Archivi giornalieri: 12 novembre 2012

Proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito

Proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito

Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo garantito)

1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è istituito il reddito minimo garantito.

2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l’inclusione sociale  per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento d’attuazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) «reddito minimo garantito»: quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che mirano ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell’erogazione di somme di denaro, quelle indirette nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, Enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all’articolo  13,  comma  1,  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, e successive  modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.

Art. 3.
(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7200 euro l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve altresì un contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4.

3. Le somme di cui al comma 1 sono ricalcolate secondo i coefficienti di cui all’allegato A, in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario.

4. L’erogazione in denaro del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, è pari alla somma di cui al comma 1, maggiorata secondo i coefficienti di cui all’allegato A. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di erogazione in presenza di minorenni o di più aventi diritto all’interno del nucleo familiare, assicurando il principio di pari trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.

5. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati dell’elenco di cui all’allegato B.

6. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.

7. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l’impiego. La domanda di reddito minimo garantito va presentata al centro per l’impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l’impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adozione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli ulteriori compiti dei centri per l’impiego.

Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza ;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare stabilito dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall’art. 5, comma 2.

Art. 5.
(Compiti delle regioni e degli enti locali)

1. In sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 3.

2. Le linee di guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti contesti territoriali.

3. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al comma 1, di concerto con i comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d’azione annuale e un piano d’azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui all’articolo 3.

Art. 6
(Durata del beneficio e obblighi del beneficiario)

1. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a ripresentare la domanda al centro per l’impiego competente con le modalità stabilite dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4.

2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l’impiego, con le modalità stabilite dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell’erogazione del reddito minimo garantito.

Art. 7
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Il beneficiario decade dal reddito minimo garantito al compimento dell’età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.

3. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in tutti i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).

4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente.

5. Non opera la decadenza di cui al comma 4 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze.

6. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i centri per l’impiego rendono un provvedimento motivato da notificare all’interessato. Tutte le controversie relative alla presente legge sono esenti da spese.

Art. 8
(Oneri derivanti dal reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito è erogato dall’INPS a seguito di comunicazione del centro per l’impiego competente.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.

Art. 9
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)

1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato di cui all’allegato B, in modo da renderle coerenti con l’istituzione del reddito minimo garantito prevista nella presente legge.

 

Art. 10
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)

1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, in modo tale da introdurre un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall’anzianità contributiva e assicurativa.

 

Art. 11
(Delega al Governo in materia di istituzione del salario minimo garantito)

1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo.

2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.

 

ALLEGATO A – Coefficienti di maggiorazione dl reddito minimo garantito in ragione del numero di familiari a carico.

Numero di componenti Coefficiente Beneficio erogato
1 1 600
2 1,66 1000
3 2,22 1330
4 2,72 1630
5 3,16 1900

 

ALLEGATO B – Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino.

Denominazione della misura Riferimento legislativo
Assegno sociale Legge 335/95
Pensione sociale Art. 26, legge 153/69
Assegno ai nuclei familiari numerosi Art. 65 legge 488/1998
Assegno di maternità di base Art. 74 del D.Lgs. 151/2001
Pensione di inabilità Legge 118/1971
Indennità di frequenza Legge 118/1971
Assegno di invalidità Legge 118/1971
Pensione per i ciechi Legge 66/1962
Pensione ai sordi Legge 381/1971
Social card minori Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 133/2008
Social card anziani Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 133/2008

Circolare n. 126, del 25 ottobre 2012

Per “l’importo soglia” si considera anche il pro-rata estero
29/10/2012

Ai fini della verifica del raggiungimento del cosiddetto “importo soglia” per la liquidazione della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per il riconoscimento del diritto di una prestazione pensionistica.
Lo afferma l’Inps, con Circolare n. 126, del 25 ottobre 2012, emanata sulla base di un chiarimento del Ministero del lavoro.

Con l’espressione “importo soglia” si intende l’importo minimo che deve essere raggiunto a seguito del calcolo di pensione, affinchè una pensione di vecchiaia, o una pensione anticipata, possa essere posta in pagamento. 
Tale “importo”, istituito dal Decreto “Salva Italia”, è rapportato alla misura dell’assegno sociale, e riguarda i pensionati che abbiano il primo accredito contributivo successivamente al 31 dicembre 1995.


Circolare numero 126 del 25-10-2012.pdf

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Falsi invalidi

Lotta ai falsi invalidi: ricavi (?), ma anche tante spese e tanti contenziosi

Sono 800 mila i controlli straordinari effettuati dal 2009 al 2012, altri 450 mila in programma ora dal 2013 al 2015: l’obiettivo è contrastare le false invalidità per recuperare la spesa che deriva da pensioni che non spettano. Ma quanto costa l’attività ispettiva straordinaria dell’Inps, unita ai costi giudiziari dei contenziosi che produce? E quale rientro di spesa effettivamente deriva dalle revoche delle pensioni “immeritate”? E, ancora, come trovare un campione di altre 450 mila persone titolari di pensioni, che non rientrino nella categorie esonerate per legge dai controlli? Sono queste alcune delle domande che tornano oggi, dopo l’approvazione all’unanimità, in Commissione Bilancio, dell’emendamento alla legge di stabilità che assegna all’Inps l’incarico di svolgere, nel prossimo triennio, 150 mila controlli straordinari l’anno. Molto critico il direttore di Handylex, che giusto un anno fa aveva pubblicato un’inchiesta sulla questione, in cui di fatto smontava l’impalcatura stessa dell’operazione, mostrandone tra l’altro il ridotto rientro di spesa rispetto ai costi sostenuti.

Il primo dubbio riguarda il campione di persone sospette, da cui per legge vanno escluse le persone con patologie stabilizzate o ingravescenti. Gli invalidi civili sono complessivamente 2 milioni e 200 mila, di cui 800 mila già ispezionati: “come Inps costruirà il nuovo campione di 450 mila persone senza violare la legge?   Una soluzione, potrebbe essere qeulla di sottoporre a verifica straordinaria i cosiddetti “rivedibili”, cioè colori i quali hanno un verbale valido due o tre anni e, di conseguenza, sarebbero comunque sottoposti nuovamente a visita, nel corso della quale spesso viene ridotta dalla Commissione la percentuale precedentemente riconosciuta. 
 
C’è poi la questione, fondamentale, dei costi e dei ricavi dell’operazione. “Il risparmio annuo, in termini di revoche, è attorno ai 150 milioni di euro” ma le “revoche non significa ‘falsi invalidi’. Le revoche derivano anche, ad esempio, dalla riduzione della percentuale di invalidità da 100 al 95%”. Per quanto riguarda la spesa, il dato  è consultabile nella relazione ispettiva della Corte dei Conti (6 novembre 2012). Nel 2010 la spesa per pagare medici esterni è stata di 9 milioni di euro. Nel 2011 questa spesa è aumentata del 300% = 27 milioni di euro….

C’è poi la questione dell’efficienza dell’Istituto: secondo a Corte dei Conti, “dalla data della domanda alla concessione delle provvidenze trascorrono in media 278 giorni per l’invalidità civile, 325 giorni per la cecità civile e 344 giorni per la sordità, con picchi che arrivano anche al doppio”. Poiché per legge il tempo non dovrebbe superare i 120 giorni, “Inps, per i suoi ritardi, ci costringe a sborsare gli interessi legali sulle provvidenze erogate in ritardo. Nel 2011, l’istituto ha dovuto pagare la bazzeccola di 37 milioni di interessi per i suoi ritardi di pagamento; il 63% riguarda le pensioni degli invalidi civili”.

Ma le spese, secondo Handylex, non si esauriscono con i ritardi e la retribuzione dei medici: una parte consistente è rappresentata dai contenzioni in giudizio: “un quinto delle cause civili dibattute in Italia  vede l’Inps come controparte. Nel 2011 sono stati definiti 349.595 giudizi: Inps ha avuto sentenza favorevole in 144.402 casi”. E le causa, naturalmente, costano….

Redattore sociale

Altro che “choosy”….

Altro che “choosy”….

I giovani non sono troppo “choosy” quando si tratta di lavoro, ovvero “schizzinosi” secondo la definizione del ministro Fornero. Al contrario si adattano: il 32,3% dei neo laureati svolge un impiego diverso dall’ambito tematico dei propri studi. E’ quanto emerge da un’indagine diffusa  da Bankitalia, che analizza il triennio 2009-2011.

Il 25% dei neo laureati ha un’occupazione “con bassa o nessuna qualifica”, aggiunge lo studio, contro appena il 18% della Germania. In Italia, nel triennio considerato, il tasso di occupazione dei giovani tra i 25 e i 34 anni con una laurea almeno triennale era pari al 75,1%, con valori variabili tra l’84,7 del Nord Ovest e il 58,6% al Sud. Nello stesso periodo – però – circa un quarto dei giovani laureati occupati (il 25,3%) svolgeva un lavoro a bassa o nessuna qualifica.

La cosiddetta “overeducation” è più alta al Centro e Nord Est (rispettivamente il 29,7 e il 26,3% degli occupati laureati), mentre risulta inferiore nel Nord Ovest (23,3%) e nel Mezzogiorno (22,9%). Il fenomeno è più frequente tra laureati di facoltà umanistiche: questi hanno basse qualifiche nel 39% dei casi, nel 68,6%% svolgono attività diverse rispetto a quanto studiato.

Faticano per trovare un’occupazione in linea col proprio percorso anche i laureati in scienze sociali: il 34% ha bassa o nessuna qualifica, il 19,2% è impegnato in un settore diverso dal proprio. Maggiori possibilità per i laureati in ingegneria e architettura (solo il 12,7% con basse qualifiche) e per le scienze mediche con basse qualifiche al 7,9%.

CIG

Crisi: Cig a 900 mln, 510 mila lavoratori a zero ore

Circa 900 milioni di ore di cassa integrazione da inizio anno a ottobre, con un trend di crescita che porterà il 2012 a sfondare a breve quota 1 miliardo di ore di cig, proiettando quest’anno come il secondo peggiore tra gli ultimi cinque dopo il 2010.

Intanto sono ancora coinvolti al momento 510 mila lavoratori a zero ore per un taglio del reddito, al netto delle tasse, di 3,4 miliardi di euro, pari a 6.700 euro per ogni singolo lavoratore. E’ quanto si rileva dalle elaborazioni dei dati Inps da parte dell’Osservatorio Cig della Cgil Nazionale nel rapporto di ottobre.

Novecento milioni di ore di cig in 10 mesi e oltre 100 nel solo mese di ottobre che si segnala come il terzo peggior mese dell’anno in termini di incremento della cig. Prosegue così, osserva il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada, il declino iniziato con l’esplosione della crisi e acuito dalle scelte di austerità  e di rigore. Le stesse ricette contro le quali vi sarà la mobilitazione, in Italia e in tutta Europa, mercoledì 14 novembre in occasione della giornata di azione indetta dalla Confederazione europea dei sindacati “per il lavoro e la solidarietà contro l’austerità”. Secondo la dirigente sindacale, ci sono delle emergenze eluse: mentre è in atto una discussione falsa e sbagliata sulla produttività , sono a rischio centinaia di migliaia di lavoratori per i tagli previsti alle risorse della cassa in deroga.

Il rapporto della Cgil segnala come la richiesta di cassa nei primi dieci mesi dell’anno abbia superato la mole di ore concesse nello stesso periodo del 2011 per un totale pari a 895.876.683 (+10,16%), con una incidenza delle ore di cig per lavoratore occupato nel settore industriale da gennaio a ottobre pari a 124 ore per addetto. Per quanto riguarda il solo mese di ottobre, invece, le ore di cig richieste e autorizzate sono state 102.985.994, in aumento sul mese precedente del +19,26%.

Nel dettaglio dell’analisi di corso d’Italia si rileva inoltre come la cassa integrazione ordinaria (cigo) diminuisca a ottobre sul mese precedente, dopo il forte aumento registrato a settembre, per un totale pari a 31.449.789 di ore, -4,81% sul precedente mese. Da inizio anno la cigo ha raggiunto quota 276.573.953 di ore per un netto +49,19% sui primi dieci mesi del 2011.