Archivi giornalieri: 26 giugno 2015

Pensioni, via ai rimborsi: 796 euro in più per gli assegni da 1.500 euro. Pagamenti anche agli eredi

 

Dal primo agosto prossimo l’Inps pagherà a titolo di arretrati la rivalutazione delle pensioni sancita dalla sentenza della Consulta e recepita dal decreto legge del governo. Ad essere interessate sono le pensioni da 3 volte il minimo fino a 6 volte secondo un meccanismo di decalage confermato da una circolare pubblicata oggi.

Per il 2012 e 2013 dunque, percepiranno un reintegro del 100% tutti i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il minimo; il reintegro scende al 40% per gli assegni superiori a 3 volte il minimo e fino a 4 volte; del 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo; del 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo.

 

Per il 2014 e il 2015 invece la rivalutazione sarà riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte e sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni 2012-2013.

Per fare un esempio: le pensioni superiori a 3 volte il minimo e pari o inferiori a 4 volte il minimo, fino dunque a 1500 euro, spiega la circolare Inps, percepiranno dal 1 agosto una rivalutazione complessiva una tantum – calcolando gli arretrati 2012-2015 – di 796,27 euro. In particolare saranno restituiti 210,6 euro per il 2012 e 447,2 per il 2013. Per il 2014 e 2015, invece, la restituzione sarà pari rispettivamente a 89,96 euro e 48,51 euro.

Anche gli eredi avranno diritto ai rimborsi delle pensioni superiori a tre volte il minimo. L’Inps precisa infatti che i pagamenti riguarderanno «anche le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate». «Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo – si legge – sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione». In sostanza basterà presentare una domanda all’Inps prima che scatti la prescrizione. 

Nella circolare viene descritta in dettaglio la misura della rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014, riconosciuta in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto. Come disposto dal decreto legge del Governo 65/2015, gli importi dovuti a titolo di arretrati saranno corrisposti agli interessati a decorrere dal 1 agosto 2015.

PENSIONE DI INABILITA’

Requisiti
La pensione di inabilità è una prestazione reversibile, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps di “una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Requisito indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa. Pur richiedendo la cessazione di ogni rapporto di lavoro e la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, l’Inps si riserva di verificare, a sua discrezione, la permanenza dello stato di inabilità assoluta.

Misura e decorrenza
La misura della pensione è pari all’importo dell’assegno ordinario di invalidità più una maggiorazione dell’anzianità contributiva.
La decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda, purché sia cessata l’attività lavorativa. In caso contrario la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. Per le mensilità successive alla domanda ma antecedenti alla cessazione l’istituto liquiderà un importo pari all’assegno ordinario di invalidità.

La domanda
Si può presentare alla sede Inps territoriale tramite l’Inca-Cgil. Contestualmente deve essere inoltrato un certificato medico mod. SS3 attestante la menomazione della capacità di lavoro. L’Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che possono occuparsi della compilazione di questo fondamentale certificato.

Pensione di inabilità e rendita Inail
Per le decorrenze dal 1° settembre 1995 i trattamenti di invalidità liquidati dall’ Inps (assegno ordinario e pensione di inabilità) e la rendita Inail sono incumulabili se riferiti allo stesso evento o causa.

In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell’ Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale.
Tale disposizione introdotta dalla riforma dell’agosto ’95 coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della legge ma in tali fattispecie continua l’erogazione della prestazione Inps cristallizzata con riassorbimento dei miglioramenti di legge.

Economia » Lavoro » Rimborso Pensioni: calcolo assegno di agosto

 

Rimborso Pensioni: calcolo assegno di agosto

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Per i trattamenti fra tre e quattro volte il minimo, con l’assegno del primo agosto arrivano quasi 800 euro di rimborso pensioni: ecco come calcolare la rivalutazione nella nuova circolare INPS.

 – 26 giugno 2015
Pmi TVPensioni: calcolo del tetto massimo
 

 

Pensione

Un pensionato che riceveva nel 2012 un assegno di 1.500 euro lordi al mese, con l’assegno del primo agosto 2015 prenderà 796,27 euro di rimborso pensioni, in applicazione deldecreto del Governo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul no al blocco indicizzazione pensioni stabilito con la Riforma di fine 2011 (il Salva Italia): i calcoli sul rimborso pensioni sono dell’INPS, che ha emanato la circolare operativa sul decreto del Governo (Dl 65/2015). L’istituto previdenziale spiega nel dettaglio come si calcola la quota spettante e cosa succederà dal 2016.

=> Decreto Pensioni: bonus e rivalutazione

 

 

Le regole per il calcolo dell’assegno del primo agosto sono le seguenti: la rivalutazione cambia a seconda dell’importo e si applicanocoefficienti diversi per gli anni 2012-2013 e seguenti. Per quanto riguarda il 2012-2013, queste sono le quote di rivalutazione:

  • 40% per pensioni fra tre e quattro volte il minimo;
  • 20% per trattamenti fra quattro e cinque volte il minimo;
  • 10% fra cinque e sei volte il minimo.

=> Pensioni: rimborsi e calcolo redistribuzione

Attenzione: applicando i nuovi coefficienti, di fatto cambia il minimo INPS. Chi ha un assegno che non si è rivalutato nel 2012 e 2013 perché era sopra tre volte il minimo, ma che applicando i nuovi coefficienti è invece sotto tre volte il minimo INPS, avrà una rivalutazione del 100% fino a concorrenza del nuovo tetto.

Dopo aver calcolato la rivalutazione 2012 e 2013, si può quantificare l’importo spettante per gli anni seguenti. Per il 2014-2015, viene riconosciuto un ulteriore 20% dell’aumento relativo al biennio precedente, mentre dal 2016 verrà pagato il 50% dell’aumento relativo al 2012 e 2013. Quindi:

Importo pensione Aumento 2014-2015 Aumento 2016
fra tre e quattro volte il minimo 20% del 40% 50% del 40%
fra quattro e cinque volte il minimo 20% del 20% 50% del 20%
fra cinque e sei volte il minimo 20% del 10% 50% del 10%
sopra sei volte il minimo nessun aumento nessun aumento

 

=> Pensioni: gli arretrati nel cedolino di agosto

Come si vede, il calcolo non è semplicissimo, anche perché bisogna applicare per ogni anno la percentuale di perequazione (per il 2012 pari a 2,7 e per il 2013 al 3%).

Assegno agosto: esempi di calcolo

Vediamo un esempio, fornito dalla stessa circolare INPS, relativo a una pensione di 1.500 euro nel 2012. Si tratta di un assegno fra tre e quattro volte il minimo, quindi si applica una rivalutazione del 40%. Prima si calcola l’aumento spettante per la mancata indicizzazione. Per il 2012 si moltiplica la pensione per 0,4 e il risultato per 2,7. Per il 2013 si moltiplica la pensione iniziale per 0,4 e poi il risultato per 3. Il calcolo:

  • per il 20121500 x 0,4 X 2,7 = 16,20. Questo è l’aumento mensile, che va moltiplicato per 13 mensilità per ottenere l’aumento annuale, pari quindi a 210,6 euro;
  • per il 20131500 X 0,4 X 3 = 18,20. Moltiplicando per 13 mensilità si ottiene 447,2 eurodi aumento annuale.

A questo punto bisogna calcolare le quote 2014 e 2015, e qui la situazione si complica ulteriormente perché, come detto, bisogna applicare il 20% all’aumento spettante nei due anni precedenti. Quindi, innanzitutto bisogna quantificare la base imponibile su cui applicare le percentuali di perequazione 2014 e 2015 (rispettivamente, 1,1 e 0,2%, sul 95% dell’imponibile). Per calcolarla, bisogna sommare ai 1500 euro iniziali il 20% dell’aumento dei due anni precedenti. Questa l’operazione precisa:

  • imponibile 2012: 1500 x (1 + 0,2 x 0,4 x 2,7) = 1.503,24;
  • imponibile 2013: 1503,24 X (1 + 0,2 x 0,4 x 3) = 1.506,85.

Quest’ultima cifra è l’imponibile su cui si applicano le percentuali di perequazione 2014 e 2015. Quindi:

  • per il 2014: 1.506,85 x (1 + 0,95 x 1,1%) = 1.522,60;
  • per il 2015: 1.522,60 x (1 + 0,95 x 0,2%) = 1.525,49.

Queste sono le due somme relative alla pensione che spetta con le nuove regole. Bisogna però considerare che negli anni 2014 e 2015 le pensioni di sono rivalutate, quindi in pratica a queste cifre va sottratto quanto già riconosciuto, ottenendo l’esatto aumento mensile spettante per il 2014 e 2015:

  • per il 2014: l’assegno rivalutato con le regole pre decreto pensioni era pari a 1.515,68 al mese. Quindi, la differenza (1.522,60-1.515,68) è pari a 6,92, che è l’aumento mensile. Moltiplicato per 13, fa 89,96, che è l’aumento annuale 2014;
  • per il 2015: l’assegno rivalutato con le precedenti regole era di 1.518,56 euro al mese, la differenza (1.525,49 – 1.518,56) è pari a 6,93 euro, che è l’aumento mensile 2015. In questo caso, visto che l’una tantum viene pagata il primo agosto, va moltiplicato per 7, con gli assegni seguenti relativi al 2015 ci sarà l’aumento mensile . Dunque, l’aumento 2015 che confluirà nell’assegno del primo agosto è pari a 48,51 euro.

Per ottenere la somma totale dell’una tantum di agosto si sommano ora le rivalutazioni così calcolate sui quattro anni esaminati: 210,6 + 447,2 + 89,96 +  48,51 = 796,27 euro.

Quindi, per concludere, su una pensione che nel 2012 era a 1500 euro, l”una tantum è di 796,27: significa che l’assegno dell’1 agosto sarà pari a 2314,83 euro (1.518,56 incassati in luglio + 796,27). Poi, da agosto a dicembre, l’assegno diventerà pari a 1.525,49 euro (applicando l’aumento mensile di 6,93 euro ai 1518,56 euro incassati nei primi sette mesi 2015.

Aumento dal 2016

Come detto, in questo caso si applica il 50% dell’aumento 2012 e 2013. In pratica, si sostituisce il 50% al 20% applicato per il 2014 e 2015. I coefficienti di perequazione 2015 e 2016 sono rispettivamente 0,2 e 0,4%. L’esempio di calcolo, sempre sull’assegno da 1500 euro.

  • per il 20121.500 x (1 + 0,5 x 0,4 x 2,7%) = 1.508,1;
  • per il 20131.508,1 x (1 + 0,5 x 0,4 x 3%)= 1.517,15;
  • per il 20141.517,15 x (1 + 0,95 x 1,1%) = 1.533;
  • per il 2015: 1.533 x (1 + 0,95 x 0,2%) = 1.535,91;
  • per il 2016: 1.535,91 x (1 + 0.95 x 0,4%) = 1.541,75 (questo è l’assegno mensile spettante dal primo gennaio 2016).

A quali pensioni si applica

A tutti i trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni per ilavoratori autonomi, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima, ai fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 449/1997.

Attenzione: chi percepisce più di una pensione, deve fare il calcolo sulla somma degli assegni (non su ogni singola pensione).

La tassazione

Agli arretrati relativi al 2012, 2013 e 2014 si applica la tassazione separata IRPEF (articolo 17 DPR 917/1986), mentre alla parte relativa al 2015 si applica la tassazione ordinaria.

Fonte: circolare INPS 125/2015