Archivi giornalieri: 17 marzo 2024

Riscatto laurea agevolato 2024: come funziona e a chi conviene

Riscatto laurea agevolato 2024: come funziona e a chi conviene

Hai passato la tua giovinezza sui libri e, non avendo lavorato, non hai potuto versare i contributi INPS in quel periodo. O forse li hai versati solo in parte, grazie magari a qualche lavoro saltuario. Non tutto è perduto: l’INPS ti permette di riscattare il periodo trascorso all’università.

In questa guida completa sul riscatto laurea agevolato ti spiego cos’è e come funziona, a cosa serve, quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare domanda, se e quando conviene, come calcolare il costo da pagare, come fare una simulazione di calcolo grazie al servizio online messo a disposizione dell’INPS e infine quando è prevista la deduzione e quando la detrazione del costo pagato.

 

Cos’è e come funziona

Riscattare la laurea significa far valere gli anni universitari come anni di anzianità contributiva, dunque grazie a questi anni di contributi che aggiungi, puoi:

  • Accelerare il tuo pensionamento;
  • Contare su un assegno di pensione più alto rispetto a quanto prenderesti senza riscattare nulla.

A cosa serve

Grazie al riscatto, puoi accelerare il tuo pensionamento e, soprattutto, avere una pensione più alta grazie a questi contributi aggiuntivi da te versati volontariamente. Per poter riscattare gli anni universitari, occorrono due condizioni necessarie:

  1. Devi esserti laureato: se hai frequentato l’università per uno, due, dieci anni ma non ti sei laureato, allora non puoi riscattare nulla;
  2. Non possiedi contributi per quegli anni. Se infatti durante gli anni dell’università hai lavorato e il datore di lavoro ha versato i contributi, allora non puoi riscattare quegli anni, essendo già provvisti di copertura INPS. Se per esempio hai lavorato solo 10 mesi, questi 10 mesi non puoi riscattarli ma puoi riscattare i restanti anni: in pratica si escludono i periodi lavorati, il resto puoi riscattarlo.
 

Oltre al riscatto di laurea ordinario, l’INPS prevede anche il riscatto agevolato. Vediamo di cosa si tratta e i requisiti per ottenere il riscatto agevolato.

Requisiti

La Legge n. 26/2019 ha istituito il riscatto laurea agevolato, ossia l’opportunità di ottenere il riscatto della laurea (o titolo equiparato) a un costo forfettario di 5.241 euro per ogni anno di università. L’importo da pagare è fisso, non varia in base al tuo reddito, come invece succede con il riscatto di laurea ordinario.

Esempio

Con il riscatto agevolato paghi 5.241 euro per anno da riscattare. Con il riscatto ordinario paghi in base al tuo reddito: più alto è il tuo reddito e maggiore è l’importo da riscattare per anno.

Grazie al riscatto agevolato quindi, paghi un riscatto di laurea minore rispetto a quello che pagheresti con il riscatto ordinario, perché paghi un importo fisso, indipendente dal tuo reddito.

Il riscatto della laurea è dunque a pagamento: praticamente per gli anni di università versi tu i contributi all’INPS, di tasca tua e così l’INPS può conteggiarli come anni di contributi. Grazie al riscatto agevolato puoi pagare per ogni anno un contributo fisso pari a 5.241 euro. Ecco i requisiti per accedere al riscatto laurea agevolato:

 
  • Gli anni di studio si collocano nel periodo dal 1996 in poi. Quindi se possiedi anni di università nel periodo ante 1996, non puoi chiedere il riscatto agevolato (puoi comunque chiedere quello ordinario);
  • Hai completato il corso di studi, ossia ti sei laureato (oppure hai ottenuto un titolo equiparato, per esempio diploma universitario);
  • Per il periodo universitario non possiedi contributi INPS. Se ne possiedi, allora puoi riscattare solo il periodo non coperto da contribuzione. Per esempio in cinque anni hai lavorato un solo anno, allora puoi riscattare i restanti quattro anni.

L’agevolazione permette non solo di riscattare tutti gli anni universitari (fino a 5 anni) ma anche di optare per un riscatto flessibile, ossia parziale: se per esempio hai iniziato il corso di studi nel 1994 e lo hai terminato nel 1999, allora puoi riscattare il periodo dal 1996 in poi, ossia tre anni. Gli altri due anni puoi riscattarli con il metodo ordinario, ossia pagando non più 5.241 euro fissi, ma calcolando l’importo previsto in base al tuo reddito.

Attenzione

Puoi riscattare solo gli anni di corso effettivo. Quindi se il tuo corso di laurea prevedeva 5 anni di università, ma tu ne hai messi sei per laurearti, puoi riscattare solo cinque anni, non di più.

 

Conviene

A primo impatto avrai sicuramente pensato che il riscatto agevolato sia conveniente, perché ti permette di pagare un importo di contributi fisso, pari a 5.241 euro invece che in base al tuo reddito. Se il tuo reddito annuale è alto, allora probabilmente ti conviene, perché per riscattare gli anni di università avresti dovuto pagare ben più di 5.000 euro.

C’è un però: ti conviene sì, ma fino a un certo punto. Perché è vero che optando per il riscatto agevolato paghi poco, ma in questo modo anche la tua pensione sarà inferiore rispetto a quanto sarebbe se pagassi il riscatto ordinario. Con quest’ultimo infatti pagheresti di più i contributi annui, ma di conseguenza avresti anche una pensione più elevata.

Quindi alla fine dei conti, i pensieri da fare sono due: se non ce la fai più e vuoi andare in pensione quanto prima, anche a scapito di avere un assegno di pensione un po’ più basso, allora ok. Se invece non vuoi rinunciare a nulla, allora ti conviene fare il riscatto ordinario.

Quantificare la differenza tra costo per riscatto agevolato e costo riscatto ordinario è semplice (più avanti ti mostro anche il servizio online INPS di simulazione), ma puoi farlo solo tu che conosci il tuo reddito attuale. Se il tuo reddito è alto, oltre i 50.000 euro annui, allora probabilmente è meglio optare per il riscatto ordinario. Altrimenti, la perdita in fondo non è alta, quindi se non hai molto denaro da investire, ti conviene optate per il riscatto agevolato.

Esempio

Mario Rossi è un lavoratore di 40 anni con un reddito annuo di 30.000 euro che decide di riscattare 4 anni di università. Con il riscatto ordinario dovrebbe pagare 30.000 x 33% (aliquota INPS) 9.900 euro per ogni anno riscattato, ossia 39.600 euro. Con il riscatto agevolato invece, pagherebbe 5.241 x 4, ossia 20.964 euro.

Domanda

Come fare: la procedura. Puoi chiedere il riscatto della laurea online, sul sito INPS (occorre possedere il PIN dispositivo) andando su Come fare per > Riscattare la laurea. In alternativa, puoi presentare domanda attraverso un patronato. Una volta che l’INPS riceve la tua domanda, la esamina e poi ti manda una comunicazione di accoglimento o rifiuto.

In caso di accoglimento, ti invia anche i bollettini MAV per il pagamento dei contributi, bollettini che puoi pagare presso qualsiasi banca, oppure presso gli sportelli “Reti amiche” (tabacchini, ricevitorie Sisal, ecc.).

Documenti necessari

Documenti necessari da allegare alla domanda:

  • Copia fronte retro del documento di identità;
  • Certificato di laura oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) in cui indichi: tipo di laurea, data, università, durata legale del corso, eventuali anni fuori corso.

Calcolo costo

Il costo per il riscatto agevolato è fisso: è pari a 5.241 euro per ogni anno da riscattare. Quindi se per esempio devi riscattare tre anni di università, allora devi pagare 5.241 x 3 = 15.723 euro in totale.

I 5.241 euro rappresentano i contributi INPS minimi previsti per i commercianti, quindi questo importo potrebbe cambiare ogni anno, in base appunto a quanto l’INPS stabilisce debbano pagare i commercianti. Per il 2019 l’importo è pari a 5.241 euro.

Simulazione

L’INPS mette a disposizione dei dipendenti pubblici e privati uno strumento online per il calcolo del costo di riscatto. In realtà come detto nel paragrafo precedente, in caso di riscatto agevolato il calcolo è molto semplice, perché basta moltiplicare 5.241 euro per gli anni di università.

Con lo strumento online però, puoi simulare anche il costo del riscatto ordinario. Ed è un vantaggio, perché così puoi fare il confronto tra quanto ti costa il riscatto agevolato e quanto ti costa quello ordinario. E da lì trarre le opportune conclusioni e decisioni.

Detrazione o deduzione

Se hai pagato il riscatto della tua laurea, l’onere è deducibile dal tuo reddito. L’art. 10 del TUIR infatti sottolinea la deducibilità dalle imposte non solo per i contributi obbligatori, ma anche quelli facoltativamente versati nella gestione obbligatoria. E il riscatto di laurea è proprio questo: una decisione facoltativa che tu prendi di versare dei contributi in più. Puoi quindi dedurre dal reddito l’intero importo pagato come riscatto di laurea.

Eccezione. Se hai una partita IVA in regime forfettario, purtroppo non puoi dedurre gli oneri da riscatto: purtroppo infatti nel regime forfettario sono deducibili solo i contributi pagati in ottemperanza alla legge e non quelli facoltativi.

Detrazione

Se hai pagato di tasca tua il riscatto per un familiare a tuo carico, allora hai diritto alla detrazione del 19% dei contributi pagati (circolare n. 12/E del 31 maggio 2019 – Agenzia delle Entrate). La detrazione quindi spetta solo per i contributi riscattati pagati a favore di un familiare a carico inoccupato.

Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati

Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati

Il servizio permette di richiedere il riscatto del diploma di laurea o titolo equiparato, a fini pensionistici, per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio e anche per soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna forma di previdenza.
 
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
Età

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2023

Cos’è

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

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Come funziona

Si possono riscattare:

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Domanda

Requisiti

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 184/1997;
  • essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.  

Come fare domanda

Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

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Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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Normattiva – Il portale della legge vigente

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DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 05/03/2024)
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  • Articoli
  • Governance per il PNRR e il PNC

    Capo I
    Misure per l’attuazione del PNRR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC

    Capo I
    Misure di semplificazione amministrativa

  • 11
  • 12
  • Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
  • 17
  • 18
  • Disposizioni urgenti in materia di sport
  • 19
  • Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
  • 20
  • 21
  • Disposizioni urgenti in materia di giustizia
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
  • 28
  • Disposizioni urgenti in materia di lavoro
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni urgenti in materia di investimenti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni finali e di coordinamento

    Capo I
    Disposizioni finali

  • 45
  • 46
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-2024
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013(UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, delle imprese e del made in Italy, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, dell’università e della ricerca e dell’istruzione e del merito;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l’anno 2024, 3.973 milioni di euro per l’anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l’anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029.
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un’informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L’informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l’assunzione dell’impegno contabile di cui al secondo periodo dell’articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l’impegno di spesa è assunto ai sensi dell’ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l’obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l’intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l’elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l’indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell’importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l’indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l’indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informativa e dell’inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell’eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all’incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell’importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e, per l’eventuale quota residua, all’incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 7, lettera f). Gli schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell’articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le risorse di cui al primo periodo, risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029, è destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l’anno 2024, all’intervento “Servizi digitali e esperienza dei cittadini”;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all’intervento “Sviluppo dell’Industria cinematografica – Progetto Cinecittà”;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l’anno 2027, 285 milioni di euro per l’anno 2028 e 205 milioni di euro per l’anno 2029 all’intervento “Utilizzo dell’Idrogeno in settori hard-to-abate”;
d) quanto a 450 milioni di euro per l’anno 2024, 520 milioni di euro per l’anno 2025, 470 milioni di euro per l’anno 2026, 153,8 milioni di euro per l’anno 2027, all’intervento “Piani urbani integrati – progetti generali”;
e) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2024, 95 milioni di euro per l’anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l’anno 2028 e 35 milioni di euro per l’anno 2029 all’intervento “Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità”;
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l’anno 2028 e 20 milioni di euro per l’anno 2029 all’intervento “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”.
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l’anno 2027 e 975 milioni di euro per l’anno 2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l’anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l’anno 2027 e di 100 milioni di euro per l’anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2027 e di 160 milioni di euro per l’anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l’anno 2027 e di 120 milioni di euro per l’anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l’anno 2027 e di 170 milioni di euro per l’anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l’anno 2027 e di 80 milioni di euro per l’anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l’anno 2027 e di 180 milioni di euro per l’anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l’anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2027 e di 100 milioni di euro per l’anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2027.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di euro 19.221.000 per l’anno 2026 e di euro 33.539.000 per l’anno 2028.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l’anno 2024, 4.878 milioni di euro per l’anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l’anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l’anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l’anno 2028 e 260 milioni di euro per l’anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l’anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l’anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l’anno 2028, 675,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l’anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l’anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l’anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 40 milioni di euro per l’anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, 142 milioni di euro per l’anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l’anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l’anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l’anno 2024, 58 milioni di euro per l’anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l’anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l’anno 2024 e 160 per l’anno 2025;
8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025;
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l’anno 2024 e 120 milioni di euro per l’anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 80 milioni di euro per l’anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per l’anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l’anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l’anno 2024, 58,28 milioni di euro per l’anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l’anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l’anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 10 milioni di euro per l’anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l’anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l’anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
c) quanto a 690 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;  
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l’anno 2026, e a 35 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
f) quanto a 306.519.550 euro per l’anno 2026, 656.649.550 euro per l’anno 2027 e 397.921.550 euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;
g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l’anno 2024 e 13.212.680 euro per l’anno 2025;
2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l’anno 2024 e 2.941.643 euro per l’anno 2025;
3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l’anno 2024 e 2.036.526 euro per l’anno 2025;
4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l’anno 2024, 1.469.669 euro per l’anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l’anno 2024 e 1.961.864 euro per l’anno 2025;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l’anno 2024, 2.896.321 euro per l’anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 1.851.554 euro per l’anno 2024 e 1.469.669 euro per l’anno 2025;
8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l’anno 2024, 3.924.497 euro per l’anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l’anno 2024 e 2.407.100 euro per l’anno 2025;
10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 3.714.560 euro per l’anno 2024, 3.629.333 euro per l’anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l’anno 2024 e 2.453.291 euro per l’anno 2025;
12) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l’anno 2024 e 3.140.212 euro per l’anno 2025;
13) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l’anno 2024, 3.111.328 euro per l’anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l’accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l’anno 2024 e 2.943.180 euro per l’anno 2025;
15) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l’anno 2024 e 2.402.688 euro per l’anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l’anno 2024, 2.667 milioni di euro per l’anno 2025, 1.401 milioni di euro per l’anno 2026 e 115 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l’anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
l) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2024 e a 250 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 5 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte”, unità di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
p) quanto a 39 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
q) quanto a euro 86.222.000 per l’anno 2027 e euro 23.489.000 per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
s) quanto a euro 30.373.000 per l’anno 2026 e euro 30.000.000 per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
u) quanto a euro 21.000.000 per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.
9. All’articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.
12. All’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis è abrogato.
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è incrementata, per l’anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione dell’investimento 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1, del PNRR e dell’investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell’integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all’articolo 6 dei CIS sottoscritti.
La regione presenta al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l’attuazione del PNRR, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all’articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall’Unione europea per l’iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

San Patrizio

 

San Patrizio


Nome: San Patrizio
Titolo: Vescovo
Nascita: V secolo, Scozia
Morte: VI secolo, Down, Irlanda
Ricorrenza: 17 marzo
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
S. Patrizio, apostolo del Vangelo fra il popolo irlandese, nacque nella Scozia da agiati e pii genitori verso la fine del secolo quinto. La Divina Provvidenza che nei suoi arcani disegni, sempre infinitamente sapienti, destinava Patrizio a grandi cose nella Chiesa Cattolica, dispose che egli, ancor giovane, strappato dal grembo della famiglia, fosse condotto schiavo nell’Irlanda. Durante questa schiavitù, in cui il povero giovanetto ebbe a sentire tutta l’amarezza dell’abbandono e subire il disprezzo più avvilente ed inumano, la grazia del Signore plasmò il cuore del suo servo e lo predispose alla sua sublime missione.. Finalmente dopo dieci anni di sofferenze inenarrabili, potè ritornare in famiglia.

Patrizio, per prepararsi alla divina missione che da Dio gli era stata assegnata, si diede agli studi e all’esercizio delle virtù sacerdotali. Fu ordinato diacono, sacerdote e, prima di partire per l’evangelizzazione dell’Irlanda, fu consacrato vescovo.

Tra quelle popolazioni ancora barbare ed idolatre, S. Patrizio ebbe a soffrire la persecuzione ed il carcere. Ma tutto sopportò in pace, poiché il martirio fu sempre uno dei suoi desideri più intensi. Non vi fu luogo di quell’isola che non fosse visitato più volte dal Santo, nonostante che la sua vita corresse grave pericolo. Il Signore benedisse largamente le fatiche di questo novello Paolo, e quella terra pagana divenne la terra dei Santi. Le lotte che attraverso i secoli, specialmente contro il Protestantesimo, sostenne l’Irlanda per conservare integra la dottrina evangelica, gli esempi di fede e gli slanci di amore che quel popolo ha dimostrato ne sono prova evidente.

L’opera di Patrizio fu completa. Non solo convertì e battezzò tante e tante anime, ma molti giovani ricevettero gli ordini sacri, molte chiese furono innalzate e molte giovani si consacrarono al Signore nella vita religiosa.

Tra le virtù che particolarmente spiccarono nel Santo, ammirabile fu il suo distacco dalle cose di questo mondo. Delle tante offerte che i fedeli deponevano ai suoi piedi, nulla mai prese per sè, ma tutto dispensava ai poverelli.

Verso la fine della sua vita. scrisse La Confessione, libro in cui narra i principali avvenimenti della sua vita.

PRATICA. Un atto di fede nella Provvidenza di Dio.

PREGHIERA. Dio, che ti sei degnato di mandare il, beato Patrizio, confessore e Pontefice, a predicare il tuo Vangelo, concedi che per i suoi meriti e per la sua intercessione, possiamo compiere quanto ci comandi.

MARTIROLOGIO ROMANO. Presso la città di Down, in Irlanda, il natale di san Patrizio, Vescovo e Confessore, il quale per primo annunziò Cristo in quell’isola, e rifulse per grandissimi miracoli e per virtù.

BENEDIZIONE DEL VIAGGIATORE IRLANDESE. Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso, e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo, Iddio ti protegga nel palmo della sua mano.

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Alcune dedicazioni a San Patrizio

Cattedrale di San Patrizio

Cattedrale di San Patrizio
Metropolitan Cathedral of St. PatrickNel cuore di Manhattan a New York sorge la cattedrale neogotica più grande del Nord America, dedicata a San Patrizio, patrono d’Irlanda. Posta sulla nota…

Domande Frequenti

  • Quando si festeggia San Patrizio?

  • Quando nacque San Patrizio?

  • Dove nacque San Patrizio?

  • Quando morì San Patrizio?

  • Dove morì San Patrizio?

  • Di quali comuni è patrono San Patrizio?


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Oggi 17 marzo si venera:

San Patrizio

San Patrizio
VescovoS. Patrizio, apostolo del Vangelo fra il popolo irlandese, nacque nella Scozia da agiati e pii genitori verso la fine del secolo quinto. La Divina Provvidenza che nei suoi arcani disegni, sempre infinitamente…

Domani 18 marzo si venera:

San Cirillo di Gerusalemme

San Cirillo di Gerusalemme
Vescovo e dottore della ChiesaNacque in Gerusalemme nell’anno 314. Dopo aver appreso i primi rudimenti della letteratura e delle scienze profane, studiò Sacra Scrittura, con tanto ardore e profitto, da diventare un intrepido difensore…
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Oggi 17 marzo nasceva:

Beata Maria Gabriella Sagheddu

Beata Maria Gabriella Sagheddu
VergineMaria Gabriella nacque a Dorgali in Sardegna il 17 marzo 1914. Secondo tutti i resoconti era una giovane forte, indipendente, ostinata, e univa queste caratteristiche ad altre tipiche della sua gente…
Oggi 17 marzo si recita la novena a:

– San Giuseppe
Ricordando la gioia che San Giuseppe provava nello stringere Gesù bambino, tra le braccia, preghiamo perché tra genitori e figli vi sia sempre quella comprensione affettuosa e sincera che rende buoni gli…
– Santa Maria Annunciata
«…Ti saluto, o piena di grazia» (Lc 1,28). Sia benedetta, o Maria, la grazia sublime di cui l’Angelo di Dio Ti dichiarò piena. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le…
– San Giovanni Nepomuceno
I. Zelantissimo s. Giovanni, che illustrato da luce miracolosa nella vostra nascita, e applicato dalla prima fanciullezza al servizio degli altari, diveniste ben presto il modello di tutti gli ecclesiastici…