ASAN77
Le assenze orarie retribuite, di cui all’art. 37 CCNL Area Sanità 2016/2018, hanno una programmabilità temporale sufficiente al fine di permettere alle Aziende o/e Enti di organizzare turni di attività?
Si rammenta che i permessi retribuiti di cui al citato art. 37 possono essere fruiti “compatibilmente con le esigenze di servizio”. Esiste quindi certamente uno spazio di valutabilità per i datori di lavoro, in merito ad eventuali ricadute negative sulla funzionalità dei servizi, come pure sussiste la possibilità di richiedere al dipendente di comunicare, laddove possibile, la volontà di fruire di tali permessi con sufficiente anticipo in modo da evitare tali ricadute negative
ASAN77ultima modifica: 2023-01-31T20:23:19+01:00da
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