Archivi giornalieri: 16 luglio 2010

Infortuni e malattie professionali – Protesi e dispositivi con finalità terapeutiche

Per un recupero della capacità lavorativa

protesi1.jpg

“L’Inail deve garantire agli infortunati e ai tecnopatici la continuità di un’assistenza sanitaria per tutto quanto necessario ed utile al recupero della capacità lavorativa, senza oneri a loro carico. Si intendono così superati i dubbi interpretativi riguardanti la possibilità da parte dell’Istituto di erogare  le protesi e i  dispositivi concedibili nel periodo di inabilità temporanea”.

E’ quanto viene affermato in una recente nota della Direzione Generale Inail  che, in contrasto con le direttive emanate nel 2008 dalla Sovraintendenza Medica dell’Istituto, dà finalmente ragione a quanto da noi sostenuto.

E’ bene ricordare infatti che, da più di due anni l’Inail non concedeva più, ovvero non rimborsava, i dispositivi aventi finalità terapeutiche, quali ad esempio i tutori usati per immobilizzazione delle lesioni degli arti (ginocchiere, corsetti spinali per fratture, ecc.) cui sono costretti a far ricorso gli invalidi del lavoro durante il periodo di inabilità temporanea. L’Inail, cioè, rimborsava solo i dispositivi concessi dopo la stabilizzazione dei postumi.

Come Inca e Cgil, in accordo con il CIV dell’Inail, siamo più volte intervenuti nei confronti dell’Istituto assicuratore per riaffermare il diritto alla piena tutela dei lavoratori, sancita dalla Costituzione (art. 38), nonché dagli artt. 86 e 90 del T.U.1124/1965, che prevedono l’obbligo dell’Inail di erogare cure e protesi gratuitamente, non ultimo dall’art.57 della legge n.833/1978 che garantisce agli invalidi del lavoro le prestazioni di assistenza sanitaria e riabilitativa “con l’esclusione di qualsiasi concorso al pagamento delle prestazioni stesse”.
E, proprio mentre alcune Sedi Inca (es. Reggio Emilia) hanno intrapreso le azioni legali, l’Istituto fa marcia indietro indicando in un elenco, suscettibile di modifiche e ampliamento, i presidi che è possibile concedere nel periodo di inabilità temporanea assoluta.

Se, comunque, parrebbe risolto (ancora il condizionale è d’obbligo), in termini positivi, il problema dei presidi curativi, ancora nulla è espressamente detto dall’Istituto riguardo alle altre prestazioni sanitarie (esempio: cicli di fisiokinesiterapia, di ultrasuonoterapia, laserterapia, magnetoterapia, ecc., trattamenti ritenuti necessari per il recupero dell’integrità psico-fisica).

E’ noto infatti che l’accentramento presso le Asl delle prestazioni sanitarie, gestite prima della riforma sanitaria (1978) direttamente dall’Inail, ha di fatto costretto i lavoratori a farsi carico di costi aggiuntivi, in relazione ai limiti che il Servizio Sanitario (o meglio i Servizi Sanitari Regionali) si sono dovuti imporre per compatibilità economiche.

L’art. 11 del D.lgvo 81/2008 (così come modificato dal D.lgvo 106/2009), citato dallo stesso Inail nella recente nota, nel riaffermare il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie, senza oneri a loro carico,  prevede la definizione di accordi quadro con le Regioni per consentire l’erogazione dei servizi sanitari da parte dell’Inail attraverso o l’esercizio diretto o il convenzionamento con soggetti pubblici e privati.

In attesa dell’attuazione di tali convenzioni, l’onere delle spese di alcune prestazioni sanitarie ricadono sugli infortunati e tecnopatici. Anche su questo aspetto, nell’ambito del seminario, si sono condivise alcune linee di intervento di contenzioso.

Umbria Olii: non c’era un piano di sicurezza

NEWS

Umbria Olii: non c’era un piano di sicurezza

Futuri colpi di scena?

umbriaolii1.jpg

Il processo Umbria Olii, il cui primo grado di giudizio si sta celebrando presso il tribunale di Spoleto, ha vissuto ieri e oggi due giornate molto importanti, con l’audizione dei 4 periti della procura, gli stessi che hanno stilato il documento alla base del rinvio a giudizio di Giorgio Del Papa, titolare dell’azienda di Campello sul Clitunno, accusato dell’omicidio colposo dei 4 lavoratori che vi persero la vita il 25 novembre 2006.

Ieri, i 4 esperti, due dei quali sono impegnati anche nel processo ThyssenKrupp, hanno ricostruito nel dettaglio gli eventi che hanno portato alla devastante esplosione che ha causato la morte degli operai della ditta Manili, impegnata in lavori di manutenzione per conto di Umbria Olii. E secondo i consulenti della procura sono evidenti le responsabilità dell’imputato, per l’assenza di un’adeguata valutazione dei rischi e quindi per la mancata informazione ai lavoratori della Manili dei rischi che avrebbero potuto correre effettuando delle saldature sui silos.

Oggi la difesa ha controinterrogato i periti, cercando di smontare la tesi accusatoria. Gli avvocati di Del Papa hanno anche adombrato l’ipotesi, mai emersa prima, di una responsabilità dell’unico superstite, Claudio Demiri, che avrebbe effettuato una manovra errata con la gru. Tuttavia le immagini riprese dalla telecamera a circuito interno non sembrano lasciare molto spazio per questa teoria.

L’udienza di oggi è stata l’ultima prima di una lunga pausa estiva. Il processo riprenderà infatti il prossimo 21 settembre. Da lì, la conclusione del primo grado, nelle intenzioni del giudice Alberto Avenoso, dovrebbe arrivare nel giro di 4-5 udienze. Ma secondo gli avvocati dei familiari delle vittime sarà comunque difficile che si possa avere una sentenza entro l’anno. E poi, come già accaduto molte volte in questa vicenda processuale, non si possono mai escludere colpi di scena.

Pensionati – 14ma e “superpremio”

NEWS

Benefici pensionistici

pensionati1.jpg

Pagamento della somma aggiuntiva (quattordicesima) sulla pensione
 
Con il messaggio n. 018232/10, l’INPS ha comunicato le modalità di pagamento della cosiddetta quattordicesima per l’anno 2010, così come disposto dall’art. 5 della legge n. 127/2007 che, a partire dall’anno 2007, ha stabilito la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative.
Con riferimento all’anno 2010, la somma aggiuntiva viene erogata sulla mensilità di luglio ai pensionati che, alla data del 31 luglio 2010, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Per l’anno 2010 sono interessati tutti i soggetti nati prima dell’1.1.1947.

L’aumento spetta, proporzionalmente, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre 2010, per i mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2010 in poi, la corresponsione sarà però effettuata successivamente. Il pagamento avviene una volta l’anno, in via provvisoria poiché il  diritto deve esser verificato successivamente sulla base della dichiarazione definitiva dei redditi.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata in funzione all’anzianità contributiva e alla gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. In caso di pensione liquidata in regime internazionale, per il calcolo del beneficio l’INPS considera la sola contribuzione accreditata in Italia ed è per questo motivo che gli importi erogati saranno nella stragrande maggioranza pari all’importo minimo di 336 euro.

La somma aggiuntiva che viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti, viene concessa interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

Ad esempio, se il reddito è di 9.200 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 124,92  euro complessivi (8.988,92 + 336,00 – 9.200,00 euro).

Ai pensionati ai quali l’INPS corrisponde la somma aggiuntiva è stata inviata una lettera-informativa, tramite Postel.

Superpremio ai pensionati residenti all’estero in paesi non comunitari

Ai pensionati, cittadini italiani, residenti all’estero in paesi non comunitari, compete un ulteriore incremento (superpremio) della maggiorazione sociale fino a garantire un reddito equivalente a quello conseguibile in Italia con la maggiorazione sociale.

Tale incremento, attribuito soltanto negli anni 2003-2004-2005 sulla base di coefficienti di conversione – pari a euro 516,46 –  stabiliti con  il Decreto ministeriale 12/2003, aveva interessato solo alcune aree geografiche e riguardato circa 3.000 pensionati.

In assenza di rilevazione reddituale per gli anni successivi al 2005 tale prestazione integrativa non era stata attribuita (la legge ne dispone la corrisponsione solo su redditi definitivamente accertati). Adesso con la rata di agosto 2010 tale prestazione sarà nuovamente posta in pagamento agli aventi diritto (anche in questo caso senza corresponsione di interessi legali).
 
Il 28 gennaio del 2009 sono stati modificati – a decorrere dal 2008 – i coefficienti di conversione della parità di potere d’acquisto, in ragione del mutato rapporto di cambio euro/dollaro statunitense. Pertanto per gli anni 2006 e 2007 saranno utilizzati i precedenti coefficienti, mentre per il 2008 saranno utilizzati quelli nuovi. Interessati a questa prestazione sono circa 3000 pensionati concentrati soprattutto in Australia e America del nord e Sud.

La sordocecità riconosciuta come disabilità specifica

NEWS

Per migliori qualità di vita

disabilit5.jpg

Il testo della legge 24 giugno 2010, n.107, pubblicata in G.U del 13.7.2010, n.161, ha disposto, nei confronti delle persone affette sia da cecità civile che da sordità, il riconoscimento della sordo cecità quale disabilità specifica unica, diversa dalla “semplice” somma di sordità e cecità, così come previsto dalla “Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo cieche” prodotta il 12 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, consentirà una maggiore salvaguardia dei diritti delle persone sordo cieche, favorendo per loro pari opportunità e una migliore qualità di vita.

Le indennità e le pensioni spettanti in virtù della sordocecità sono erogate in forma unificata dall’Inps.  L’unificazione dei trattamenti è rivolta anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2010) sono già titolari di pensioni e indennità relative ai riconoscimenti distinti di entrambe le minorazioni.

Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, l’accertamento della sordocecità viene effettuato in un’ unica visita dalla commissione medica così come previsto all’art. 4 della L. 104/92  alla presenza di entrambi gli specialisti competenti. Per ottenere  il riconoscimento e il conseguente diritto alle indennità e pensioni non reversibili in forma unificata è necessario che gli interessati posseggano i requisiti sanitari previsti (legge 382/1970 e legge 381/1970).

Il verbale redatto dalla commissione medica è sottoposto al controllo delle competenti commissioni di verifica provinciali dell’Inps. In caso di verifica sanitaria di soggetti già riconosciuti distintamente ciechi e sordi l’accertamento sarà effettuato con le suddette modalità.