Archivi giornalieri: 4 marzo 2024

Calcolo Pensione Enasarco

Il calcolo della pensione

Che cos’è il calcolo “pro quota”

Il conteggio per determinare l’importo del rateo lordo di pensione viene effettuato sommando tre tipologie di “quote”, come indicato di seguito. La “Quota A” (riferimento normativo: artt.10 e 25 della Legge 12/1973) dipende dai seguenti parametri:

  • miglior triennio consecutivo (o in mancanza gli ultimi 3 anni versati), scelto a partire dall’ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un 10 anni.
  • anzianità contributiva maturata per tutti gli anni coperti da contributi, dall’inizio fino al 30/9/1998.
  • decurtazione pensione annua per importi superiori a 2.582,28 €.

La “Quota B” (riferimento normativo: art.18 del Regolamento 1998) dipende dai seguenti parametri:

  • quindicennio, dall’ultimo anno coperto da versamenti contributivi a ritroso per 15 anni.
  • anzianità contributiva, su base trimestrale, per i contributi versati dall’1/10/1998 al 31/12/2003 (l’anzianità contributiva massima prevista è pari a 5,25 anni).

Il calcolo viene effettuato in base ai seguenti criteri:

  • media provvigionale annua: è individuata la più elevata media delle provvigioni, per le quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento sotto indicati compresi nel quindicennio precedente l’ultimo versamento;
  • anzianità contributiva: è individuata dagli anni e dai trimestri per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo di 40 anni, comprensivi anche dell’anzianità contributiva presa a calcolo della Quota A.

La “Quota C” (riferimento normativo: artt. 14 e 15 del Regolamento 2004) dipende dai contributi versati dall’1/1/2004 ed è determinata:

  • con il sistema contributivo,
  • moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.

Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando ai contributi versati durante l’anno l’importo accantonato all’inizio dell’anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno (in base al tasso previsto dall’articolo 1 comma 9 della Legge 335/95).

 

Nel 2021 la pensione per gli Agenti e rappresentati di Commercio a carico del Fondo Enasarco può essere conseguita con almeno 67 anni di età unitamente al possesso della quota 92 o, se donne, con un minimo di 65 anni ed il contestuale perfezionamento della quota 91

Enasarco

La previdenza gestita da Enasarco rappresenta un caso unico in Italia dal momento che essa è integrativa rispetto al trattamento pensionistico erogato dall’AGO (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare. I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l’Inps e l’Enasarco per l’appunto. Il riconoscimento di questo status particolare del Fondo risale alla legge 613/1966 ed è rimasto immutato dopo l’approvazione della Legge Fornero.

Chi è tenuto all’iscrizione ad Enasarco.  L’articolo 5 della legge 12/73 obbliga all’iscrizione verso l’Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul terri­torio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Vi rientrano anche gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane. L’iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono l’attività sia in forma individuale che societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. I soci che non svolgono attività di agenzia, anche se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non sono tenuti all’iscrizione.

Le prestazioni

Dal 1° gennaio 2021 l’Enasarco eroga la pensione ordinaria di vecchiaia al perfezionamento di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 67 anni di età per gli uomini (65 per le donne) unitamente al raggiungimento di una “quota” minima data dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva. La quota per il 2021 è di 92 per gli uomini e 91 per le donne (si veda la tavola sottostante per i requisiti necessari). Entro il 2024 avverrà la piena equiparazione dei requisiti tra uomini e donne (si vede tavola sottostante). La pensione è compatibile con l’attività la­vorativa.

La Fondazione non conosce l’istituto della pensione di anzianita’. Dal 2017 i lavoratori uomini possono chiedere l’anticipazione del trattamento di vecchiaia, di uno o due anni. Si tratta di una novità introdotta dal regolamento del 2013 in favore degli agenti che abbiano maturato almeno 65 anni di età, 20 anni di anziani­tà contributiva e la quota 90. L’importo della prestazione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessa­ria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previ­sti dal Regolamento, incluso il requisito relativo alla quota 92 o 91 che sia). L’indicata facoltà è disponibile dal 2021 anche per le donne. Ad esempio nel 2021 può sfruttare questo scivolo chi si trova in un range compreso tra i 65 anni e 25 di contributi e i 70 anni e 20 di contributi.

Contributi Misti

Una delle principali difficoltà riguarda la possibilità per gli iscritti di cumulare i contributi versati all’Enasarco con quelli versati presso altre forme della previdenza obbligatoria. I contributi versati all’Enasarco infatti non possono formare oggetto di ricongiunzione con quelli versati dall’Agente nell’AGO e nelle forme esclusive, sostitutive od esonerative di tale assicurazione né possono formare oggetto di cumulo o totalizzazione nazionale in quanto per loro natura risultano temporalmente coincidenti con quelli versati nelle altre gestioni previdenziali.

La rigidità è accresciuta anche dal fatto che la Fondazione non conosce l’istituto della pensione supplementare: pertanto gli Agenti già titolari di una prestazione a carico dell’AGO o dei fondi ad essa sostitutivi od esclusivi non possono chiedere una prestazione supplementare a carico della Fondazione se non possiedono il requisito contributivo per la pensione autonoma (cioè almeno 20 anni di contributi).

La rendita Previdenziale

Per temperare queste limitazioni la Fondazione ha introdotto la rendita previdenziale, un istituto che consentirà agli iscritti con almeno 67 anni d’età e almeno cinque anni di anzianità contributiva di ottenere, a decorrere dal 2024, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92.

Altre Prestazioni Previdenziali

Oltre al trattamento ordinario, legato cioè al requisito anagrafico, la Fondazione riconosce la pensione di invalidita‘ in presenza di una invalidità di almeno il 67%, la pensione di inabilita’ ove sia accertata l’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la prestazione ai superstiti (rev­ersibilità e indiretta) ed il supplemento di pensione. Ques’ultimo spetta decorsi cinque anni dalla liquidazione della pensione principale fermo restando il raggiungimento di un’età di almeno 72 anni. I supplementi successivi al primo spettano decorsi cinque anni dal precedente.

Dal 1° Ottobre 1998 è stato eliminato l’istituto dei minimi di pensione di cui all’articolo 26 della legge n. 12/1973 salvo per coloro che già ne

 

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Che cosa si intende per scadenze del Pnrr

Che cosa si intende per scadenze del Pnrr

Sono gli obiettivi e i traguardi da conseguire ogni trimestre fino al 2026, per completare tutte le misure del Pnrr.

Definizione

La nuova versione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), approvata a dicembre 2023, prevede 289 misure di cui 71 riforme normative e 218 investimenti economici. Tutte queste misure devono essere portate a compimento rispettando una tabella di marcia che prevede per ognuna l’adempimento di alcune scadenze, divise per trimestre e anno di conseguimento fino al 2026.

Le scadenze possono essere di 2 tipi: i target (obiettivi) e le milestone (traguardi). Per valutare il raggiungimento dei primi si utilizzano indicatori quantitativi, come il numero di imprese che usufruiscono di determinati incentivi o l’incremento di personale nei tribunali. Le seconde invece si caratterizzano per una componente più qualitativa e rinviano generalmente all’approvazione di atti normativi o amministrativi. Le milestone precedono cronologicamente i target, perché le prime rappresentano delle tappe intermedie per il conseguimento dei secondi.

Un’ulteriore suddivisione è quella tra le scadenze di rilevanza europea e quelle di rilevanza italiana. Le prime sono quelle concordate con le istituzioni Ue, contenute nel Pnrr così come approvato da Bruxelles. Sono gli adempimenti su cui la commissione europea si basa per valutare l’operato del nostro paese.

Ogni 6 mesi la commissione verifica il conseguimento delle scadenze di rilevanza europea. In caso di esito positivo procede all’invio di nuovi fondi. Vai a “Come l’Ue verifica l’attuazione dei Pnrr negli stati membri”

Le seconde invece sono dei passaggi intermedi al raggiungimento delle scadenze europee, che definiscono in modo più puntuale il cronoprogramma. Si parla inoltre di scadenze italiane anche in riferimento a quelle previste per le misure finanziate unicamente dal fondo complementare.

Dati

Le riforme e gli investimenti previsti attualmente dal Pnrr richiedono il conseguimento di 617 scadenze di rilevanza europea, di cui 271 milestone e 346 target. Non abbiamo informazioni aggiornate sulle scadenze italiane del piano, mentre quelle del fondo complementare dovrebbero essere rimaste invariate a 298.

Il dato più rilevante riguarda l’aumento delle scadenze nel passaggio da Pnrr originale a Pnrr rivisto: sono 617 i target e milestone attualmente previsti, rispetto ai precedenti 527.

Ma al di là della variazione numerica – dovuta in gran parte all’aggiunta della nuova missione dedicata al RepowerEu – è interessante notare la distribuzione di questi aumenti. L’unico trimestre in cui le “nuove scadenze” sono inferiori alle precedenti è il quarto del 2023, che corrisponde a un momento di grande criticità per il governo, che si trovava con un ritardo accumulato nell’attuazione, ma con la necessità di richiedere la quinta rata di finanziamenti.

È come se con questa revisione l’esecutivo avesse chiesto più che altro di far slittare le scadenze in là nel tempo, rimandando in un certo senso le difficoltà. Fino ad arrivare al secondo trimestre del 2026, quando sarà previsto il conseguimento di ben 144 adempimenti.

Analisi

Le risorse europee non sono erogate tutte insieme ma in rate semestrali. Ogni paese invia – al massimo due volte l’anno – la richiesta per ricevere una parte dei fondi. Insieme alla documentazione che dimostri di aver conseguito tutti i milestone e target previsti per il semestre precedente. Rispettare il cronoprogramma non è semplice: gli adempimenti sono numerosi e i tempi stretti a fronte di una realtà, quella italiana, dove le tempistiche burocratiche e amministrative seguono spesso tempi più dilatati.

Fin dall’avvio del Pnrr nel 2021, cerchiamo di monitorare lo stato di avanzamento delle scadenze. Purtroppo i dati accessibili su milestone e target sono pochi e poco aggiornati. Sia su Italia domani che sui siti dei ministeri e su altre fonti ufficiali. La situazione inoltre è gravemente peggiorata nel corso del 2023, quando è stata avviata dal governo Meloni la procedura di revisione del piano italiano. Un processo che ha comportato uno stallo in termini di attuazione e di trasparenza.

Basti pensare che la cabina di regia ha approvato la quarta relazione del governo per il parlamento sullo stato di attuazione del piano, solo il 22 febbraio 2024. La precedente risale al 31 maggio 2023 ed è l’unica pubblicata nel corso di quell’anno. Va ricordato che per legge questo documento dovrebbe essere presentato con cadenza semestrale. Inoltre, i ministeri non hanno più aggiornato i propri siti a riguardo e anche la documentazione parlamentare sul tema ha subito per mesi un calo di qualità e aggiornamenti.

Parallelamente però il Pnrr è andato avanti. Il governo ha ricevuto le rate che ha richiesto finora e l’approvazione a una revisione che in sintesi sembrerebbe aver posticipato le criticità più che risolverle. Anche se finora purtroppo non sono disponibili informazioni certe e complete neanche su queste modifiche, fatta eccezione proprio per il dataset sulle nuove scadenze. Tuttavia, il passo indietro in termini di trasparenza che abbiamo appena descritto, non è in alcun modo osteggiato dalla commissione europea. Anzi, l’organo esecutivo Ue ha un approccio assolutamente favorevole al lavoro del governo sul piano nazionale.

Il perché di questo approccio conciliante è da ricercare intanto nell’importanza del piano italiano per tutto il dispositivo europeo di ripresa e resilienza. Il Pnrr del nostro paese è ampiamente il più costoso, con 194,4 miliardi di euro. Va da sé che la sua riuscita o il suo fallimento comporterebbero lo stesso destino per l’intero progetto a livello europeo. A ciò si aggiungono anche altre questioni cruciali nel rapporto tra la commissione e il governo italiano. In primis le elezioni europee del giugno 2023, in cui la presidente commissione Von der Leyen si gioca la conferma.

 

San Casimiro

 

San Casimiro


Nome: San Casimiro
Titolo: Principe polacco
Nascita: 5 ottobre 1458, Cracovia, Polonia
Morte: 4 marzo 1484, Grodno, Lituania
Ricorrenza: 4 marzo
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
Protettore:
giovani
Canonizzazione:
1521, Roma, papa Leone X
Fra i numerosi santi morti nel fiore della giovinezza, c’è da annoverare Casimiro, figlio di Casimiro III, re di Polonia.

Nacque questo Santo il 5 ottobre dell’anno 1458, e ricevette dall’ottima madre un’educazione veramente santa. Affidato più tardi alle cure del pio e dotto canonico Dugloss, fece tale progresso negli studi e nella via della santità, da suscitare meraviglia nello stesso maestro. Vestì sempre dimessamente ed ebbe quasi orrore per il lusso; un rozzo cilicio gli martoriava le membra e la sua mente era continuamente fissa nel mistero della passione di Gesù Cristo. Il santo Sacrificio della Messa a cui assisteva ogni giorno e la devozione a Maria furono la sua delizia.

In uno sfogo d’amore verso questa cara Madre compose un inno che recitò ogni giorno fino alla morte e che volle con sè anche nel sepolcro. La notte era per questo santo il tempo dell’orazione, e il breve riposo che concedeva al suo corpo sovente era preso sul nudo pavimento.

Richiesto come re dal popolo ungherese. solo costretto dall’autorità paterna si risolvette ad accettare. Ma prima ancor di giungere alla frontiera avendo avuto notizia della conciliazione avvenuta tra il popolo e l’antica dinastia, immediatamente rifiutò di procedere oltre. Fatto ritorno alla reggia paterna e ottenuto il permesso di ritirarsi dalla corte, incominciò una vita di immolazione continua, unita intimamente a Dio ed occupata in cose spirituali.

Dodici anni durò questo tenore di vita.

Colpito dall’etisia, il suo volto divenne sempre più pallido, ma non perse mai quell’aspetto angelico e serafico che Io distingueva. Fino all’ultimo fu ilare ed affabile. Conosciuto per rivelazione il giorno della sua morte, vi si preparò con grande fervore, e ricevuti i Ss. Sacramenti con vivo trasporto di spirito, morì nel Signore a Vilna, città principale della Lituania.

La sua salma venne sepolta nella chiesa di S. Stanislao con pompa e onori principeschi.

La sua tomba fu méta di continui e devoti pellegrinaggi, e fonte inesauribile di grazie e benedizioni.

Centovent’anni dopo la sua morte si volle rimuoverne i resti mortali per esporli alla venerazione dei fedeli, ma oh, meraviglia! quel corpo vergine che non aveva conosciuto il peccato, fu trovato incorrotto e intatto nelle vesti principesche in cui era stato avvolto. S. Casimiro fu canonizzato da Papa Leone X nel 1521, e il popolo polacco lo volle suo protettore.

PRATICA. Impariamo da questo Santo l’amore alla purezza.

PREGHIERA. O glorioso Casimiro, vi preghiamo che dall’alto del cielo vi prendiate cura di noi miseri mortali, difendendoci, proteggendoci, aiutandoci.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Vilna, nella Lituània, il beato Casimiro Confessore, figlio del Re Casimiro, dal Papa Leone decimo ascritto nel numero dei Santi.

Riscatto, ricongiunzione e rendita: le attestazioni fiscali 2023

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Riscatto, ricongiunzione e rendita: le attestazioni fiscali 2023

Nel Portale dei Pagamenti sono disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Pubblicazione: 4 marzo 2024

Nel Portale dei Pagamenti è possibile visualizzare e stampare le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

Lo comunica l’INPS con il messaggio 1° marzo 2024, n. 908, precisando che:

  • le attestazioni fiscali eventualmente non disponibili, per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it;
  • nel Portale non sono disponibili le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati dagli enti pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP;
  • in caso di discordanze, è possibile richiedere la rettifica del documento alla propria struttura territoriale di competenza. Gli iscritti all’ex Fondo INPGI 1 possono utilizzare la casella di posta elettronica InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it.

Messaggio numero 908 del 01-03-2024

Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Disponibilità sul Portale dei Pagamenti

Con il presente messaggio si comunica che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

Sono altresì disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul Portale dei Pagamenti, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d’imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica“Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.

Ove si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it.

  Il Direttore Generale  
  Vincenzo Caridi  
 

Assegno di maternità concesso dai comuni: la rivalutazione per il 2024

Assegno di maternità concesso dai comuni: la rivalutazione per il 2024

Assegno di maternità dei comuni: gli importi del 2024 aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Pubblicazione: 1 marzo 2024

Con la circolare INPS 29 febbraio 2024, n. 40, l’Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito per il 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.020,85 euro complessivi.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per queste categorie è pari a 20.221,13 euro.

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Circolare numero 40 del 29-02-2024

Dettaglio

 

 Assegno di maternità concesso dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2024, della misura dell’assegno e del requisito economico

INDICE

 

 

1. Premessa

2. Assegno di maternità

 

 

 

1. Premessa

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2024, alla prestazione in oggetto è pari allo 5,4% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2024 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024).

 

L’importo dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono, pertanto, aggiornati come segue.

 

 

2. Assegno di maternità

 

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.

 

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

     

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Vincenzo Caridi