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Sorveglianza sanitaria eccezionale: novità per i lavoratori fragili

È nuovamente attiva la procedura di richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili sul sito INAIL.

Riattivato il servizio telematico di richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili ai servizi territoriali dell’INAIL. Infatti, a decorrere dal 5 novembre 2020, e fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente farne richiesta tramite il servizio online dedicato presente sul sito dell’Istituto.

A tal fine, occorre munirsi di credenziali dispositive. Per chi non è registrato sul sito, le credenziali possono essere acquisite tramite una delle seguenti modalità: Spid; Carta nazionale dei servizi (Cns); Inail.

Quest’ultima modalità presuppone l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail. Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”. Tale documento è reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

A darne notizia è l’INAIL con una notizia pubblicata il 5 novembre 2020, in conseguenza delle misure introdotte dal Decreto Rilancio (art. 83 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020).

Sorveglianza sanitaria eccezionale: novità del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio all’art 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio.

La tutela avviene in ragione di diversi fattori, quali:

  • l’età;
  • la condizione da immunodepressione;
  • una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

Ma cos’è la sorveglianza sanitaria eccezionale? In poche parole, si tratta di visita medica particolare effettuata sui lavoratori inquadrabili come “fragili”. Vi rientrano lavoratori che hanno condizioni derivanti:

  • da immunodeficienze da malattie croniche;
  • da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso.

Tutte queste condizioni, come detto, devono essere valutate anche in relazione dell’età del soggetto.

Lavoratori fragili: chi sono

Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Ad esempio è noto che le persone con problemi cardiaci possono avere gravi complicanze nel caso in cui contraggano il covid-19. Ecco perchè sono considerati soggetti fragili rispetto ad altri, ragion per cui questi lavoratori vengono sottoposti ad una sorveglianza sanitaria appositamente prevista.

Leggi anche: Lavoratori fragili: tutele e diritti nella circolare del Ministero del Lavoro

A chi richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale

I datori di lavoro sono tenuti a richiedere la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. L’applicativo è stato reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”. Il modulo è reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Come si svolge la visita medica

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Successivamente, all’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità. Quest’ultimo, poi, fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da COVID-19. Il giudizio di non idoneità temporanea è riservata solamente ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Infine, dopo all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata.

La tariffa dovuta all’INAIL per singola prestazione effettuata è stata fissata in 50,85 euro.


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ultima modifica: 2020-11-09T18:18:14+01:00da vitegabry
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