Infortuni e malattie professionali – Protesi e dispositivi con finalità terapeutiche

Per un recupero della capacità lavorativa

protesi1.jpg

“L’Inail deve garantire agli infortunati e ai tecnopatici la continuità di un’assistenza sanitaria per tutto quanto necessario ed utile al recupero della capacità lavorativa, senza oneri a loro carico. Si intendono così superati i dubbi interpretativi riguardanti la possibilità da parte dell’Istituto di erogare  le protesi e i  dispositivi concedibili nel periodo di inabilità temporanea”.

E’ quanto viene affermato in una recente nota della Direzione Generale Inail  che, in contrasto con le direttive emanate nel 2008 dalla Sovraintendenza Medica dell’Istituto, dà finalmente ragione a quanto da noi sostenuto.

E’ bene ricordare infatti che, da più di due anni l’Inail non concedeva più, ovvero non rimborsava, i dispositivi aventi finalità terapeutiche, quali ad esempio i tutori usati per immobilizzazione delle lesioni degli arti (ginocchiere, corsetti spinali per fratture, ecc.) cui sono costretti a far ricorso gli invalidi del lavoro durante il periodo di inabilità temporanea. L’Inail, cioè, rimborsava solo i dispositivi concessi dopo la stabilizzazione dei postumi.

Come Inca e Cgil, in accordo con il CIV dell’Inail, siamo più volte intervenuti nei confronti dell’Istituto assicuratore per riaffermare il diritto alla piena tutela dei lavoratori, sancita dalla Costituzione (art. 38), nonché dagli artt. 86 e 90 del T.U.1124/1965, che prevedono l’obbligo dell’Inail di erogare cure e protesi gratuitamente, non ultimo dall’art.57 della legge n.833/1978 che garantisce agli invalidi del lavoro le prestazioni di assistenza sanitaria e riabilitativa “con l’esclusione di qualsiasi concorso al pagamento delle prestazioni stesse”.
E, proprio mentre alcune Sedi Inca (es. Reggio Emilia) hanno intrapreso le azioni legali, l’Istituto fa marcia indietro indicando in un elenco, suscettibile di modifiche e ampliamento, i presidi che è possibile concedere nel periodo di inabilità temporanea assoluta.

Se, comunque, parrebbe risolto (ancora il condizionale è d’obbligo), in termini positivi, il problema dei presidi curativi, ancora nulla è espressamente detto dall’Istituto riguardo alle altre prestazioni sanitarie (esempio: cicli di fisiokinesiterapia, di ultrasuonoterapia, laserterapia, magnetoterapia, ecc., trattamenti ritenuti necessari per il recupero dell’integrità psico-fisica).

E’ noto infatti che l’accentramento presso le Asl delle prestazioni sanitarie, gestite prima della riforma sanitaria (1978) direttamente dall’Inail, ha di fatto costretto i lavoratori a farsi carico di costi aggiuntivi, in relazione ai limiti che il Servizio Sanitario (o meglio i Servizi Sanitari Regionali) si sono dovuti imporre per compatibilità economiche.

L’art. 11 del D.lgvo 81/2008 (così come modificato dal D.lgvo 106/2009), citato dallo stesso Inail nella recente nota, nel riaffermare il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie, senza oneri a loro carico,  prevede la definizione di accordi quadro con le Regioni per consentire l’erogazione dei servizi sanitari da parte dell’Inail attraverso o l’esercizio diretto o il convenzionamento con soggetti pubblici e privati.

In attesa dell’attuazione di tali convenzioni, l’onere delle spese di alcune prestazioni sanitarie ricadono sugli infortunati e tecnopatici. Anche su questo aspetto, nell’ambito del seminario, si sono condivise alcune linee di intervento di contenzioso.

Infortuni e malattie professionali – Protesi e dispositivi con finalità terapeuticheultima modifica: 2010-07-16T07:21:44+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo