PENSIONE DI INABILITA’

Requisiti
La pensione di inabilità è una prestazione reversibile, legata a due condizioni: il versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell’ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte dell’ufficio medico legale dell’Inps di “una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Requisito indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa. Pur richiedendo la cessazione di ogni rapporto di lavoro e la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, l’Inps si riserva di verificare, a sua discrezione, la permanenza dello stato di inabilità assoluta.

Misura e decorrenza
La misura della pensione è pari all’importo dell’assegno ordinario di invalidità più una maggiorazione dell’anzianità contributiva.
La decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda, purché sia cessata l’attività lavorativa. In caso contrario la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. Per le mensilità successive alla domanda ma antecedenti alla cessazione l’istituto liquiderà un importo pari all’assegno ordinario di invalidità.

La domanda
Si può presentare alla sede Inps territoriale tramite l’Inca-Cgil. Contestualmente deve essere inoltrato un certificato medico mod. SS3 attestante la menomazione della capacità di lavoro. L’Inca Cgil si avvale della collaborazione di medici legali che possono occuparsi della compilazione di questo fondamentale certificato.

Pensione di inabilità e rendita Inail
Per le decorrenze dal 1° settembre 1995 i trattamenti di invalidità liquidati dall’ Inps (assegno ordinario e pensione di inabilità) e la rendita Inail sono incumulabili se riferiti allo stesso evento o causa.

In questo caso è liquidata interamente la prestazione dell’ Inail e solo per la parte eccedente il trattamento previdenziale.
Tale disposizione introdotta dalla riforma dell’agosto ’95 coinvolge anche le pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della legge ma in tali fattispecie continua l’erogazione della prestazione Inps cristallizzata con riassorbimento dei miglioramenti di legge.

PENSIONE DI INABILITA’ultima modifica: 2015-06-26T18:34:24+02:00da vitegabry
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