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Disciplina del tributo

L’addizionale regionale all’IRPEF è stata istituita dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998, il quale dispone che la stessa è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’IRPEF,  al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all’estero, risulta dovuta.

Sono esclusi dal campo di applicazione dell’addizionale regionale le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L’aliquota di base dell’addizionale dall’anno 2012 è pari all’1,23 %.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma, con propria legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota di base entro i limiti fissati dalla legge statale.
La disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF è stata integrata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011 – recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale – che detta norma valide solo per le Regioni ordinarie le quali possono aumentare o diminuire l’aliquota base.

La maggiorazione a decorrere dal 2015 non può essere superiore a 2,1 punti percentuali.

La norma in esame dispone poi che:

  • la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF;
  • nel caso in cui la regione decida di non adottare un’unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.La nuova articolazione degli scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF conseguente alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prodotto effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale. Le Regioni e le Province autonome hanno, infatti, dovuto adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 prevedendo quattro scaglioni di reddito anziché i cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021 attraverso un’apposita legge da pubblicare entro il 31 marzo 2022;
  • le regioni possono disporre detrazioni di imposta in favore della famiglia maggiorando quelle previste ai fini IRPEF, e possono altresì adottare misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, che, a causa del livello di reddito e della relativa imposta, non possono fruire di detta detrazione. Le regioni possono inoltre disporre, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. Tali facoltà non possono essere esercitate dalle regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura prevista per mancato rispetto del piano stesso;
  • restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;
  • resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali ove la regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, invece, possono maggiorare l’aliquota di base dell’addizionale  – pari all’1,23 % – fino a 0,5 punti percentuali, in quanto per tali autonomie speciali continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Detta maggiorazione, a decorrere dall’anno 2014 può arrivare fino ad un massimo di 1 punto percentuale esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 3-ter del D.L. n. 35 del 2013.

L’addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’IRPEF, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

L’addizionale regionale all’IRPEF è un “tributo proprio derivato”, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Nel caso in cui le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari, in sede di verifica annuale, non raggiungano gli obiettivi previsti trova applicazione l’incremento automatico nella misura fissa di 0,30 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, come stabilito dall’art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Menu sezioneFiscalità regionale e localeultima modifica: 2023-01-13T20:05:40+01:00da vitegabry
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