici attraverso pubbliche selezioni (art 97cost), implicano che il legislatore per via normativa e l’amministrazione interessata in sede di redazione di bando, abbiano il compito di stabilire quali siano i requisiti di partecipazione, “posto che la commissione ha solo il compito meramente esecutivo di verificarne la sussistenza o la carenza in capo ai candidati”. Conseguenzialmente, l’immissione in servizio di un soggetto privo di titolo, sia che si tratti di rapporto privatistico di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia che si tratti di rapporti in regime di diritto pubblico, a parere dei magistrati contabili, “integra un illecito contabile, contestabile sia nei confronti della commissione esaminatrice, che del dipendente privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione fissati dalla legge o dal bando, consistente nella indebita percezione di emolumenti retributivi non spettanti, nel pagamento di contributi pubblici a fini previdenziali e nel disservizio determinatosi nella sfera della pubblica amministrazione”.

Sezione giurisdizionale Regione Umbria sentenza n. 54/2022 Enti Locali – Immissione in servizio del dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando – Danno erarialeultima modifica: 2022-09-22T20:09:00+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo