Archivi giornalieri: 10 giugno 2014

Beata Diana degli Andalò

Beata Diana degli Andalò


Beata Diana degli Andalò

Nome: Beata Diana degli Andalò
Titolo: Vergine
Ricorrenza: 10 giugno

Nacque a Bologna nel 1200, Diana favorì l’insediamento dei Domenicani a Bologna. Ebbe con San Domenico di Guzman, che persuase a fondare anche un monastero femminile nella sua città; tuttavia, il desiderio espresso da Diana potè essere realizzato solo dal successore di San Domenico.

Diana, che avevo avuto una esperienza infelice come monaca tra le Canonichesse – era infatti stata strappata dal monastero a viva forza dai suoi familiari – in questa casa domenicana potè realizzare il suo desiderio di darsi alla vita religiosa.

Divenne così badessa del convento Sant’Agnese di Bologna che fondò insieme a Beato Giordano di Sassonia. La sua memoria viene associata a quella di Cecilia di Bologna e di Amata, dopo il ritrovamento nella medesima tomba, presso il monastero di Sant’Agnese, di tre corpi attribuiti alle tre beate.

Venne beatificata da papa Leone XIII, l’8 agosto 1888

Lavoro minorile

Da Ilo “cartellino rosso” contro lavoro minorile

”Cartellino rosso” contro il lavoro minorile al fischio di inizio dei mondali di calcio, al via il 12 giugno in Brasile. E’ questa la campagna informativa che l’Ilo, l’organizzazione internazionale del lavoro, si appresta a lanciare per ricordare come, ad essere coinvolti dal fenomeno, siano 168 milioni di bambini in tutto il mondo. Una dimensione inaccettabile anche se i numeri parlano di un calo progressivo e costante. La campagna è partita la prima volta in coincidenza con la Coppa delle Nazioni africane nel 2002. Circa 84 milioni di minori, tra i 5 ed i 17 anni, ricorda l’Ilo, lavorano in aziende agricole, nelle miniere o nelle fabbriche.

Milioni di bambine e bambini lavorano inoltre come domestici, altri sono vittime dello sfruttamento sessuale o coinvolti nel commercio di droga o mendicano per la strada. Circa 5,5 milioni, poi, sono vittime delle nuove forme di schiavitù come la tratta di esseri umani e i bambini soldato costretti a combattere nelle forze armate governative o nelle milizie private. “La campagna Cartellino rosso al lavoro minorile è legata al gioco del calcio e al diritto di tutte le bambine e i bambini a giocare. Per questo motivo sarà lanciata in occasione dell’avvio della Coppa del mondo di calcio”, spiega Corinne Vargha, direttrice del programma internazionale dell’Ilo per l’eliminazione del lavoro minorile.

In Italia la Giornata mondiale contro il lavoro minorile prevederà, in varie città, una serie di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, scuole, associazioni e attori del mondo del lavoro. Dal mondo della musica arriverà il contributo della Suzuki Orchestra, con oltre 130 bambini musicisti, diretta da Antonio Mosca; dal mondo della danza quello del Maestro, Vladimir Derevianko; dal mondo dello sport il contributo dei giocatori della squadra di Rugby Calvisano, campione d’Italia; dal mondo del lavoro quello del ministro del lavoro e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.

Salute – Lavoro

Eu Osha – Le donne e la salute sul lavoro

Le donne e la salute sul lavoro Le donne rappresentano il 45% degli occupati nell’Unione europea (UE). Gli uomini e le donne non sono uguali e anche le rispettive professioni, condizioni lavorative e modalità di trattamento sono diverse. Questi fattori possono influire sui pericoli cui si trovano confrontati nel posto di lavoro e sull’approccio da adottare per valutarli e controllarli.
   
Fra i fattori da considerare figurano i seguenti:
le donne e gli uomini sono concentrati in determinate attività professionali e si trovano pertanto ad affrontare pericoli specifici a tali ambiti;

le donne e gli uomini sono fisicamente diversi, anche con riguardo alla riproduzione;

le donne e gli uomini hanno differenti responsibilità in ambito casalingo; le donne che svolgono una professione possono avere di fatto una duplice occupazione, sul posto di lavoro e a casa.

È quindi importante riconoscere tali differenze e adottare un approccio “sensibile alla dimensione di genere” rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro.

L’EU-OSHA ha predisposto alcune pubblicazioni dedicate specificamente alle donne. La questione del genere è altresì “integrata” in altre relazioni, come quelle sul rumore, sui disturbi muscoloscheletrici (MSD) e sui giovani lavoratori. Vi sono inoltre altri documenti e sezioni web che riguardano categorie professionali caratterizzate dalla presenza di una forza lavoro prevalentemente femminile, ad esempio quelle degli addetti alle pulizie, degli operatori sanitari e dei soggetti attivi nel settore dell’istruzione. Le risorse disponibili nella sezione Soluzioni pratiche sono intese ad aiutare gli utenti ad assumere un approccio che tenga conto della dimensione di genere ai fini dell’identificazione e della prevenzione dei rischi, a fornire un apporto al dibattito sulle modalità migliori per adottare tale approccio e a contribuire alla condivisione delle informazioni provenienti dalla ricerca in materia di genere e sicurezza sul lavoro.

dal sito www.osha.europa.eu

Stress

Quale riconoscimento delle patologie psichiche legate al lavoro?

Al tema dello stress è dedicata la campagna annuale della Agenzia di Bilbao mentre la Commissione europea ha indicato i rischi psicosociali sul lavoro  come una delle priorità della futura strategia comunitaria in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Se, dunque, è comunemente riconosciuto che l’ambiente di lavoro può avere un impatto sulla salute non solamente fisica ma anche mentale dei lavoratori, il tema del riconoscimento  del carattere professionale delle malattie psichiche non sta ottenendo la stessa attenzione con differenze notevoli anche fra i diversi paesi della Unione Europea.
Eurogip  ha condotto uno studio in dieci paesi europei: Belgio,  Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia. Svizzera, studio che permette di avere un panorama  delle possibilità di riconoscimento delle patologie psichiche legate ai rischi psicosociali  sia come malattie professionali che come infortuni, da cui possiamo trarre spunti interessanti per la nostra attività di tutela.

n°22° 2014 numero newsletter.doc

INAIL

Inail – Più copertura rimborso spese farmaceutiche

L’Inail nella circolare 30/14 definisce i confini del diritto al rimborso delle spese farmaceutiche sostenute dagli assicurati per farmaci destinati al miglioramento dello stato psicofisico degli infortunati e/o di coloro che hanno contratto una malattia professionale.

Il rimborso è ottenibile anche per le spese sostenute dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali.

La circolare precisa anche che è stato predisposto un nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili sia durante l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, sia riguardo ai postumi stabilizzati. La nuova ista non reca alcun riferimento alle branche specialistiche perché il rimborso deve temer conto esclusivamente dell’efficacia del farmaco.

Bonus Irpef di 80 euro

Bonus Irpef di 80 euro: come si applica

Una piccola guida al Bonus Irpef di 80 euro introdotto con Dl 66/2014 del 26 aprile 2014

Bonus Irpef di 80 euro: come si applica

In questi giorni e fino a fine giugno circa 10 milioni di lavoratori italiani stanno ricevendo il celebre bonus di 80 euro in busta paga, così come stabilito con Dl 66/2014 del Governo presieduto da Matteo Renzi.

Leggi anche: Bonus di 80 euro, il testo del Decreto Irpef in Gazzetta Ufficiale

Abbiamo già ampiamente parlato di questo bonus e comunque i dubbi rimangono molti, soprattutto in vista del doppio passaggio fra Camera e Senato che dovranno convertire in Legge il Decreto per renderlo definitivamente efficace, anche se ormai la linea intrapresa dal Governo, anche per precedenti Decreti è quella della fiducia, quindi non dovrebbero esserci grosse novità.

Chiarimenti sono arrivati tramite due circolari dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare 8/E del 28/04/2014 e la circolare 9/E del 14/05/2014 che ha approfondito il Dl 66/2014 proprio in vista della sua applicazione da parte delle aziende. Ricordiamo infatti che uno dei punti cruciali del bonus è comprendere se e quando questo viene applicato.

Leggi anche: Bonus di 80 euro, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Senza scendere troppo nel dettaglio, per i più curiosi rimandiamo alla lettura delle circolari dell’Agenzia delle Entrate, fissiamo brevemente quali sono i principi base del bonus e le modalità di applicazione in busta paga.

Importo del bonus e redditi da considerare

Così come riportato nella tabella seguente il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito annuo lordo, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, compreso fra gli 8.000 e i 24.000 €, mentre andrà a scendere fino a scomparire per la fascia di reddito compreso fra 24.001 e 26.000 €.

Il bonus spetta quindi ai contribuenti che percepiscono:

  • redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett. b);
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:
    • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
    • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
    • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
    • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
    • prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
    • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Il contribuente deve avere un reddito da lavoro dipendente o assimilato che superi la soglia della capienza, cioè le detrazioni da lavoro dipendente non devono superare l’importo dell’imposta Irpef. Non influiscono nel calcolo dell’imposta le detrazioni per familiari a carico.

A questo reddito vanno aggiunti poi gli altri redditi, così come stabilito dal TUIR per determinare il reddito complessivo.

Se il reddito complessivo non supera il 24.000 € il contribuente (capiente) avrà diritto al bonus di 80 €; se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Nel calcolo del reddito complessivo vanno inclusi *:

  • i redditi di unità immobiliari che non siano adibiti ad abitazione principale anche se regolati con cedolare secca;
  • redditi per prestazioni a sostegno del reddito (ASpI, mini-ASpI, Cassa Integrazione, mobilità ecc.);
  • le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare;
  • i redditi da pensione pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • i redditi da lavoro autonomo, anche occasionale;
  • i redditi diversi.

Vanno invece esclusi dal reddito complessivo *:

  • il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
  • i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (fino a 3.000 euro);

Sono inoltre esclusi dal bonus i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa e redditi derivanti da attività politica (es. assessori, gettoni di presenza nei vari consigli comunali, provinciali ecc.)

* I redditi inclusi ed esclusi come sopra indicati non sono comunque tutti quelli indicati nella normativa ma sono riportati a titolo d’esempio. Per maggiori dettagli fare riferimento alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate riportate a fondo pagina.

Va inoltre precisato che anche ai titolari di trattamenti a sostegno del reddito spetta il bonus (pagato direttamente dall’INPS come vedremo in seguito). Fra le prestazioni rientrano:

  • indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
  • trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
  • sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
  • crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
  • indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
  • congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Leggi anche: Il bonus di 80 euro sarà anche per disoccupati e cassintegrati

Tabella bonus irpef 80 euro

Chi paga il bonus

Per percepire il bonus il contribuente non deve fare alcuna richiesta, in quanto questo scatta in automatico e il sostituto d’imposta è tenuto a versarlo nel momento in cui quest’ultimo, dai calcoli effettuati ritiene che il contribuente ne abbia diritto.

Vi sono comunque casi specifici in cui è prevista una richiesta scritta da parte del contribuente:

  • nel caso di due o più rapporti di lavoro part-time il contribuente che ritenga di avere diritto al bonus può comunicare per iscritto ai suoi datori di lavoro di avere diritto al bonus e farsi versare da solo uno dei titolari il bonus;
  • nel caso di diversi contratti a termine con diversi titolari il contribuente può chiedere all’ultimo titolare il conguaglio del bonus spettante;
  • lo stesso vale per i lavoratori con contratti co.co.pro. o co.co.co. con più committenti.
  • nel caso in cui il contribuente si accorga che per effetto di più redditi superi la soglia dei 24.000 o dei 26.000 € deve comunicare al proprio sostituto d’imposta di non avere diritto al bonus ed eventualmente di voler restituire la somma già indebitamente percepita.

Casi specifici riguardano inoltre:

  • colf e badanti, in questo caso anche se il lavoratore ha diritto al bonus, il “datore di lavoro” non essendo sostituto d’imposta non è tenuto a corrispondere il bonus;
  • i percettori di prestazioni a sostegno del reddito che per effetto di reddito da lavoro e prestazione ritengono di superare la soglia di capienza possono comunicare all’INPS o al datore di lavoro di aver diritto al bonus.

Ricapitolando quindi il bonus può essere pagato:

  • dal datore di lavoro in busta paga o dal committente per i co.co.pro. e co.co.co.;
  • direttamente dall’INPS per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
  • direttamente dal fisco: nei casi in cui il contribuente ha diritto al bonus ma non lo ha percepito durante l’anno, come per esempio per colf e badanti, potrà chiederne il conguaglio nella dichiarazione dei redditi del 2015.

Per il datore di lavoro / committente / sostituto d’imposta

Il datore di lavoro o il committente o qualunque altro sostituto d’imposta, è tenuto ad erogare automaticamente il bonus di 80 euro nel cedolino paga senza che il contribuente ne faccia richiesta. Tuttavia a lui è affidato il compito, non poco gravoso, di effettuare il calcolo sulla base dei dati in proprio possesso del diritto per il contribuente al bonus.

La circolare n.8/E dell’Agenzia delle Entrate del 28/04/2014, precisa che “i sostituti di imposta, devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014”.

A meno che, aggiungiamo noi, non sia il percipiente a dichiarare per iscritto di non aver diritto al bonus in base a quanto detto prima.

Il sostituto d’imposta potrà recuperare il Bonus di 80 erogato direttamente nell’F24 riportando i crediti con il codice tributo 1655 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”

Leggi anche: Bonus 80 euro, codice tributo per il recupero in F24

Nel caso in cui le somme a debito non bastino a recuperare il bonus erogato e riportato a credito nell’F24 mensile, il sostituto d’imposta potrà recuperare la parte mancante dai contributi INPS a debito.

Calcolo del bonus mensile

Per i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano 365 presso la stessa azienda, il sostituto d’imposta dovrà procedere al calcolo del Bonus dovuto e poi dividere l’importo per 245 (numero di giorni che vanno dal 1 maggio al 31 dicembre 2014) e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.

Per questo motivo non in tutti i mesi l’importo del bonus irpef in busta paga sarà di 80.00 €, ma l’importo varierà in base al numero dei giorni che compongono il mese di riferimento. Per il mese di maggio l’importo è di 80,98 euro (640 / 254 x 31).

Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR.

Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:

  • ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41;
  • ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x 212 = euro 371,73.

Allegati

Download
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
» 834,0 KiB – 783 hits – 28/04/14
Decreto Irpef – Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. (14G00079) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2014)
Download
Bonus di 80 euro: circolare Agenzia delle Entrate
» 356,2 KiB – 508 hits – 29/04/14
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Download
Agenzia delle Entrate – Circolare 9/E del 14/05/2014
» 425,0 KiB – 377 hits – 03/06/14
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – Ulteriori chiarimenti
Download
Dl 24 aprile 2014, n. 66 – Circolare Inps
» 1,2 MiB – 256 hits – 03/06/14
Circolare Inps n. 67 del 29/05/2014 – Art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Redditi derivati da prestazioni previdenziali.
Download
Codice tributo di recupero del Credito Irpef
» 336,7 KiB – 210 hits – 03/06/14
Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/06/bonus-irpef-80-euro-come-si-applica/#ixzz34DEPFj3C

Lavoro e Diritti / Sentenze / Cassazione /

Il dipendente pubblico che va sui siti hot rischia il peculato

Per la Cassazione il dipendente pubblico che va su siti hot a pagamento dal PC dell’ufficio durante l’orario di lavoro commette il reato di peculato d’uso

Il dipendente pubblico che va sui siti hot rischia il peculato

La Cassazione, VI Sez. Penale, con sentenza nr. 23352 dello scorso  4 giugno 2014 ha stabilito che commette il reato di peculato d’uso il dipendente pubblico che, durante l’orario di lavoro, utilizzando il computer d’ufficio, si connette a siti hot a pagamento, anche se tale condotta è sporadica e occasionale e, non arreca alla Pubblica Amministrazione un danno di rilevante entità.

Il caso ha riguardato un bidello di una scuola, accusato di peculato d’uso per aver, durante lo svolgimento del suo servizio, effettuato una sessantina di accessi ad internet su siti pornografici a pagamento.

La sentenza d’appello, condannava il bidello a due anni di reclusione e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ritenendolo responsabile del reato di peculato d’uso, previsto dal comma 2 dell’art 314 c.p. Tale fattispecie di reato,  si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (come lo è un bidello) si appropria della cosa mobile o del denaro che ha in disponibilità, al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.

Per la Corte d’Appello di Venezia, il bidello “si è appropriato dell’energia necessaria per realizzare connessioni internet dal pc della scuola su siti pornografici a pagamento per una spesa complessiva di 660 euro”. La difesa ricorreva in Cassazione affermando che, “non costituirebbe peculato un comportamento occasionale, produttivo di un danno insignificante sul piano patrimoniale, avente a oggetto un quid non riconducibile al concetto di cosa mobile o di energia elettrica, non comprovatamente attinente a un utilizzo della rete internet per fini non istituzionali..”

Gli Ermellini confermano la sentenza d’appello, affermando che “la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative”.

Nessun dubbio, proseguono gli Ermellini, sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestito dal bidello dato che, il bidello, “accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio”.

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2014/06/dipendente-pubblico-siti-hot-peculato/#ixzz34DDc2usc

Rassegna stampa regione sardegna

Rassegna stampa
Nota di servizio: come già comunicato a suo tempo, la rassegna stampa sul sito istituzionale della Regione Sardegna non comprende articoli de la Nuova Sardegna a seguito di un espresso divieto di riproduzione.
anno precedentemese precedente
Giugno 2014
 
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Se hai problemi di visualizzazione dei file PDF scarica l’ultima versione di Adobe Acrobat.

ricerca avanzata
Rassegna stampa del 10/06/2014