COMUNICATO USB regione lazio del 24.10.2011

IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NUMEROSI LAVORATORI

 DIVULGHIAMO LA CORRETTA INFORMAZIONE

 SULL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO DEL 5 AGOSTO 2011

 

Il giudice del lavoro di Livorno ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 71 della legge 133/2008 che prevede la decurtazione ai dipendenti pubblici di una parte dello stipendio in caso di assenza per malattia.

 

SI TRATTA DELLA VERGOGNOSA “TASSA” SULLA MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE ABBIAMO CONTESTATO PER PRIMI DA SOLI IN OGNI MODO SIN DALLA SUA PRIMA APPARIZIONE DANDO VOCE AL MALCONTENTO DI TUTTI I LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO.

 

L’ordinanza di Livorno mostra come i provvedimenti di attacco messi in atto contro i lavoratori della pubblica amministrazione siano di discutibile legittimità rispetto ai principi stessi della nostra Costituzione. Preferiamo non commentare il testo ma lasciamo la parola direttamente al giudice: il corsivo virgolettato infatti non riporta stralci di qualche nostro comunicato ma le testuali parole riportate nell’ordinanza! 

 

Con riferimento all’art. 3 della Costituzione- che tutela la persona e la sua dignità e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini:” l’art. 71 del decreto…determina un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato…..L’appartenere i lavoratori al settore pubblico o privato non giustifica la disparità di trattamento in quanto entrambi i rapporti di lavoro sono caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione ed in quanto la malattia è un evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro”.

 

Con riferimento all’art. 36 – che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa: “…il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono oggi i lavoratori  del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un lusso che il lavoratore non potrà più permettersi…”.

 

 

 

Con riferimento all’art. 32 che garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività: “…la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea difatto un abbassamento della

 

tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia…”.

Con riferimento all’art. 38 che prevede che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia: “privare, durante la malattia, un lavoratore, di parte dello stipendio, della retribuzione globale di fatto, integri esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro”Le motivazioni del giudice vanno quindi ben al di là della sola disparità di trattamento tra lavoratori pubblici/privati, tanto da  arrivare ad esprimere un giudizio negativo anche sul trattamento retributivo dei lavoratori del pubblico impiego. Una sentenza importante, che delinea  con chiarezza la tendenza del quadro normativo attuale a ridurre sempre di più il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, denunciata quotidianamente dal nostro sindacato USB.

 

LA DECISIONE  SPETTA ORA ALLA CONSULTA, CHE DOVRÀ PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI QUESTA NORMA DI LEGGE.

 

IN ATTESA DELLA SUA PRONUNCIA, CHI LO DESIDERA PUO’ COMPILARE LO SCHEMA DI DOMANDA (allegato al presente comunicato) DA INVIARE ALLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE:

                             PER INTERROMPERE I TEMPI DI PRESCRIZIONE, QUALORA VENGA SANCITA L’ILLEGITTIMITA’ DI QUESTA NORMA DI LEGGE;

                             PER DARE UN CHIARO SEGNALE DI PROTESTA A QUESTO GOVERNO ED A QUESTA AMMINISTRAZIONE CHE  CONTINUANO A VESSARE I LAVORATORI NEL TENTATIVO DI COPRIRE IL LORO MALGOVERNO.

 

IL NOSTRO SINDACATO SI PONE A SERVIZIO DEI LAVORATORI PER RACCOGLIERE LE DOMANDE DI RESTITUZIONE DELLE EVENTUALI INDEBITE TRATTENUTE E PRESENTARLE ALL’AMMINISTRAZIONE PER SEGUIRNE DIRETTAMENTE  TUTTI GLI SVILUPPI SIA A LIVELLO SINDACALE CHE LEGALE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Regione Lazio

                                                                                      Area Trattamento Economico e

                                                                                          di Quiescenza

                                                                                            S E D E

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di restituzione delle somme non percepite (salario accessorio) durante l’assenza per malattia.

 

        

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………….., dipendente da questa Amministrazione, matricola n. …………….., chiede che gli vengano corrisposte mediante pagamento le somme relative a emolumenti avente carattere fisso e continuativo ed ogni altro trattamento accessorio, non percepiti durante i periodi di malattia successivi alla data di entrata in vigore del Dl 112/2008, convertito nella L. 133/2008.

In relazione a tali disposizioni, è stata infatti sollevata dal Tribunale di Livorno, in funzione di Giudice del lavoro, questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale.

La presente ha valore ad ogni effetto di legge, compresa l’interruzione della prescrizione.

Roma, ……………………

 

 

Firma

 

COMUNICATO USB regione lazio del 24.10.2011ultima modifica: 2011-10-25T09:26:00+02:00da vitegabry
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