Casalinghe tutelate a 360°
La sentenza n. 16896/10 della Corte di Cassazione ha stabilito un risarcimento più ampio per la casalinga infortunata. Il caso discusso dalla Corte è quello di una donna che, ferita in un incidente stradale, ha richiesto un risarcimento per la diminuita capacità lavorativa a svolgere i lavori di casa. I giudici ribadendo una serie di principi di diritto, primo dei quali quello che sottolinea che chi esegue un’attività domestica, anche se non è percettore di reddito, svolge comunque un’attività meritevole di valutazione economica. Con la conseguenza che il danno subito va incasellato nella categoria del danno patrimoniale.
In merito all’utilizzo di un’eventuale colf la Cassazione ha condiviso il principio per cui “il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente e può essere liquidato in via equitativa anche nell’ipotesi in cui sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, responsabilità, etc. rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera”.