Archivi giornalieri: 30 ottobre 2020

Bonus affitto Decreto Ristori: proroga e novità fino al 31 dicembre

Bonus affitto Decreto Ristori: proroga e novità fino al 31 dicembre
Il Decreto Ristori proroga il bonus affitto fino al 31 dicembre; non rileva il volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente.
 
Bonus affitto nel Decreto Ristori: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il decreto-legge 137/2020 che contiene una serie di agevolazioni in favore delle diverse attività economiche colpite dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e in generale dalla crisi economica derivante dalla diffusione del coronavirus.
Tale ultimo decreto, in considerazione della ripresa dei contagi da covid-19, ha riproposto la stretta su determinate attività economiche. Da qui, è stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc.  Prevista anche l’attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Tra le misure contenute nel Decreto Ristoro spicca la proroga del bonus affitti (previsto in prima istanza dal Decreto Rilancio), fino al 31 dicembre 2020 per i soggetti interessati dalle nuove restrizioni di chiusura.
Ecco in chiaro le novità sul bonus affitto e le attività economiche interessate.

Sommario

Bonus affitto Decreto Ristori
Il Decreto-Legge Ristori (Dl 137/2020) approvato in data 27 ottobre dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, modifica il bonus in esame in funzione delle previsioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020.
DPCM, con cui è  stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. Prevista anche l’attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Ritornando al bonus affitti, il decreto ristoro all’art.9 della bozza attualmente disponibile, estende l’agevolazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
L’estensione opera:
  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente e
  • per le sole imprese dei settori la cui attività, è stata sospesa con il DPCM del 24 ottobre 2020.
Al decreto è allegato un apposito elenco che individua le attività interessate dalle novità del bonus affitti, salvo quanto già detto sopra per le attività turistiche ricettive. Per quest’ultime opera già l’estensione del bonus fino a fine anno.
Leggi anche: Decreto Ristori, misure per il lavoro
Requisiti da rispettare
Le imprese che svolgono le attività elencate nello stesso allegato,  beneficiano dell’estensione del credito fino al 31 dicembre 2020 se presentano:
  • un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020,
  • rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Nessuna limitazione sul volume dei ricavi 2019 per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta sempre nella misura del: 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo; 30% dei canoni per affitto d’azienda.
Bonus affitto Decreto Rilancio
In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria in essere, alle imprese e ai professionisti, l’art.28 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione, di immobili ad uso non abitativo, pagato nei mesi di marzo aprile e maggio 2020. Rileva non la categoria catastale ma l’effettiva destinazione dell’immobile.
Il credito d’imposta ammonta:
  • al 60%del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Gli immobili  devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Ai fini dell’ottenimento del bonus, i soggetti beneficiari:
  1. nel periodo d’imposta 2019 devono presentare ricavi non superiori a 5 milioni di euro e
  2. una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Il raffronto del fatturato va fatto mese per mese ossia si confronta marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 com aprile 2019 e così via.
Dunque,  può accadere che  sarà possibile richiedere il bonus per marzo ma non per aprile o viceversa.
Circa il requisito dei ricavi/compensi,
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.
Indicazioni rinvenibili al comma 3-bis dell’art.28 del D.L. 34/2020.
Attenzione, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Utilizzo del credito d’imposta 
Il bonus è già utilizzabile in F24 per il pagamento di imposte e contributi a debito.
Nel modello di pagamento, sarà necessario indicare il codice tributo 6920.
L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’effettivo pagamento del canone di locazione.
In alternativa alla compensazione, è possibile cedere il credito a soggetti terzi (art. 122, D.L. 34/2020). La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Soggetti beneficiari
Il bonus affitti spetta a:
  • Imprenditori individuali, SNC, SAS;
  • Soggetti iRES;
  • Enti non commerciali;
  • Professionisti;
  • Studi associati.
Possono richiedere il credito d’imposta anche le strutture alberghiere e agrituristiche (anche con attività stagionale) nonché le imprese agricole. Stesse indicazioni per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore in riferimento al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Nessuna esclusione è prevista per i contribuenti forfettari.
Specifici chiarimenti sul bonus affitti, in prima battuta, sono stati dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 14/e 2020.
Non possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Attività che danno luogo a redditi diversi, art.67 del TUIR.
Bonus affitti Decreto Agosto
Il D.L. 104/2020, D.L. Agosto è intervenuto sul bonus affitti con alcune novità.
In particolare,  il bonus viene riconosciuto:
  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente,
  • anche alle strutture termali oltre che come già previsto a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.
Inoltre, l’agevolazione spetta per tutti i beneficiari, oltre che per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche per quello di giugno.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ancora, per le imprese turistico ricettive (non stagionali), il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
Sempre per tali imprese, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% anziché del 30%.
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Pensioni

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Proposte di Brambilla per superare la riforma pensioni: quota 102 anziché quota 100 e pensione anticipata per donne madri e precoci.

29 ottobre 2020 21:22
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Da Alberto Brambilla, esperto di Pensioni, arrivano le idee per superare la riforma Fornero e la quota 100 per quella che sarà la legge previdenziale a partire dal 1° gennaio 2022. Agli interventi tampone adottati nell’ultimo decennio per allentare le rigide regole di uscita della legge Fornero, il presidente di Itinerari Previdenziali propone regole valide per tutti con l’abolizione dei casi speciali. Andrebbero mantenuti i requisiti per le pensioni di vecchiaia a 67 anni di età, con adeguamento del requisito anagrafico all’andamento dell’aspettativa di vita e con almeno 20 anni di contributi, ma è necessario prevedere anticipi per le donne, lavoratrici e madri, e per i lavoratori precoci della quota 41.

 

Riforma pensioni dal 1° gennaio 2022: ultime novità di oggi su quota 100 e uscita anticipata

La riforma delle pensioni, secondo Brambilla, dovrebbe partire dal presupposto che le nuove regole debbano essere valide per tutti, eliminando i casi particolari che hanno avvantaggiato delimitate categorie lavorative: è il caso delle otto leggi di salvaguardia emanate per i contribuenti esodati, rimasti senza lavoro e senza pensione dopo l’applicazione integrale della riforma Fornero, ma anche dell’opzione donna, dell’Ape social, dei lavori faticosi e gravosi e dei precoci a quota 41. Misure che, in ogni modo, hanno permesso a circa 750 contribuenti di non dover attendere i 67 anni della pensione di vecchiaia o i 42 anni e dieci mesi della pensione anticipata per agganciare una formula alternativa di pensionamento.

 

Ultima, in ordine di entrata in vigore, è stata la pensione anticipata a quota 100, sperimentazione previdenziale che terminerà il 31 dicembre 2021. Ed è proprio a partire dal giorno successivo che i contribuenti rischiano di ritrovarsi senza un valido canale di uscita alternativo e di dover attendere fino a cinque anni per andare in pensione.

Pensioni: con isopensione e contratti di espansione fino a sette anni di uscita anticipata

L’idea di riforma delle pensioni di Brambilla richiede coraggio e determinazione nell’individuare una vera legge previdenziale onnicomprensiva, che possa rimanere in vigore per dieci anni e che parta dal presupposto che il mondo del lavoro e le pensioni siano strettamente interconnessi.

 

È necessario mantenere l’asticella del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati a 1,5: è questo l’indice che mantiene in equilibrio i conti dello Stato. Le regole del pensionamento dovranno essere semplici e valide per tutti, per gli anziani come per le future generazioni, per il sistema contributivo come per i meccanismi previdenziali precedenti, misto e contributivo. Innanzitutto è necessario adeguare le pensioni minime alla maggiorazione sociale, elevando l’importo a 630 euro mensili. Ma la riforma pensionistica che verrà non potrà prescindere dal sentiero già tracciato negli ultimi anni dai fondi esubero e confermati anche nella legge di Bilancio 2021: già applicati dalle banche e dalle assicurazioni, rappresentano una buona opportunità di ricambio generazionale sul mondo del lavoro purché le imprese accettino di mandare in pensione anticipata i lavoratori prossimi alla pensione accompagnandoli in un percorso che prevede la partecipazione dello Stato con la Naspi e l’istituzione del part-time pensionistico.

 

Con una simile misura, riscontrabile anche nell’isopensione e nei contratti di espansione già attivi, ai lavoratori è offerta l’opportunità di poter abbandonare il posto di lavoro con un anticipo che può arrivare fino a sette anni: da un simile quadro previdenziale risulterebbero poco praticabili o convenienti le alternative dell’opzione donna, della quota 100, dell’Ape social e della quota 41 dei precoci.

Pensioni post quota 100: quota 102, quota 41 e benefici ai contributi delle donne e dei precoci

Ma per i lavoratori che non possono beneficiare delle formule di pensione anticipata assicurata dai fondi esubero, l’alternativa è la nuova quota 102, misura che prevede l’età di uscita a 64 anni unitamente a 38 anni di contributi dei quali non più di due figurativi (esclusi dal computo la maternità, il servizio militare e i riscatti volontari).

 

Ulteriore novità proposta da Brambilla riguarda i contributi versati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, ovvero dalla riforma Dini alla riforma Fornero: il calcolo di questi versamenti dovrebbe avvenire con il meccanismo contributivo, rendendo stabile la pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi e mantenendo l’anno di sconto per le donne lavoratrici. Proprio a favore delle donne si potrebbero prevedere meccanismi che ne favoriscano l’uscita: lo sconto dei contributi dovrebbe essere di otto mesi per ogni figlio avuto per un massimo di due anni e, per i precoci che vogliano raggiungere la quota 41, ogni anno di lavoro prima dei 19 di età dovrebbe valere 1,25, ovvero 15 mesi di contribuzione.

Domanda invalidità civile

Domanda invalidità civile: semplificata modalità di scelta pagamento

Nella fase di compilazione della domanda di invalidità civile il richiedente non deve più inserire il codice IBAN o la modalità di pagamento, se già riceve una prestazione economica di tipo pensionistico.

Come spiegato con il messaggio 22 ottobre 2020, n. 3843, infatti, in questo caso viene proposta automaticamente la modalità di pagamento già utilizzata per le altre prestazioni. L’utente ha comunque la possibilità di modificarla.

Se invece la procedura non rileva altre prestazioni attive, l’utente è obbligato a inserire un codice IBAN valido o a scegliere la modalità di pagamento.

Si ricorda che per importi superiori ai 1.000 euro, il pagamento della prestazione può avvenire esclusivamente attraverso strumenti elettronici.

San Germano di Capua

 

San Germano di Capua


San Germano di Capua

Nome: San Germano di Capua
Titolo: Vescovo
Nascita: V secolo, Capua
Morte: 30 ottobre 541, Capua
Ricorrenza: 30 ottobre
Tipologia: Commemorazione

«Mentre il venerabile padre [san Benedetto] fissava con intensità il suo sguardo su questo fulgore di luce, vide l’anima di Germano, vescovo di Capua, portata dagli angeli in cielo dentro una sfera di fuoco» (san Gregorio Magno, Dialoghi).

Il VI secolo è molto importante per lo sviluppo dell’organizzazione della Chiesa in Italia. Si fa strada la distinzione tra la diocesi, presente nelle città, e la pieve, nelle zone rurali. Emergono inoltre alcune figure di vescovi che sono ricordati da san Gregorio Magno come uomini di Dio in grado di svolgere la cura d’anime continuando a tendere alla perfezione cristiana e alla contemplazione.

Nato nel V secolo da famiglia agiata, Germano si privò dei suoi beni per darli ai poveri. Condusse poi vita ascetica fino al 516, quando venne eletto vesccvo di Capua. Amato nella sua diocesi, svolse una missione diplomatica particolarmente delicata.

Su mandato di papa Ormisda si recò a Costantinopoli per cercare di mettere termine allo scisma iniziato dal patriarca Acacio. Nel tentativo di giungere all’unità con quanti si rifiutavano di accettare il concilio di Calcedonia, il patriarca aveva composto una formula di unione respinta da papa Felice Il e dalle chiese d’Occidente. La trattativa cui partecipò Germano andò a buon fine.

L’imperatore Giustino e il patriarca Giovanni sottoscrissero il documento proposto da papa Ormisda e venne superata una divisione che durava ormai da due generazioni. Ritornato nella sua diocesi, il vescovo condusse vita ascetica fino alla morte, avvenuta nel 541. Per gratitudine i fedeli lo seppellirono nella chiesa di Santo Stefano e lo venerarono come santo.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Capua, san Germano, vescovo, di cui scrisse il papa san Gregorio Magno.