CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI IN AREE SVANTAGGIATE

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Con l’art. 2, e con i commi compresi tra 549 e 548 della legge n. 244/1997, il Legislatore ha istituito per il triennio 2008 – 2010 un credito d’imposta di 333 euro per ogni nuovo assunto (416 euro se donna) in favore dei datori di lavoro che incrementano il proprio organico nelle Regioni Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Incentivo di natura fiscale

Il credito d’imposta è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei dipendenti con uguale tipologia contrattuale occupati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Per i lavoratori a tempo parziale a tempo indeterminato il computo va effettuato “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000). L’incremento va considerato per le società collegate o controllate (e qui vale la previsione dell’art. 2359 c.c.) al netto delle diminuzioni verificatesi nel gruppo. Se un’impresa è di nuova costituzione dopo il 1° gennaio 2008 ogni nuova assunzione a tempo indeterminato (anche parziale e in questo caso vale il principio della proporzionalità) va considerato incremento occupazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione per l’IRAP.

Con l’art. 37 bis della legge n. 31/2008 sono state introdotte alcune modifiche postulate dal rispetto dei principi comunitari: esso è garantito dal richiamo ai limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento CE n. 2204/2002.

Successivamente il DM del Ministro dell’Economia del 12 marzo 2008 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 10 luglio 2008 hanno fissato le modalità attuative che possono così sintetizzarsi:

a)      i lavoratori assunti ad incremento dell’occupazione non debbono aver prima mai lavorato , o debbono aver perso il posto di lavoro, o debbono essere in procinto di perderlo, o sono portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, o sono donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;

b)      è necessario il rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro anche con riferimento ai dipendenti che non danno diritto al credito d’imposta;

c)      è necessario il rispetto integrale della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, richiamata, “in primis”, dal D.L.vo n. 81/2008;

d)      è necessario che il datore di lavoro, durante tutto il 2007, non abbia ridotto il proprio organico: fanno eccezione i collocamenti a riposo.

Il credito d’imposta viene meno:

a)      se su base annuale il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e a termine, compresi quelli con contratto a contenuto formativo (es. apprendistato, inserimento, ecc.) risulta inferiore o pari al numero complessivo dei dipendenti occupati mediamente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007;

b)      se i posti di lavoro non sono conservati per un periodo minimo di tre anni: nelle piccole e medie imprese il limite è fissato a due anni;

c)      se vengano accertate violazioni non formali che comportino l’irrogazione di sanzioni non inferiori a 5.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, o alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, e qualora vi sia stata una condanna definitiva per condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970.

Il possesso del DURC ed il rispetto della contrattazione collettiva sono, quindi, essenziali per il “godimento” del beneficio. 

CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI IN AREE SVANTAGGIATEultima modifica: 2013-06-22T10:32:00+02:00da vitegabry
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