Termini di revisione per le malattie professionali


Nuova sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 46 /2010, ha affermato un principio del tutto innovativo relativamente alla possibilità, in caso di malattia da lavoro, di veder riconosciuto un maggior grado di inabilità, anche oltre i termini revisionali (15 anni), allorché il lavoratore continui ad essere esposto allo stesso rischio che ha determinato la patologia.

La sentenza si riferisce al caso di un lavoratore, dipendente di una cava di marmo al quale era stata riconosciuta nel 1978 la sordità da rumori (37% inabilità); aveva continuato l’attività lavorativa, fino al 2002 “senza che fossero mutate le condizioni ambientali, tempi e modalità di svolgimento della prestazione”. Ciò aveva provocato un peggioramento delle condizioni invalidanti – accertato dal consulente tecnico – nella misura del 41% nel 2003 e del 44% nel 2008.

L’Inail, eccepiva la inammissibilità della domanda di aggravamento, essendo trascorsi i 15 anni previsti dall’art. 137 del T.U.1124/1965.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 80 T.U.,sollevate dal Tribunale di Brescia cui il lavoratore si era rivolto per veder tutelati i suoi diritti, ed ha affermato che: “quando il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione al rischio patogeno, si è in presenza di una “nuova malattia” (seppure della stessa natura della prima).

L’interpretazione, quindi, da dare all’art. 80 citato – secondo la Corte – è quella che esso riguarda anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale, l’ulteriore esposizione al medesimo rischio patogeno determina una “nuova” inabilità che risulta superiore a quella già riconosciuta.

L’Inail non ha ancora dato alcuna indicazione alle proprie strutture circa la portata di tale pronunciamento.

Termini di revisione per le malattie professionaliultima modifica: 2010-07-18T10:03:29+02:00da vitegabry
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