Domanda di aggravamento per i malati oncologici

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A decorrere dal 4 luglio 2009 (L. n. 69/2009), l’interessato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordi,  non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando l’iter di una precedente domanda sia ancora in corso.

L’applicazione di tale norma ha creato molti disagi ai cittadini sia a causa del mancato aggiornamento degli archivi Inps,  sia perchè la nuova disposizione è intervenuta nel periodo  di avvio delle nuove modalità di presentazione delle domande all’Inps.

Nei vari incontri con la Direzione centrale dell’Inps, come Ce.Pa (Centro Unitario Patronati Ias, Inca, Ital e Acli) abbiamo sollevato il problema e spesso siamo riusciti ad ottenere lo  slocco della procedura per consentire legittimamente la presentazione di una nuova domanda o di un aggravamento.

Adesso l’Istituto con un messaggio del 7 ottobre scorso, ha comunicato alle proprie sedi le indicazioni operative per permettere al malato oncologico che abbia già presentato domanda per accertamento dell’invalidità civile di presentare la domanda di aggravamento se:

• non è stato ancora sottoposto a visita presso la Asl  in sede di accertamento sanitario verrà esaminato sia in virtù della domanda precedente sia per l’aggravamento;
• è già stato sottoposto a visita ma evidentemente l’iter sanitario non si è ancora esaurito sarà chiamato a visita entro 15 giorni dalla data della presentazione dell’aggravamento come previsto per  i malti oncologici.

Le sedi del patronato Inca, dislocate su tutto il territorio nazionale (/dovetrovarci.htm), sono a disposizione per fornire ulteriori e più approfondite informazioni.

Domanda di aggravamento per i malati oncologiciultima modifica: 2011-10-19T10:27:50+02:00da vitegabry
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