Archivi giornalieri: 6 ottobre 2011

Congedi e permessi: le nuove regole

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Congedi e permessi: le nuove regole

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07:33 AM

Cambiano le regole per congedi, aspettative e permessi.

Fra le maggiori novità la norma di riordino della materia prevede:

  • la possibilità della lavoratrice di rientrare anticipatamente al lavoro in caso di interruzione terapeutica o spontanea della gravidanza dopo il 180º giorno di gestazione;
  • il diritto a fruire dei riposi giornalieri durante il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato;
  • il prolungamento del congedo parentale, per un massimo di tre anni, entro gli otto anni di età del figlio gravemente disabile;
  • il diritto di entrambi i genitori, anche adottivi, di un figlio con grave handicap di fruire, alternativamente, di permessi (tre giorni mensili);
  • è il coniuge convivente di una persona gravemente disabile il primo destinatario del diritto al permesso indennizzato per l’assistenza, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa;
  • i lavoratori con invalidità superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale per cure per una durata massima di 30 giorni;
  • il dipendente pubblico può fruire di un congedo straordinario per studio se ammesso corsi di dottorato di ricerca. Qualora interrompa il rapporto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, dovrà restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo

Il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011) attua la delega conferita al Governo dall’art. 23 della legge n. 183/2010, con il dichiarato intento di ‘‘riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonche´ di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione’’ (art. 1).

 

 

Flessibilità del congedo di maternità

Con un primo intervento (art. 2) si aggiunge all’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 il comma 1-bis che, in deroga all’obbligo di astensione dal lavoro per maternità, consente alle lavoratrici, in caso di aborto o decesso del neonato, di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, se le condizioni di salute della puerpera lo consentono. Pertanto, in caso di aborto naturale o terapeutico dopo il 180º giorno di gravidanza o di morte del bimbo alla nascita o durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice non sarà più obbligata ad assentarsi dal lavoro per i canonici tre mesi post-parto, ma, se le condizioni di salute lo permettono potrà anticipare il rientro al lavoro, con un preavviso di almeno dieci giorni al datore di lavoro e a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non danneggia la loro salute.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 18 aprile 2011, n. 9042
Interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza (art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026) verificatasi in coincidenza del 180º giorno – chiarimenti.
Maternità – interruzione della gravidanza – 180º giorno dall’inizio della gestazione – congedo obbligatorio post partum – chiarimenti
Oggetto: interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza (art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026) verificatasi in coincidenza del 180º giorno – chiarimenti. Sono pervenute da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti in merito alla qualificazione, in termini di parto o di aborto, dell’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza avvenuta in coincidenza del 180º giorno dall’inizio della gestazione.
Al riguardo, acquisito il parere del Ministero vigilante, si precisa che, in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 12 del D.P.R. n. 1026/1976, l’interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180º giorno (compreso) dall’inizio della gestazione è da considerare parto, con conseguente riconoscimento – previo accertamento degli altri presupposti e requisiti di legge – del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale.
Viceversa, si considera aborto, con conseguente diritto all’indennità di malattia, l’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del suddetto 180º giorno, ossia, più precisamente, entro il 179º giorno dall’inizio della gestazione (art. 12, comma 1, del D.P.R. 1026 del 1976).
Ad ogni buon fine, si rammenta che la data di inizio della gestazione, di cui all’art. 4 del citato decreto presidenziale – data utile a stabilire se l’evento interruttivo si sia verificato prima, in coincidenza o dopo il 180º giorno – viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel computo stesso tale ultima data.

 
 
Il congedo parentale

L’art. 3 del decreto interviene anche sull’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, e dispone che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, possano prolungare il congedo parentale entro gli otto anni di età del figlio con grave handicap, fino ad un massimo di tre anni da fruire sia continuativamente che in modo frazionato. E ` però necessario che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
L’art. 4 interviene sul comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e dispone che, in alternativa ai permessi giornalieri fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap, entrambi i genitori – anche adottivi – possono fruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 (tre giorni mensili), alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

I congedi per i genitori
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’art. 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

(art. 33 D.Lgs. n. 151/2001)

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

(art. 42 D.Lgs. n. 151/2001)

 
Il congedo straordinario

Il congedo straordinario indennizzato per l’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, è stato introdotto dall’art. 80, comma 2, della Legge n. 388/2000, nel limite massimo di due anni e rientra, a norma dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, nel congedo ‘‘per gravi e documentati motivi familiari’’.
 L’art. 4 del D.Lgs. n. 119 in commento riscrive il comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, adeguando la norma alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di congedo per l’assistenza a familiari in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A seguito della modifica, il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo straordinario, per un periodo massimo complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Mancando i precedenti soggetti può fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle purche´ conviventi con il soggetto con grave handicap. Il congedo può esser chiesto solo se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno, salvo che la presenza costante del familiare sia richiesta dai medici.

Indennità e non retribuzione

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità e´ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, pertanto i datori di lavoro privati detraggono, nella denuncia contributiva, l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

L’incidenza del congedo sugli istituti contrattuali

Il periodo di congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. In tal senso l’INPS, con messaggio n. 13013 del 16 giugno 2011 ha precisato che durante il suddetto periodo il rapporto di lavoro è sospeso e – in forza del rinvio operato dal legislatore alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000 – il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo, inoltre, non è computato nell’anzianità di servizio ne´ ai fini previdenziali. Dall’insieme delle disposizioni richiamate si evince che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore – durante il periodo di congedo straordinario – non abbia retribuzione utile ai fini del TFR. Ricorrendo tale ipotesi, nemmeno si realizzano le condizioni per il versamento al Fondo istituito ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.
L’art. 4 introduce, inoltre, nell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 il comma 5-quater, per cui i soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Le risposte della prassi

Con l’interpello n. 30/2010, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto che il diritto alla fruizione del congedo straordinario non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa. Sottolinea, infatti, il Ministero che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, stante che l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).

Il referente unico

Con l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, il congedo ed i permessi (art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
Di regola, quindi, la norma impone il referente unico, identificato in colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti (Min. Lav. interp. n.24/2011).
Il cambiamento di referente è possibile solo con la presentazione di una nuova istanza a norma dell’art. 33 della legge n. 104/1992. In tal senso, rispondendo con l’interpello n. 32 del 9 agosto 2011 al quesito posto dall’ISTAT, il Ministero del Lavoro conferma quanto già affermato con la risposta ad interpello n. 24/2011, con cui il lo stesso Ministero ha chiarito che il concetto di esclusività, contenuto nel nuovo testo dell’art. 33, deve essere inteso nel senso che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona. Come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 è possibile solo indicare un unico referente per ciascun disabile, fatto salvo il caso dei genitori, anche adottivi, che possono fruire dei permessi anche alternativamente. Nel caso sottoposto dall’Istat all’attenzione del Ministero, il disabile assume il domicilio, per determinati periodi, presso parenti diversi, tutti di secondo grado. L’Istituto chiedeva, pertanto, se fosse possibile tenere presente questa circostanza nel rilasciare l’autorizzazione. Ritiene la Direzione generale per i servizi ispettivi del Ministero del lavoro che non è possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione. Ciò in quanto la legge individua un unico referente per ciascun disabile e, per dirla con il Consiglio di Stato (parere n. 5078/2008) referente è colui che assume ‘‘il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito’’. Nel caso prospettato, pertanto, ciascun familiare, referente protempore, deve presentare di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992.
Con una ulteriore modifica all’art. 33 della legge n. 104/1992 il D.Lgs. n. 119/2011 consente, però , al dipendente di prestare assistenza e di fruire, quindi, dei tre giorni di permesso, per più persone con grave handicap, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Se la persona da assistere risiede ad oltre 150 chilometri di distanza, il viaggio deve essere comprovato con idonea documentazione (biglietto ferroviario, ticket autostradale, ecc.).
Con la risposta ad interpello n. 21/2011, il Ministero del Lavoro ha sottolineato che i permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non ‘‘interscambiabili’’. Pertanto, la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

L’accertamento della disabilità grave

Con l’interpello n. 32/2011, l’Istat pone altresı` il quesito sulle conseguenze dell’eventuale mancato riconoscimento della situazione di handicap grave a fronte di permessi già provvisoriamente autorizzati. Il Ministero del lavoro sottolinea che condizione necessaria ai fini della concessione dei sopra indicati permessi è la sussistenza di una situazione di handicap grave della persona affetta da disabilità, che deve essere accertata da una apposita commissione medica ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/ 1992.
Nell’ipotesi in cui quest’ultima ‘‘non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato’’ (Min. Lav. interpello n. 32/2011). L’accertamento in questione, è pertanto, di carattere provvisorio, in quanto esplica i suoi effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo ad opera della commissione che deve, in ogni caso, pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Secondo il Ministero del Lavoro, nell’ipotesi in cui, pur dopo i centottanta giorni previsti per la pronuncia, la commissione medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992 non riconosca la sussistenza della situazione di handicap grave, appare infatti possibile sostenere che l’INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita (cfr. INPS circolare n. 45/2011). In altri termini, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.

Legge n. 104/1992 Art. 33. – Agevolazioni

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO

2001, N. 151.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. ((Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.)) ((3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.))
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche´ quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Autore: Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro
Fonte: Pratica fiscale e professionale – Ipsoa Editore, n. 37, Ottobre 2011

L’Italia sono anch’io: raccolte più di 10 mila firme

NEWS

 

L’Italia sono anch’io: la campagna per sostenere le due proposte di legge di iniziativa popolare sulla cittadinanza ha raccolto più di diecimila firme, molte lo scorso 1° ottobre in occasione del primo D-Day nazionale dell’iniziativa.

L’obiettivo della campagna è di cambiare il diritto di cittadinanza per i minori, in modo che chi nasce in Italia sia riconosciuto italiano, e riconoscere il diritto di voto alle amministrative per chi è regolarmente presente in Italia da cinque anni.

La strada però è ancora lunga: sono infatti cinquantamila i sottoscrittori che devono appoggiare ciascuna delle due proposte di legge e le firme vanno raccolte entro la fine del febbraio 2012.

L’attività continua, rendono noto i promotori, e nuovi Comitati si stanno costituendo in tutte le regioni e le città, dal Trentino alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna. Oltre alla partecipazione diretta ai Comitati territoriali per la raccolta delle firme, si può aderire alla campagna e al suo manifesto (lo hanno già fatto numerosi esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica) andando sul sito www.litaliasonoanchio.it, dov’è possibile trovare i testi delle due proposte di legge, materiali di approfondimento, schede informative, informazioni su comitati locali e le iniziative che si stanno organizzando.

Lavoro dignitoso: il 7 ottobre giornata dedicata al lavoro precario

NEWS

  

Il NIdiL CGIL partecipa alla 4^ Giornata Mondiale per il lavoro dignitoso. Sono tante e in tutta Italia le iniziative organizzate dal sindacato delle nuove identità di lavoro, per il 7 ottobre. Infatti, quest’anno il tema portante sarà quello del lavoro precario. Una precarietà, spiega il NIdiL CGIL “che si riferisce a impieghi temporanei, instabili e a forme di lavoro contingenti, e che dal punto di vista del lavoratore si traduce in rischi e incertezze, con ricadute particolarmente pesanti per le donne, alle quali viene addirittura negato il diritto alla maternità”. Proprio per questo il NIdiL CGIL celebrerà la Giornata Mondiale per il Lavoro Dignitoso con manifestazioni in programma in varie città, in cui saranno ribaditi quattro punti fondamentali:

1.Nessun lavoro senza diritti – Vanno ridotte le forme di lavoro flessibili ed eliminate le più dannose (a chiamata, voucher, staff leasing, associazione in partecipazione) e vanno estesi a tutti diritti e tutele (disoccupazione, Cassa integrazione, ecc.) già previsti per i lavoratori dipendenti;

2.Per un giusto compenso – A tutti i lavoratori devono essere garantiti i livelli retributivi previsti dai contratti nazionali, siano essi dipendenti o parasubordinati. Non sono più accettabili differenze salariali fra uomini e donne, a parità di mansione;

3.Per il diritto alla maternità – Deve essere riconosciuta a tutte le lavoratrici, con qualsiasi contratto, una congrua indennità di maternità e tutte le madri lavoratrici devono avere il tempo necessario per l’allattamento e la cura del bambino;

4.Per una giusta pensione – Va rivisto il sistema previdenziale, affinché chi oggi lavora con contratti precari abbia una pensione dignitosa.

Cgil – Cig in calo per aumento licenziamenti

Occorre una svolta ..

Una fetta sempre più grande di lavoratori sta passando dalla cassa integrazione al licenziamento”. Così il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, commenta i dati sulla cig diffusi dall’Inps, nel sottolineare che “è pressoché sicuro che il 2011 si chiuderà con una autorizzazione vicina al miliardo di ore di cassa integrazione, fortunatamente minore rispetto a quello del 2010 ma, allo stesso tempo, simile al dato del 2009. Solo questo testimonia la pervasività e la forza della crisi, peraltro confermata da tutti i dati produttivi”.

Se le proiezioni sul 2011 sono quindi di un miliardo di ore di cassa integrazione, osserva Fammoni, “la domanda e cosa succederà il prossimo anno e se il calo attualmente registrato significa riassorbimento di tutti quei lavoratori. A questo bisogna saper rispondere a meno che la scelta non sia dire che tutto va bene a prescindere”.

Infatti, fa sapere il sindacalista, “le nostre strutture territoriali ci segnalano che una parte importante dei lavoratori passa dalla cassa integrazione al licenziamento e che per il 2012 un numero crescente di aziende sta valutando analoghe scelte, a fronte di prospettive di uno stallo della domanda e della produzione, accentuate dalla manovra recessiva del governo”. Quanto poi al calo della richiesta di indennità di disoccupazione, Fammoni precisa che “oltre il 50% è disoccupato da più di un anno e che quindi in gran parte non ha più i requisiti per fare domanda, quindi i dati non sono per niente bassi”.

Secondo Fammoni quindi “lo stato del lavoro in Italia è molto grave al di là della propaganda: la fine del periodo di cassa tende a trasformarsi in espulsione, sempre più persone sono scoperte dai requisiti per la disoccupazione, tanti precari (l’80% delle nuove assunzioni attualmente) sono privi di ogni tutela. Occorre una svolta e dare una priorità evidente al lavoro, ai suoi problemi e al suo futuro. Non c’è niente di questo nelle scelte di un governo che anzi usa la crisi per tagliare diritti. Saranno invece queste – conclude – le proposte e le priorità dell’iniziativa della Cgil verso una grande manifestazione nazionale per il lavoro”.

n. 484 del 6 ottobre 2011

 

DPL Modena

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 484 del 6 ottobre 2011

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

    Le Novità in materia di Lavoro                                           

>    INAIL: on-line la Banca Dati delle Professioni

L’INAIL rende disponibile la nuova Banca Dati delle Professioni che si colloca all’interno del Sistema informativo sulle professioni (SIP) nel quale confluiscono informazioni dettagliate sulle professioni, sul fabbisogno e sull’andamento occupazionale.

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 >    INPS: aziende agricole – addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2010

L’INPS informa che il Decreto del 13 giugno 2011 del Ministero del Lavoro, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli, dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, nelle seguenti misure: aumento dell’ 1,15% del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2010.

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 >    Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

Il Consiglio di Stato ha affermato che “le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima”.

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 >    INPS: disoccupazione agricola bloccata per accertamenti

L’INPS ha fornito le prime istruzioni per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola bloccate poiché il richiedente la prestazione è risultato anche titolare di partita IVA e/o iscritto ad altra Cassa ovvero altro Ente previdenziale.

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 >    INPS: certificazione di malattia – informativa ai medici

L’INPS, nell’ambito della telematizzazione della certificazione di malattia, informa i medici in merito alle attività che l’Istituto pone in essere qualora dall’esame dei certificati pervenuti vengano riscontrate anomalie codificate.

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 >    COVIP: parità di trattamento di genere nelle forme pensionistiche complementari collettive

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha fornito le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.

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 >    INPDAP: assoggettamento IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici

L’INPDAP comunica l’applicazione, per l’anno 2011, dell’art. 8 del D.L.vo n.314/1997 in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.

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 >    INPS: recupero somme corrisposte per trattamenti di famiglia su pensioni degli autonomi

L’INPS comunica il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti  relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.

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 >    INPS: obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia

L’INPS fornisce i criteri regolanti l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia.

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   Le Sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro 

>    Azione esecutiva sulla cifra lorda in caso di stipendi non pagati

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   Gli Approfondimenti della DPL Modena                                

>    I Tirocini formativi come modificati dalla legge 148/2011 (Camera)

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La tragedia di Barletta: Il paese dei paradossi

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La morte delle operaie costringe tutti a riflettere sull’Italia del sommerso 

Solo dopo la tragedia ci si interroga su chi fosse il proprietario del maglificio di Barletta che pagava le sue operaie tre euro e 95 centesimi l’ora; chi fossero quelle donne che hanno accettato di lavorare in una catena di montaggio per un misero stipendio; chi sono le istituzioni che con colpevole superficialità fino al giorno prima del crollo della palazzina hanno rassicurato tutti sulla stabilità di una struttura sfacciatamente fatiscente e pericolante.  

Antonella, Giovanna, Matilde e Tina per l’Inps erano fantasmi, poiché per loro il datore di lavoro non versava un euro dei contributi previdenziali, obbligatori per legge; così come quasi del tutto sconosciuto  all’ufficio delle entrate era il maglificio per cui lavoravano le donne schiacciate sotto le macerie, che denunciava un giro di affari complessivo di diecimila euro annui: meno di quanto guadagna un operaio.

Questo è il paese dei paradossi: dove si urla allo scandalo per un’evasione fiscale di oltre 120 miliardi di euro, ma contemporaneamente si garantisce ancora una sorta di impunità ai grandi evasori, che una volta stanati, possono anche patteggiare la pena, mentre ci si accanisce sul lavoro dipendente e i pensionati che pagano le tasse per tutti; dove si registrano 3 morti sul lavoro ogni giorno, ma c’è chi, come il ministro dell’economia, considera le norme sulla sicurezza nel lavoro un lusso che non possiamo permetterci.

Tanto basta a questo governo per giustificare le modifiche al decreto legislativo 81/2008 per ridurre le sanzioni in capo agli imprenditori  e aumentare quelle a carico dei lavoratori, per chi non rispetta gli standard di sicurezza; senza considerare che tutto questo contribuisce a deresponsabilizzare le imprese, alle quali corre l’obbligo di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, che in questo modo, trasferiscono i costi degli infortuni e delle morti bianche sulla collettività, e dunque sullo Stato.

In sostanza, si sentono legittimate a non rispettare le norme sulla sicurezza e ad aumentare i rischi per le lavoratrici e per i lavoratori che già pagano sulla loro pelle le conseguenze di una crisi economica e occupazionale gravissima.

Questo è un paese dove le piccole aziende a conduzione familiare rappresentano una realtà diffusa su tutto il territorio nazionale, ma ce ne ricordiamo solo quando una tragedia come questa incrocia il destino di chi è costretto a lavorare in modo illegale con quello dei padroncini.

Ciò che è accaduto a Barletta, ci consegna una storia di povertà dove muoiono insieme 4 operaie e la figlia del proprietario del maglificio per cui lavoravano, di appena quindici anni. Pochi, forse, per rendersi conto che non basta stare dall’altra parte per essere più fortunati.

Purtroppo, il lavoro sommerso non è un’eccezione, ma una piaga diffusa più di quanto si immagini; specchio di un sistema paese che è poco sistema e molto paese: dove le regole contrattuali sono diventate una variabile indipendente, tanto basta per  metterle continuamente in discussione; dove il diritto al lavoro lo si vuole trasformare  in una concessione dall’alto; dove i sindacati sono diventati ingombranti per gli interessi dei potentati, dove l’Inail si crogiola per la riduzione degli infortuni, senza considerare il paese reale fatto di tante morti bianche che sfuggono alle statistiche ufficiali, perché riconducibili ad un oceano sommerso di tante persone fantasma, come lo erano le operaie di Barletta, prima della tragedia.

Morena Piccinini, presidente Inca

Falsi invalidi – Il macroscopico errore di Sacconi

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“E meno male che a porre la parola fine al rebus dei falsi invalidi interviene il ministro Sacconi, – commenta Franca Gasparri, della Presidenza Inca – che, dopo il flop dell’Inps sui controlli straordinari, in una risposta ad un’interrogazione parlamentare, riduce la percentuale delle revoche delle prestazioni economiche al fisiologico 11%, così come del resto aveva denunciato l’Inca”.

“Una percentuale che sicuramente è destinata a dimezzarsi – prosegue la Gasparri – se si considera il numero di invalidi ai quali è stata sospesa la prestazione e che hanno fatto ricorso giudiziario per ottenere la sua riattivazione”.

“Evidentemente  – conclude – il ministro Sacconi di fronte ad un macroscopico errore di valutazione è dovuto correre ai ripari cercando di minimizzare l’impatto vergognoso  che l’operazione di verifica e controllo straordinario da lui stesso fortemente sollecitata ha avuto sui veri invalidi”.

Pensionati in piazza a Roma il 28 ottobre

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I pensionati della Cgil saranno in piazza il prossimo 28 ottobre a piazza del Popolo a Roma per protestare contro le manovre economiche del Governo.

”Contestiamo all’Esecutivo – dice il segretario generale dello Spi-Cgil, Carla Cantone – gli interventi sulle perequazioni delle pensioni medie, sul requisito per quelle di anzianità, sulla reversibilita’ e sull’innalzamento dell’età di pensionamento delle donne. A queste misure si aggiungono i tagli ai Comuni e alle Regioni, che non portano ad altro che all’aumento delle tasse e del costo dei servizi per i cittadini, e l’introduzione di nuovi ticket per le visite specialistiche e per il pronto soccorso”.

Secondo lo Spi ”si è deciso di colpire ancora una volta solo le fasce più deboli del paese in favore di quelle privilegiate riducendo ulteriormente il valore dei redditi da pensione e rendendo il welfare pubblico sempre più inefficiente e lontano dalle esigenze delle persone, soprattutto degli anziani”.

”Siamo convinti – conclude –  che queste valutazioni e il giudizio fortemente negativo nei confronti delle ultime manovre del governo, in particolare sullo stato sociale, appartengano a tutti i sindacati dei pensionati e proprio per questo siamo impegnati a costruire un percorso unitario per incidere ancora di più sulle scelte del Governo”.

Ricerca CNEL/ISFOL – Donne discriminate su retribuzioni

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A parità di qualifica e impiego, la differenza di retribuzione tra uomini e donne in Italia si attesta tra il 10 e il 18% ed è dovuta interamente a fenomeni di discriminazione. Il dato è contenuto in una ricerca presentata quest’oggi al convegno della II Commissione politiche del lavoro del CNEL, che esamina il caso italiano e propone misure per una effettiva parità di opportunità nel mercato del lavoro.

Dalla ricerca condotta su 10 mila lavoratori e lavoratrici italiane emerge che il differenziale retributivo di genere misurato sul salario orario dei soli lavoratori dipendenti è pari in media a 7,2 punti percentuali. Un gap che risulta particolarmente elevato tra le donne meno scolarizzate (20%). Ne soffrono sia le giovanissime che le lavoratrici adulte.

Più contenuto il dato riferito alle lavoratrici appartenenti alla fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni che però si giustifica con il periodo in cui le donne devono interrompere la propria attività lavorativa in concomitanza con l’arrivo del primo figlio.

Per il Cnel non è più possibile sprecare una forza qualificata e potenzialmente molto produttiva come quella femminile. I fattori che generano il gender pay gap (differenziale salariale donna/uomo) sono diversi e spesso correlati: fattori culturali e stereotipi di genere favoriscono la segregazione orizzontale e verticale e divaricano il gap di partecipazione al mercato del lavoro tra uomini e donne; la mancanza di politiche di conciliazione costringe le donne ad uscire dal mercato del lavoro, ne impedisce la continuità lavorativa e limita le loro opportunità di carriera. Discriminazioni, queste che sono inaccettabili alla luce del fatto che le donne possiedono requisiti di formazione e di esperienza  analoghi se non superiori a quelli degli uomini.

Risorse per l’affermazione pari opportunità persone disabili

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E’ di 5,350 milioni di euro l’ammontare delle risorse destinate a due avvisi pubblicati dal Dipartimento delle Pari opportunità per interventi rivolti all’affermazione delle pari opportunità per le persone disabili, in linea con i principi sanciti dalla Legge n. 18 del 3 marzo 2009 “ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”.

Il primo avviso, cui sono riservati 350mila euro, prevede l’assegnazione di contributi, a favore di studiosi laureati con disabilità, inseriti in percorsi di ricerca ufficiali, a titolo di rimborso spese sostenute per l’acquisizione di attrezzature specialistiche, materiale didattico differenziato, strumentazione idonea a superare le difficoltà connesse allo stato di disabilità e/o servizi (scadenza 14 ottobre 2011).

Il secondo avviso, pari a 5 milioni di euro, intende finanziare progetti diretti a valorizzare ed accrescere le capacità delle persone con disabilità attraverso la fruizione e la pratica delle discipline sportive ed artistiche o mediante proposte a forte valenza culturale, favorendo l’integrazione tra persone disabili e normodotate e rafforzando la percezione delle capacità e delle potenzialità dei destinatari (scadenza 28 ottobre 2011).

Le risorse sono a valere sul “Fondo per le politiche relative ai diritti e le Pari Opportunità”, istituito dall’art.19 c.3 del dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, le cui finalità sono state individuate con decreto ministeriale del 12 maggio 2009.

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Servizio civile: il Bando 2011

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Scade il 21 ottobre il termine ultimo per la presentazione delle domande a complessivi 20.123 posti di volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all’estero previsti dai bandi 2011 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e delle Regioni e Province autonome.

I 20.123 volontari saranno impegnati a realizzare progetti di Servizio Civile nazionale presentati dagli Enti iscritti nell’albo nazionale, in Italia 10.019 e all’estero 462 mentre 9.642 saranno impiegati in progetti di servizio civile presentati dagli Enti iscritti negli Albi regionali.

Alla selezione possono partecipare i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età interessati ad un’esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell’assistenza, della protezione civile e dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell’educazione e promozione culturale.

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile, o che abbiano già svolto il predetto servizio, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, o che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

La domanda dovrà essere presentata direttamente agli Enti che propongono i progetti entro e non oltre le ore 14.00 del 21 ottobre 2011.

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