Nuove proposte normative nell’UE sui diritti dei passeggeri ed il loro impatto sulle persone con disabilità

 

Alla fine del 2023, è stato presentato dalla Commissione europea un pacchetto legislativo che ha lo scopo di rafforzare i diritti dei passeggeri nell’Unione Europea, e che è destinato ad avere degli impatti anche per i diritti dei passeggeri con disabilità.

Il pacchetto, che dovrà ancora essere discusso dal Parlamento e dal Consiglio, è composto da quattro proposte legislative. Tra queste, due di esse sono particolarmente rilevanti per le persone con disabilità, ed in particolare:

  • una nuova proposta di regolamento (la “Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione 2023/0437(COD)”); e
  • una nuova proposta di regolamento per proteggere i diritti dei passeggeri nei cd. “viaggi multimodali” (nello specifico: “Proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri nel contesto dei viaggi multimodali – 2023/0436(COD)”).

Di seguito spieghiamo brevemente il loro contenuto, con particolare attenzione ai principali miglioramenti e alle criticità che tali proposte presentano per i diritti dei passeggeri con disabilità.

La presentazione delle proposte rappresenta il primo passo per l’avvio del processo legislativo che porterà in seguito alla loro emanazione, il cui decorso dovrà attendere i tempi ciclici normalmente previsti.

Regolamento volto a migliorare l’applicazione dei regolamenti sui diritti dei passeggeri.

Lo scopo di questo regolamento è migliorare l’applicazione dei diritti dei passeggeri in tutti i mezzi di trasporto (viaggi aerei, viaggi in treno, autobus e pullman e trasporti via acqua come per esempio i traghetti), ed in particolare a fornire più strumenti agli organismi competenti per garantire che vettori, gestori delle infrastrutture e altri attori eseguano quanto richiesto dalla normativa vigente all’interno dell’UE.

Per fare ciò, il Regolamento proposto include nuovi obblighi che attengono alla gestione dei servizi di trasporto, e che ricadono sia sui vettori che sulle Autorità Nazionali di controllo; in particolare:

  • per quanto riguarda i vettori e i gestori delle infrastrutture, l’obbligo di adottare standard di qualità del servizio e segnalare i reclami relativi alla disabilità; e
  • per quanto riguarda le Autorità Nazionali di controllo, l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio sulla conformità dei vettori, dei gestori delle infrastrutture, dei venditori di biglietti e degli operatori turistici alle norme sui diritti dei passeggeri e sviluppare un programma di monitoraggio della conformità. Questo programma dovrà includere attività specifiche come audit, ispezioni, interviste ed esami dei documenti.

I nuovi obblighi introdotti paiono già presentare tuttavia alcune criticità che limiteranno l’impatto delle misure introdotte e rischiano di fornire un’immagine incompleta dei reclami relativi ai diritti delle persone con disabilità:

  • Il fatto che il Regolamento proposto preveda regole e obblighi diversi da un lato per i vettori e dall’altro per i gestori delle infrastrutture; nella sua forma attuale, infatti, i gestori delle infrastrutture non dovranno segnalare pubblicamente il numero e la natura delle lamentele relative alle disabilità, a differenza dei vettori in capo ai quali questo obbligo è stato previsto. Tale differenza di trattamento non trova particolari giustificazioni nell’operatività delle due categorie, e rischia pertanto potenzialmente di fornire un’immagine incompleta e distorta dei potenziali reclami che si potrebbero ricevere attinenti la disabilità, non permettendo pertanto un esame approfondito dei motivi agli stessi sottesi e quindi non permettendo di intervenire nelle modalità più adeguate.
  • Il Regolamento proposto, nella sua formulazione attuale, pur introducendo nuovi obblighi in capo alle Autorità Nazionali di controllo, non sembra tuttavia affrontare la principale carenza nel lavoro di applicazione di tali Autorità Nazionali, che viene comunemente ravvisata nella divergenza e spesso limitata disponibilità di risorse, poteri, sanzioni e procedure a loro disposizione. Ad esempio, anche se le Autorità Nazionali di controllo trovano una violazione nell’applicazione dei diritti dei passeggeri, pochi di loro saranno in grado di prendere decisioni vincolanti nei confronti del vettore e lasceranno il passeggero con il processo costoso e lungo di ricerca di rimedio attraverso i tribunali.

Accogliamo con favore che la Commissione abbia approfittato della proposta di modificare disposizioni specifiche relative ai diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta durante i viaggi aerei per obbligare le compagnie aeree a fornire un biglietto extra gratuito ogni volta che obbligano una persona con disabilità a viaggiare accompagnata.

Tuttavia, riteniamo che dovrebbe essere esteso a tutte le persone con disabilità che necessitano di una persona accompagnatrice. Inoltre, questa misura è molto lontana dalla revisione approfondita che abbiamo richiesto: il rifiuto all’imbarco e la limitata responsabilità per apparecchiature di mobilità rotte o danneggiate non sono state affrontate.

Regolamento per viaggi multimodali

Il secondo regolamento presentato è una proposta che mira a stabilire un insieme di diritti per i passeggeri nel contesto dei cd. “viaggi multimodali”, ossia quei viaggi che si verificano quando i passeggeri combinano almeno due modalità di trasporto collettivo per raggiungere una determinata destinazione (ad esempio, un singolo biglietto che include un treno da Roma all’aeroporto di Barcellona e, da lì, un volo verso un paese al di fuori dell’UE).

In casi simili, infatti, allo stato attuale i diritti dei passeggeri non sono ancora garantiti nel caso si verifichino interruzioni, come ritardi o cancellazioni, lungo il percorso. La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione si propone di migliorare la situazione, replicando nel contesto del viaggio multimodale le disposizioni già esistenti nei regolamenti sui diritti dei passeggeri per modalità di trasporto specifiche – ed in particolare:

  • diritto al trasporto;
  • fornitura di assistenza gratuita;
  • istituzione di un unico punto di contatto per richiedere assistenza;
  • accessibilità delle informazioni, responsabilità per apparecchiature di mobilità rotte o danneggiate;
  • diritto all’assistenza in caso di ritardo e cancellazione che tenga conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e mobilità ridotta e istituzione di standard di qualità del servizio.

Quali criticità si ravvisano?

Nonostante i benefici che le novità normative presentate possono portare per i diritti dei passeggeri con disabilità, si ravvisano al tempo stesso alcune criticità nell’attuale formulazione del testo, tra cui:

  1. la portata limitata del regolamento proposto, poiché riguarderà solo lo 0,7% del numero di passeggeri coperti dai regolamenti sui diritti dei passeggeri esistenti.
  2. Il fatto che il livello più alto di protezione si applicherà solo per un tipo specifico di biglietto: il cd. “contratto multimodale singolo” – ovvero quando qualcuno acquista un singolo biglietto che comprende viaggi multipli in diverse modalità di trasporto. Attualmente, questo tipo di contratto è ancora raro e rappresenta solo il 5% del mercato multimodale.

Conclusione

Il nuovo pacchetto sui diritti dei passeggeri include delle proposte interessanti, in grado di portare un impatto positivo per i passeggeri con disabilità, anche se non affrontano adeguatamente le principali preoccupazioni che gli stessi hanno sollevato negli anni, che speriamo possano trovare invece spazio nella revisione del testo durante il percorso per la sua emanazione finale.

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
 
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Nuove proposte normative nell’UE sui diritti dei passeggeri ed il loro impatto sulle persone con disabilitàultima modifica: 2024-03-23T18:35:02+01:00da vitegabry
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