Archivi giornalieri: 15 novembre 2012

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Amianto. Soddisfazione dell’INAIL per la sentenza in appello su Fincantieri

Corte d'Appello

12 novembre 2012. La Corte di Palermo, pur riducendo la condanna dei tre vertici dello stabilimento per l’avvenuta prescrizione di alcuni capi d’imputazione, ha sostanzialmente ratificato l’impianto accusatorio del processo di primo grado. Per l’Istituto, costituito parte civile, il giudizio ha disposto una conferma significativa della provvisionale assegnata a suo favore

PALERMO – Una sentenza di grande importanza, non solo per quanto l’amianto, ma anche per tutta Palermo che, nel corso di tanti, troppi anni, ha assistito impotente alla morte – per eccesso di esposizione alla fibra killer – di decine di lavoratori dello stabilimento Fincantieri presso il cantiere navale della città. L’INAIL ha accolto con grande soddisfazione il recente pronunciamento della Corte di Appello: la riduzione della pena inflitta in primo grado ai tre ex vertici della struttura siciliana non rappresenta, infatti, una smentita dell’impianto accusatorio – al cui sostegno l’INAIL ha partecipato in modo significativo a seguito della propria costituzione come parte civile – ma, al contrario, una sua sostanziale ratifica.

Dall’INAIL il contributo tecnico a sostegno dell’accusa. A motivare la decisione della Corte è stata l’intervenuta prescrizione di alcuni capi d’imputazione per fatti precedenti al 1997: giudizio che, tuttavia, ha ribadito la condanna dei tre imputati per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, a fronte della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto avanzata, invece, dalla difesa. In tale contesto, pertanto, assume particolare significato la conferma della provvisionale di 4,1 milioni di euro a favore dell’INAIL che -rappresentata dall’avvocato Salvatore Cacioppo – ha svolto un ruolo estremamente significativo nell’arco del lungo processo penale, in particolare sotto il profilo dell’apporto di carattere tecnico fornito a sostegno delle tesi accusatorie.

L’accusa: reato di omicidio e lesioni colpose a danno di 61 lavoratori. Avviato nel 1998, dopo una lunga indagine della Procura della Repubblica di Palermo, il processo venne promosso nei confronti di tre dirigenti dello stabilimento che, dal 1979 al 1997, ricoprirono la carica di responsabili dello stabilimento Fincantieri. Al termine della fase delle indagini preliminari, il 14 gennaio 2005, il pubblico ministero formulò nei loro confronti la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, tutti commessi in violazione della normativa prevenzionale, a danno di 61 parti lese (successivamente le parti offese divennero 65).

INAIL come parte civile: una scelta che anticipò i successivi interventi legislatore. Da rilevare la scelta dell’INAIL di costituirsi parte civile già in sede di udienza preliminare, quando non erano state ancora emanate le norme che successivamente riconobbero la legittimità l’Istituto a potere agire in tal modo: una “novità” in ambito processuale che vide la ferma opposizione delle difese degli imputati e che terminò – dopo ampie discussioni – col rigetto dell’istanza di esclusione formulato dal tribunale. La fase dibattimentale è stata articolata in oltre 50 udienze e, grazie alla partecipazione di una gran numero di testimoni e consulenti, ha permesso alla fine di accertare l’utilizzo indiscriminato di amianto all’interno del cantiere navale di Palermo, con la conseguente esposizione – diretta e indiretta – dei lavoratori alla sostanza.

Ridotte le pene, ma confermata la condanna. Il procedimento di primo grado si concluse con la sentenza che – anche in accoglimento delle tesi dell’INAIL – assegnò ai tre ex dirigenti pene molto severe (rispettivamente per sette anni e mesi sei di reclusione, per sei anni 6 di reclusione e per tre anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite). L’impugnazione del verdetto in Appello si è limitata, quindi, a estinguere alcuni reati per l’intervenuta prescrizione: riducendo sì quanto inflitto in primo grado, ma confermando la condanna e quanto disposto a favore dell’INAIL e delle altre parti civili.

Ancora pendenti cinque procedimenti contro gli stessi imputati. Attualmente restano pendenti in primo grado presso il tribunale palermitano altri cinque  procedimenti penali contro gli stessi imputati, in merito allo stesso oggetto e in riferimento ad altre vittime: anche in questi procedimenti l’Istituto sin è da subito costituito parte civile e sta fornendo alla magistratura il massimo contributo.

(ls)

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Sicurezza sul lavoro, in Emilia Romagna gli infortuni denunciati in calo del 6%

Emilia Romagna

13 novembre 2012. Dall’ultimo rapporto regionale INAIL, presentato a Bologna nel corso di un convegno promosso dall’Istituto insieme alla Regione, emerge anche una diminuzione degli eventi mortali, che nel 64% dei casi sono avvenuti sulla strada, sia in occasione di lavoro che in itinere

BOLOGNA – Nel 2011 in Emilia Romagna le denunce di infortuni sul lavoro sono diminuite del 6% rispetto al 2010, mentre le malattie professionali hanno registrato un aumento pari all’11,4%. In controtendenza rispetto allo scorso anno, ma in linea con il dato nazionale, nello stesso periodo sono diminuiti gli infortuni da circolazione stradale in occasione di lavoro (-9,3%). Anche gli infortuni mortali sono in diminuzione: dai 91 casi del 2010, infatti, si è passati agli 84 del 2011. Nel 64% dei casi le morti sono avvenute sulla strada, sia in occasione di lavoro sia in itinere. In particolare gli incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro ma durante la circolazione stradale sono stati 17 (contro i 34 del 2010), mentre quelli in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa, sono stati 37, otto in più rispetto all’anno precedente.

Muzzarelli: “Massima vigilanza per la legalità e il rispetto delle regole”.Questo il quadro generale della situazione in Emilia Romagna tracciato dal Rapporto regionale INAIL 2011, che è stato presentato ufficialmente oggi a Bologna durante i lavori del convegno “Legalità e sicurezza in edilizia: una sfida possibile”, organizzato dalla Regione e dalla direzione regionale dell’Istituto. “Crisi economica, calo dei lavori nel settore dell’edilizia e necessità di ricostruire con celerità il territorio colpito dal sisma sono fattori che richiedono la massima vigilanza per la legalità e il rispetto delle regole da parte di chi fa impresa in Emilia Romagna – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive, Gian Carlo Muzzarelli – Per questo, prosegue l’impegno avviato con la legge regionale 11 del 2010 e la legge regionale 3 del 2011, trovando con la collaborazione di prefetture, istituzioni, associazioni di imprenditori e lavoratori le condizioni per rafforzare i controlli e premiare le imprese regolari”.

Crisci: “La flessione frutto anche delle azioni dei diversi attori istituzionali”.Per il direttore regionale dell’INAIL, Alessandro Crisci, il calo degli infortuni registrato dal rapporto annuale “non dipende solo dalla crisi economica, ma anche dai comportamenti positivi che sono frutto delle azioni messe in campo dai diversi attori istituzionali. Infatti, stanno aumentando da parte delle imprese gli investimenti per la prevenzione sia per la sicurezza nei luoghi di lavoro sia per le malattie professionali”. Nel corso del convegno, per esempio, sono stati illustrati i risultati di un’iniziativa realizzata dall’INAIL, dalla Regione e dal consorzio delle scuole edili Formedil sul tema delle buone prassi per la gestione del rischio in cantiere. Si tratta di un’indagine condotta sui cantieri edili emiliano-romagnoli, con il coinvolgimento diretto di tutti coloro che operano negli stessi cantieri. Dai risultati dell’indagine, che saranno utilizzati dalle scuole edili per l’integrazione dei propri programmi di formazione, emerge l’esigenza di incrementare la motivazione e la capacità di prevenzione delle imprese, oltre che quella di diagnosticare i pericoli, anche attraverso la presa di responsabilità circa il controllo trasversale dei comportamenti pericolosi.

Più che dimezzate le morti nelle costruzioni. Proprio nel settore delle costruzioni l’ultimo rapporto regionale dell’INAIL rileva un sensibile calo degli infortuni denunciati (-14,3%), ancora più significativo per gli eventi mortali, che si sono più che dimezzati rispetto all’anno precedente, passando dai 19 casi del 2010 agli 8 del 2011. Più in generale, la diminuzione degli infortuni denunciati si è registrata, anche se con percentuali differenti, in tutte le gestioni: industria e servizi  (-5,85%), agricoltura (-6,6%) e gestione conto Stato (-11,1%), includendo in quest’ultima solo gli infortuni dei dipendenti statali. In termini assoluti il settore di attività economica col maggior numero di infortuni per il 2011 è quello del commercio (8.233 casi), seguito dalle costruzioni (7.764), dai trasporti (7.322) e dall’agricoltura (6.286 casi). Gli infortuni accaduti sulla strada in occasione di lavoro sono diminuti del 9,3%, passando dai 7.066 del 2010 ai 6.410 del 2011. Questa tendenza è in linea col dato nazionale, che però presenta una variazione media inferiore (-8,4%). Una riduzione simile, pari al -9,7%, è stata registrata anche per gli infortuni in itinere, a fronte del dato nazionale che si attesta intorno al -7,1% e a quello del Nord-est, che è del -5,8%.

Più stranieri (+2,1%) ma meno denunce (-1,9%). Nel corso del 2011 in Emilia Romagna il numero complessivo dei lavoratori stranieri è aumentato rispetto all’anno precedente del 2,1%, sostanzialmente in linea con il dato rilevato a livello nazionale (+ 2,3%). A dispetto di questo incremento, il numero delle denunce di infortunio di lavoratori stranieri nella regione si è ridotto dell’1,9%, passando dai 22.837 casi del 2010 ai 22.404 del 2011. Le nazioni di origine ai primi posti nella graduatoria degli infortuni denunciati si confermano il Marocco (4.502 infortuni), la Romania (2.652), l’Albania (2.302), e la Tunisia (1.301).

Indicatori di rischio in miglioramento. La frequenza relativa degli infortuni, calcolata sul triennio consolidato 2007-2009, colloca ancora l’Emilia Romagna al secondo posto della graduatoria nazionale, con una misura pari a 33,54 infortuni ogni 1000 addetti, contro il dato nazionale di 25,13. Tuttavia, il dato è migliorato rispetto al precedente triennio di riferimento 2006-2008, che era pari a 36,03. Il rapporto di gravità, calcolato sullo stesso triennio, fornisce un valore pari a 2,94 che colloca la regione ancora al 12esimo posto della graduatoria nazionale, poco al di sopra del valore nazionale pari a 2,66 e in sensibile miglioramento rispetto al dato precedente (3,26 riferito al 2006-2008).

Per le malattie professionali incremento dell’11,4%. Anche nel 2011 in Emilia Romagna le malattie professionali hanno registrato un incremento di denunce, passate dalle 6.418 del 2010 alle  7.153 del 2011 (+11,4%), pari al 15% di quelle denunciate a livello nazionale. Le tecnopatie più frequenti sono le osteo-articolari e muscolo-tendinee, che con 5.865 casi rappresentano quasi l’84% del totale.

Per saperne di più:

Rapporto regionale 2011

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Cellulari e malattie professionali. INAIL: “Nessun rischio certo”

cellulare

15 novembre 2012. Dopo la sentenza della Cassazione, l’Istituto puntualizza: “Sbagliato attribuire alla decisione della Corte Suprema valore di giudizio sulla cancerogenicità dei dispositivi. L’Oms non ritiene l’uso massiccio di questi apparecchi un probabile elemento di pericolo”. Intervista all’avvocato generale, Luigi La Peccerella

ROMA – L’utilizzo massiccio dei cellulari non comporta un ‘probabile’ rischio cancerogeno e, di conseguenza, non può configurarsi come un elemento di certezza probante per il riconoscimento di una malattia professionale. L’INAIL fa chiarezza dopo la sentenza 17438 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso col quale l’Istituto ha contestato il diritto alla rendita per malattia professionale (con invalidità dell’80%) attribuito dalla Corte di Appello di Brescia a favore del manager che, per dodici anni, per cinque-sei ore al giorno, aveva usato il telefonino.

“La Suprema Corte non si è pronunciata sul merito della questione – né avrebbe potuto, considerata la natura del giudizio di legittimità – ma si è limitata a ritenere insindacabile la motivazione della sentenza impugnata – spiega Luigi La Peccerella, avvocato generale dell’INAIL. La Corte di Cassazione non ha, infatti, espresso un giudizio sulla nocività dei cellulari, sicché la sua decisione non si traduce in un principio di carattere generale in ordine alla cancerogenicità delle onde elettromagnetiche. Questo significa che la Corte non ha inciso sulle evidenze scientifiche, che, allo stato, non consentono di ritenere le onde elettromagnetiche emanate dai dispositivi di telefonia mobile un ‘probabile’ elemento di rischio tumorale. Quella della Cassazione è una sentenza che ha deciso esclusivamente la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte e, dunque, non contiene l’affermazione di un principio di carattere generale per quanto riguarda la cancerogenicità di queste apparecchiature”.

Cosa intende come ‘probabile’ elemento di rischio?
“Mi riferisco al decreto ministeriale dell’11 dicembre 2009 – che dispone l’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’articolo 139 del dpr n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ndr) – là dove si opera una distinzione tra le malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità e quelle la cui origine professionale è solo possibile e dove le evidenze scientifiche sono ancora sporadiche e non precisabili”.

In base a questa distinzione che cosa ha contestato l’INAIL nel suo ricorso?
“L’INAIL ha posto un problema di carattere squisitamente giuridico, sulla base di quel principio secondo il quale in materia di malattie multifattoriali – dove, per l’appunto, non vi è conferma scientifica – si può ricorrere solo a una ragionevole certezza giuridica, fondata sul criterio di ‘probabilità qualificata’. Del resto è la stessa Cassazione a dirci che questo giudizio deve essere supportato da studi epidemiologici e da dati di letteratura che siano condivisi dalla comunità scientifica. Secondo l’INAIL – nel caso considerato – studi che classifichino le onde elettromagnetiche come ‘probabile’ elemento cancerogeno non esistono: un risultato che è stato confermato anche dai recenti studi condotti dello IARC e dalle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità”.

Le valutazioni del gruppo svedese Hardell sostengono, invece, che chi fa un uso massiccio di telefonia mobile rischi maggiormente l’insorgenza di neoplasie e la Cassazione le ha ritenuti attendibili…
“In realtà i dati degli studi del gruppo Hardell non sono stati correttamente interpretati, poiché risulta che gli stessi autori si sono espressi solo in termini possibilistici, concludendo per l’assenza di correlazione certa tra uso del cellulare e rischio tumori ed affermando che “saranno sicuramente necessari ulteriori approfondimenti. Va sottolineato, peraltro, come questo stesso ‘possibilismo’ sia stato in generale criticato dalla comunità scientifica internazionale”.

Quindi la sentenza della Cassazione non corrisponde a un’approvazione degli esiti dello studio Hardell?
“La Cassazione si è solo limitata a confermare quanto disposto dalla Corte d’Appello di Brescia, giudicando ‘insindacabile’ l’adesione del giudice di merito alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio sulla base dello studio Hardell e ritenendo tale adesione adeguatamente motivata dalla peculiare intensità e dalla durata dell’esposizione alle onde elettromagnetiche accertate in quel caso specifico”.

Il rigetto del ricorso dell’INAIL, dunque, non significa una sua sconfessione?
“Nel ricorso l’Istituto si è limitato a chiedere qual è il presupposto, in questa materia, che ha valore di diritto per quanto riguarda il nesso di causalità per il riconoscimento della malattia professionale. Basta una preferenza espressa dal consulente tecnico d’ufficio a un singolo studio o, invece, è necessaria l’oggettiva esistenza di una convergenza più vasta, articolata e condivisa dal corpus scientifico che classifichi come ‘probabile’ – e non solo come semplicemente ‘possibile’ – la cancerogenicità delle onde elettromagnetiche? L’INAIL, in sintesi, non ha contestato  l’adesione data dal giudice di merito al ctu, ma la conclusione che questi ne ha tratto e che, a nostro parere, è in contrasto col principio di diritto affermato dalla Cassazione. Che il giudice abbia ritenuto affidabile quell’unico studio è secondario, perché l’Istituto non ha posto un problema di motivazione, ma di errore di diritto. Manca, a nostro parere, quel requisito basilare indicato dalla Corte stessa: cioè, l’esistenza di studi scientifici ed epidemiologici condivisi”.

Secondo la Suprema Corte quella del giudice di merito è stata un’adesione motivata…
“La sentenza della Cassazione è di natura eminentemente processuale ed è in relazione alla singolarità di questo specifico caso. Badiamo bene: la Suprema Corte non ha affermato che i cellulari sono cancerogeni ma, più semplicemente, ha detto che il giudice di merito ha accertato – in fatto – che l’utilizzo dei cellulari ha avuto un ruolo ‘concausale’ nell’insorgenza della patologia e che tale accertamento non è sindacabile in Cassazione. Da qui il rigetto del ricorso: un rigetto, l’INAIL lo ribadisce, di natura solo processuale. Pertanto è erroneo interpretare la sentenza come un indiretto riconoscimento della cancerogenicità dei telefonini”.

Questa sentenza influenzerà l’INAIL nella valutazione di un ‘probabile’ rischio lavorativo legato all’uso massiccio dei cellulari?
“La sentenza della Cassazione per l’INAIL non ha in alcun modo scalfito il principio di diritto applicabile in materia di nesso di causalità e il cellulare continuerà a essere considerato come un ‘possibile’ elemento cancerogeno. Si tratta di una distinzione sostanziale e che trova sostegno nelle già citate norme di legge. Nel ricorso l’Istituto, inoltre, sottolineava l’imminenza dei risultati dello studio epidemiologico internazionale ‘Interphone’ coordinato dall’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro dell’Oms e finanziato dall’Unione europea. Oggi gli esiti di questo studio sono noti e l’Oms ribadisce come ‘possibile’ la cancerogenicità della telefonia mobile, raccomandando – a livello preventivo – delle sole misure di cautela. Riguardo la ‘probabilità’ del rischio cancerogeno non c’è, quindi, nessuna classificazione ufficiale”.

Lei, fino a ora, non è entrato mai nel merito del caso specifico, sul quale invece la Cassazione si è espressa.
“Come detto, il ricorso dell’INAIL è di carattere prettamente giuridico. Personalmente, tuttavia, non condivido la scelta della Suprema Corte là dove – nel caso in questione – si tiene conto ‘dell’intensità e durata’ dell’esposizione alle onde elettromagnetiche. Se un dato elemento, infatti, non è riconosciuto come cancerogeno, l’esposizione allo stesso, per quanto prolungata, non può assurgere a fattore causale di una patologia tumorale. L’elemento temporale non rileva se manca la rischiosità dell’esposizione”.

Che significa?
“Faccio un esempio. Tra le patologie tabellate figurano quelle causate dal cromo e l’Istituto riconosce, infatti, il rischio delle lavorazioni che espongono a questa sostanza. Ma, naturalmente, occorre contestualizzare e fare le opportune distinzioni. Un albergo che utilizza delle chiavi cromate espone al rischio del cromo il personale che ne fa uso? La cromatura comune non ha alcuna nocività: semmai, è il cromo esavalente, presente in diversi composti di origine industriale, che può avere effetti nocivi. Nel caso delle onde elettromagnetiche si fa riferimento, come detto, a una ‘possibile’, e non ‘probabile’ nocività, e questo principio – a  livello giuridico – vale anche per l’esposizione temporale”.

La natura di questa sentenza della Corte di Cassazione è assimilabile, a suo parere, a quella relativa agli infortuni in itinere in bicicletta che, invece, aveva dato ‘ragione’ all’INAIL?
“La natura non è dissimile, in effetti. La Suprema Corte non ha detto che non si può indennizzare l’infortunio in itinere nell’eventualità di un lavoratore che utilizzi la bicicletta. Piuttosto ha affermato che – in quel caso specifico – non poteva essere sindacato l’accertamento fatto dal giudice del merito, che aveva ritenuto non ‘necessitato’ l’uso della bicicletta da parte del lavoratore e, di conseguenza, non indennizzabile l’infortunio che ne era conseguito. Anche lì si è trattato di un’espressione di natura solo processuale, e non di un’affermazione di principio sulla materia generale degli infortuni in itinere”.

(Luca Saitta)

NEWSLETTER LAVORO n. 544 del 15 novembre 2012 newsletter settimanal

                                                                                                                                                                                     

NEWSLETTER LAVORO

n. 544 del 15 novembre 2012

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

  Le Novità in materia di Lavoro                                        

14-11 INPS: cir.18543 – gestione deleghe per accesso ai servizi web di Artigiani e Commercianti

L’INPS facendo seguito al messaggio n. 5769/2012, con cui è stata data comunicazione del rilascio in produzione del “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, fornisce le modalità con cui soggetti abilitati possono accedere ai servizi Web in di qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

 

14-11 INPS: cir.129 – telematizzazione domande di riduzione sanzioni civili, compensazione, regolarizzazione

L’INPS informa sull’avvio delle procedure telematiche, nel settore agricolo, delle seguenti istanze.

 

14-11 TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre 2012

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2012, del 2,980769 %..

 

14-11 Min.Lavoro: il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a novembre 2012

Il Ministero del Lavoro rende disponibile online – nella Sezione dedicata alla Sicurezza sul Lavoro – il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

 

14-11 Parlamento: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA

Il Parlamento ha pubblicato la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

 

14-11 INAIL: cir.62 – prestazioni sanitarie per il recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati

L’INAIL illustra le conclusioni raggiunte dal tavolo tecnico per il nuovo modello sanitario ed impartisce le conseguenti istruzioni operative, affinché venga rispettato il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, senza oneri a loro carico.

 

12-11 Garante Privacy: circolazione dei documenti valutativi all’interno dell’azienda

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato, in un proprio provvedimento del 4 ottobre 2012, che l’azienda è tenuta ad adottare ogni misura idonea a garantire la piena riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti di valutazione dei dipendenti.

 

12-11 Min.Lavoro: sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 27 del 7 novembre 2012, con i chiarimenti circa l’intervallo temporale intercorrente tra due contratti a tempo determinato.

 

12-11 INAIL: cir.61 – riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli, nuovo servizio telematico

L’INAIL informa sulle nuove modalità di comunicazione circa l’applicazione della riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti.

 

12-11 ILA: ispettori del Lavoro – “arma di difesa contro gli infortuni”

Pubblichiamo la relazione dell’associazione ILA (Ispettori del Lavoro Associati), in occasione dell’audizione tenutasi il 31 ottobre 2012 a Palazzo Madama in “Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno degli Infortuni sul Lavoro”.

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  Le Sentenze della Corte di Cassazione                  

> Presenza di amianto e giustificato rifiuto di lavorare

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La conoscenza della notifica si ha solo con il timbro postale

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  Gli Approfondimenti                                             

> Lo sgravio contributivo per l’assunzione di apprendisti nelle piccole imprese (Massi)

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