Disabili

Il diritto antidiscriminatorio per i disabili non si applica (secondo il Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare depositata il 9 giugno 2014, ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia contro l’ordinanza cautelare del Tar Lazio (n. 2563/2014)  con cui era stato sospeso il decreto ministeriale contenente il calendario delle prove di concorso in magistratura. Il ricorso al Tar è stato presentato da un candidato che aveva fatto istanza – rigettata – per ottenere lo svolgimento delle prove in giorni non consecutivi, dovendo sottoporsi a sedute di dialisi a giorni alterni e non essendo residente nel luogo ove le prove devono aver luogo.

Il Tar Lazio ha accolto la richiesta del ricorrente poiché il bando non aveva previsto speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire alle persone con disabilità di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (art. 16, L. n. 68/99), chiarendo che l’uso di ausili necessari e tempi aggiuntivi (previsti dall’art. 20 della L. n. 104/1992) non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per garantirne l’accessibilità.

Le ragioni giustificatrici addotte dalla difesa erariale sono di tipo economico, connesse ai profili di spesa e di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale. Il Tar Lazio ha considerato insufficienti queste ragioni rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti. Al contrario, per il Consiglio di Stato (ordinanza del 9 giugno), l’impossibilità per una persona con disabilità di partecipare ad un concorso pubblico non è da considerare “una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili”.

Come sia compatibile tale affermazione con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità saranno – si auspica – gli organismi giurisdizionali sovranazionali a dirlo, se non lo faranno quelli nazionali.

L’art. 27 della Convenzione Onu vieta le discriminazioni con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento e assunzione. L’art. 4 impone agli Stati Parte di assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, anche adottando “tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti” dalla Convenzione, tra cui l’accessibilità, principio generale statuito all’art. 3, unitamente alla non discriminazione, alla parità di opportunità. La mancanza di “adattamento ragionevole” è una discriminazione, anche in ambito lavorativo, e l’onerosità non può costituire valida giustificazione di per sé, se sussistono alternative che andavano previste, laddove – come nel caso di specie – il tempo l’avrebbe consentito. A nulla varrebbe, altrimenti, l’indicazione circa la necessità di modalità particolari di svolgimento delle prove concorsuali nella domanda di concorso da parte del singolo.

La Convenzione Onu è stata ratificata in Italia con la legge nazionale n. 18/2009 e vi ha aderito l’Unione Europea con la Decisione 2010/48/Ue. La Corte di Giustizia ha già chiarito che la Convenzione è un accordo internazionale vincolante per le istituzioni UE che prevale sugli atti dell’Unione stessa, sulle norme di diritto derivato e ne impone un’interpretazione, per quanto possibile, conforme. A questi principi deve, quindi, uniformarsi l’interpretazione della direttiva 2000/78/Ce e del decreto nazionale di recepimento (d.lgs. n. 216/2003) in materia di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Vale la pena ricordare che l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia nell’estate 2013 proprio per il mancato corretto recepimento di questa direttiva in materia di soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità. Se i principi del diritto antidiscriminatorio continueranno ad essere ignorati dagli interpreti, dovremo probabilmente attenderci altri interventi di condanna.

a cura Ufficio giuridico vertenze/disabilità Cgil 

Disabiliultima modifica: 2014-06-18T21:47:46+02:00da vitegabry
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