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Inps – Disposizioni sul congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti

CONGEDO OBBLIGATORIO

La L.92/2012 ha istituito per il padre lavoratore dipendente un giorno  di congedo obbligatorio da usufruire entro e non oltre  il quinto mese di vita del figlio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, ha altresì stabilito che la normativa in questione non si applica ai dipendenti del settore pubblico,  fino a che non venga emanata specifica normativa.

La disciplina si applica alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti a partire dal 1° gennaio 2013.
Il giorno di congedo obbligatorio paterno non si raddoppia nè si moltiplica in caso di parto plurimo, analogamente al congedo obbligatorio materno e paterno, nei casi previsti.
Il congedo obbligatorio di un giorno deve essere fruito entro il quinto mese di vita del figlio, quindi anche durante il congedo post-parto di maternità della madre lavoratrice, oppure dopo il termine del congedo obbligatorio materno ma comunque entro i cinque mesi indicati.
E’ un diritto autonomo del lavoratore padre, e quindi spetta in ogni caso, indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità.  Il giorno di congedo obbligatorio viene attribuito anche al padre che stia usufruendo del congedo di paternità, ai sensi dell’art.28 del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001 (nell’articolo sono previsti  i casi di morte, grave malattia, abbandono della madre, oppure in affidamento esclusivo al padre).

Per il giorno di congedo obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.
Per l’accredito figurativo ed il calcolo dell’indennità si applicano gli artt. 29 e 30 del T.U.. L’indennità viene anticipata dall’Inps, con successivo conguaglio, tranne nei casi di pagamento diretto, come per l’indennità di maternità.

Il decreto applicativo del 22.12.2012, all’art 3 prevede che la richiesta dell’unico giorno di congedo obbligatorio venga presentata “con un anticipo di almeno quindici giorni”. Se questo giorno viene richiesto, come è ovvio per la maggior parte dei casi, in relazione alla nascita, va calcolato  in base alla data presunta del parto.

Il congedo obbligatorio può essere usufruito anche durante il periodo di indennità per disoccupazione, oggi Aspi e miniAspi, mobilità e cig., (art.24 del T.U.). Le prestazioni non sono cumulabili, ma in relazione all’indennità di maternità, prevale il congedo. L’assegno al nucleo familiare viene riconosciuto.

CONGEDO FACOLTATIVO 
Il congedo facoltativo del padre, di uno o due giorni anche continuativi, chiamato così per distinguerlo dal parentale, non è un diritto autonomo, ma è derivato dal congedo obbligatorio materno. La fruizione del congedo facoltativo paterno comporta infatti la  rinuncia della madre  ad uno, o a due, secondo la richiesta, giorni del suo congedo obbligatorio.
La madre lavoratrice dipendente od iscritta alla Gestione separata deve rinunciare, mentre sta usufruendo dell’astensione obbligatoria, ad uno o due giorni, terminando prima il proprio congedo obbligatorio dopo il parto. In una parola, il congedo facoltativo del padre è alternativo a quello della madre e deve comunque essere fruito entro il quinto mese dalla nascita del figlio.
Il padre può utilizzare il congedo facoltativo anche contemporaneamente al congedo obbligatorio della madre.
L’Istituto previdenziale aggiunge però che il padre può  usufruire del facoltativo anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo non sono usufruibili ad ore.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per l’uno o i due giorni di congedo facoltativo, al 100% della retribuzione a carico dell’Inps. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne che nei casi previsti di pagamento diretto da parte dell’Inps. L’accredito figurativo, secondo gli artt.29 e 30 del T.U., avviene nelle stesse modalità e misura del congedo obbligatorio della madre. L’accredito del  congedo facoltativo non è previsto, al contrario di quello obbligatorio, fuori dal rapporto di lavoro.

PADRE ADOTTIVO ED AFFIDATARIO

Il padre adottivo ed affidatario ha diritto sia al congedo obbligatorio che a quello facoltativo, entro il quinto mese dall’effettivo ingresso in famiglia per le adozioni nazionali, o dall’ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali. Non viene esplicitato, però se il giorno di congedo obbligatorio si aggiunga o meno, come nei casi previsti dall’art.28 del T.U..

Le sedi dell’Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per fornire ulteriori e più approfondite informazioni.

INPSultima modifica: 2013-04-09T09:51:04+02:00da vitegabry
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