Archivi giornalieri: 13 aprile 2024

San Martino I

 

San Martino I


Nome: San Martino I
Titolo: Papa e martire
Nascita: 600 circa, Todi
Morte: 16 settembre 665, Chersonea, Crimea
Ricorrenza: 13 aprile
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
La vita di questo martire del dovere, che con ammirabile eroismo bevette fino all’ultima stilla il calice delle amarezze per la difesa della Chiesa, dovette certamente apparir grande ai suoi contemporanei!

Martino nacque a Todi nell’Umbria e studiò a Roma, ove si rese celebre per il suo sapere non meno che per le sue rare doti e virtù. Era appena stato consacrato sacerdote quando Papa Teodoro lo mandò come nunzio a Costantinopoli per tentare il richiamo dei Monoteliti all’unità della fede. Ma morto pochi anni dopo il Papa (649), Martino fu richiamato a Roma a succedergli.

Egli sali sulla Cattedra Apostolica col dolore di aver lasciato l’Oriente in preda alle eresie ed alle più gravi ribellioni. Onde, per prima cosa convocò il Concilio Lateranense, dove espose al venerando consesso la triste situazione e condannò gli eresiarchi principali: il patriarca Sergio, Paolo e Pirro; inoltre mandò un suo nunzio a Costantinopoli.

I Monoteliti anzichè sottomettersi s’accesero maggiormente di rabbia e tosto inviarono a Roma l’eresiarca Olimpio, coll’incarico di uccidere il Pontefice, o almeno di impadronirsi della sua persona.

Non avendo potuto ottenere il loro scopo, ricorsero a mezzi ancor più diabolici, calunniando il santo Pontefice presso l’imperatore, il quale, già infetto di eresia, fu spinto ad assecondare i loro empi disegni. Costante spedì tosto un secondo nucleo di satelliti che con la violenza e con l’inganno riuscirono a legarlo, e nella stessa notte 8 giugno 654, a imbarcarlo per Costantinopoli.

Colà giunto, dopo lungo e dolorissimo viaggio, fra privazioni e crudeli trattamenti, il santo Pontefice provò con irrefragabili ragioni la sua innocenza : ma invano. Costante tentò di costringerlo a sottoscrivere gli editti già condannati, ma il Papa disprezzando la minaccia, l’esilio e la morte stessa, rispose : « Non possumus ». Allora fu dai magistrati vilmente spogliato delle insegne pontificie, incatenato ed esposto all’infamia per le vie della città, mentre i fedeli gemevano. Fu poi messo in prigione per alcuni mesi, finché il 10 marzo del 655 venne deportato definitivamente in Crimea, per attendervi l’esecuzione della sentenza.

Di là il santo Pontefice scriveva : « Vivo fra le angosce dell’esilio, spogliato di tutto, lontano dalla mia sede; sostento il fragile mio corpo con duro pane, ma ciò non mi importa. Prego continuamente Iddio che, per intercessione dei Ss. Pietro e Paolo, tutti rimangano nella vera fede. Confido nella divina misericordia che chiuderà presto la mia mortale carriera… ». Il Signore esaudì la preghiera del santo pontefice, che morì martire del dovere per la difesa della giustizia e della verità, il 16 settembre del 665, dopo 6 anni di dolorosissimo pontificato.

Il suo corpo venne sepolto provvisoriamente in una cappella della B. Vergine, e poco dopo trasferito a Roma.

PRATICA. Ricordiamo che le sofferenze di questa vita, sopportate con pazienza, ci aumentano i meriti.

PREGHIERA. Dio, che ci allieti ogni anno con la solennità del tuo beato Martino Papa e martire, concedi, propizio, che mentre ne celebriamo la festa ci rallegriamo della sua protezione.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Martino I, papa e martire, che condannò nel Sinodo Lateranense l’eresia monotelita; quando poi l’esarca Calliopa per ordine dell’imperatore Costante II assalì la Basilica Lateranense, fu strappato dalla sua sede e condotto a Costantinopoli, dove giacque prigioniero sotto strettissima sorveglianza; fu infine relegato nel Chersoneso, dove, dopo circa due anni, giunse alla fine delle sue tribolazioni e alla corona eterna.

INPS: canale WhatsApp “INPS per tutti”

INPS: canale WhatsApp “INPS per tutti”

L’INPS, con il messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, informa che è operativo il canale INPS per tutti, account WhatsApp ufficiale dell’INPS dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

L’attivazione del canale WhatsApp, che in fase sperimentale ha visto già l’iscrizione di 78.891 utenti, nasce dalla volontà di utilizzare le potenzialità dell’app di messaggistica più diffusa in Italia con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

Il canale “INPS per tutti” propone contenuti attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse, attraverso brevi news, video, link, immagini che saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS).

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni; in particolare:

  • verde per imprese e liberi professionisti,
  • giallo per le informazioni a tema lavoro,
  • arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza,
  • rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità
  • blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

L’iscrizione al canale WhatsApp “INPS per tutti” può avvenire:

  • cliccando sul link di condivisione del canale (https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34, generabile da ciascun iscritto);
  • inquadrando il QR-Code presente in allegato e sui poster affissi  nelle sale dedicate al Ricevimento al pubblico delle sedi territoriali.

  Fonte: INPS

Min.Salute: comunicazioni medico competente – proroga termine di invio dati allegato 3B

Min.Salute: comunicazioni medico competente – proroga termine di invio dati allegato 3B

Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 9463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale al percorso www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

circolare n. 9463 del 27 marzo 2024

Fonte: Min. Salute

Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto

Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto

ll Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Turismo, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, il Decreto 29 febbraio 2024, con le modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

In particolare, le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Fonte: Ministero dell’Interno

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 29 febbraio 2024 

Modalita’ e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attivita’ lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1998,
n. 394,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,  e,  in  particolare,
l'art. 6-quinquies; 
  Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per  lavoro
dei nomadi digitali e dei lavoratori da  remoto,  di  procedere  alla
definizione delle modalita' e  dei  requisiti  per  il  rilascio  del
permesso  di  soggiorno,  nonche'  delle  categorie   di   lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del  relativo  permesso
di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del  richiedente  e  delle
modalita' necessarie per la  verifica  dell'attivita'  lavorativa  da
svolgere; 
  Considerato  che  la  disciplina  degli  ingressi   di   lavoratori
altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla
normativa  vigente  di  cui  agli  articoli  27-quater  («Ingresso  e
soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della  Carta
blu  UE»)  e  27-quinquies  («Ingresso  e  soggiorno  nell'ambito  di
trasferimenti intra-societari») del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  fissa  le  modalita'  e  i  requisiti  per
l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  nonche'  le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare
del relativo permesso di soggiorno e definisce  i  limiti  minimi  di
reddito del richiedente e le modalita'  necessarie  per  la  verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  di  seguito  indicati
come  stranieri,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente
qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che
consentono  di  lavorare  da  remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta  salva
l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati
dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero», di  seguito  «Testo  unico»,  nel  caso  in  cui  i
lavoratori  di  cui  al  presente  comma,  primo  periodo,  intendano
svolgere l'attivita'  in  Italia,  l'ingresso  e  il  soggiorno,  per
periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle
quote  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico.  Ai  fini
dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta  giorni
e' comunque necessario il  rilascio  del  visto  di  ingresso  e  del
permesso di soggiorno di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1) «cittadino di un Paese  terzo»,  chiunque  non  sia  cittadino
dell'Unione  ai  sensi  dell'art.  20,  paragrafo  1,  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    2)  «attivita'  lavorativa  altamente  qualificata»,  l'attivita'
svolta dallo straniero in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.
27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro
autonomo  attraverso  l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   che
consentono di lavorare da remoto; 
    4)  «lavoratore  da  remoto»,  lo   straniero   che,   attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che  consentono  di  lavorare  da
remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato  o  di  collaborazione
secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    5) «impresa  anche  non  residente  nel  territorio  dello  Stato
italiano»,  il  datore  di  lavoro  o  il  committente  che  esercita
professionalmente una attivita' economica organizzata al  fine  della
produzione o dello scambio di beni o di servizi  avente  sede  legale
anche al di fuori del territorio dello Stato italiano. 
                               Art. 3 
 
           Requisiti per il rilascio del visto di ingresso 
                     e del permesso di soggiorno 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo
unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui  all'art.  1,
del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che: 
    a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
lecite non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 
    b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e
ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il
periodo del soggiorno; 
    c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle
modalita' di sistemazione alloggiativa; 
    d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi
nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade
digitale o lavoratore da remoto; 
    e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la
relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di
uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il
nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto
il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 
  4. Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se  il
datore di lavoro o committente residente nel territorio  dello  Stato
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, il richiedente e'  tenuto  a
presentare,  all'atto  della  domanda  di  visto   presso   l'ufficio
diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta  dal
datore di lavoro, corredata da copia di documento  di  riconoscimento
in corso di validita',  che  attesti  l'assenza  di  condanne  a  suo
carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma
5-bis, del  testo  unico.  L'ufficio  diplomatico-consolare  effettua
verifiche a campione sulle dichiarazioni di  cui  al  primo  periodo,
anche mediante la questura competente. 
                               Art. 4 
 
Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  in  favore  dei
  nomadi  digitali  e  dei  lavoratori  da  remoto  non  appartenenti
  all'Unione europea e ai loro familiari 
 
  1. Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui  all'art.
3, del presente  decreto  e'  rilasciato  il  permesso  di  soggiorno
secondo  le  modalita'  previste  nel  testo  unico  e  nel  relativo
regolamento di attuazione. 
  2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla
questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto
giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato,  ed  e'
rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata,  di  cui
all'art. 5, comma 8, del citato testo unico. 
  3. Il permesso di soggiorno di cui al  comma  2  reca  la  dicitura
«nomade digitale -  lavoratore  da  remoto»,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se
permangono le condizioni e i requisiti che  ne  hanno  consentito  il
rilascio. Si applica l'art. 5,  comma  2-ter,  del  testo  unico.  Lo
straniero deve esibire la documentazione presentata al momento  della
richiesta  del  visto  vidimata  dalla   rappresentanza   diplomatica
consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno. 
  4.  Il  permesso  di  soggiorno  non  e'  rilasciato  o,  se   gia'
rilasciato, e'  revocato  qualora  vengano  meno  i  requisiti  o  le
condizioni di cui  al  presente  decreto  ovvero  quando  manchino  o
vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico.  Il
permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non
sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo
vigenti nell'ordinamento nazionale. 
  5. Il permesso di  soggiorno  non  e'  rilasciato  e  il  visto  di
ingresso e' revocato, se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla
questura  competente,  il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato
condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,
comma 5-bis, del testo unico. 
  6. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 2, del presente  decreto
e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui  all'art.  29,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni
previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e
6, di durata pari a quello del lavoratore. 
  7. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di lavoro  o  collaborazione,  anche
con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del
lavoro per le verifiche di competenza. 
                               Art. 5 
 
Modalita'  per  la  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni   di
  carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. La questura comunica il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,
trasmettendo copia del contratto di  lavoro  o  collaborazione,  alle
competenti sedi territoriali dell'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro
per le verifiche di competenza. 
  2. Nei confronti  degli  stranieri  di  cui  al  presente  decreto,
soggetti  alla  legislazione  sociale  di  un  Paese  terzo,  trovano
applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese  terzo
interessato. 
  3. In  assenza  di  tali  convenzioni,  si  applica  la  disciplina
previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in
relazione alla durata del permesso di soggiorno. 
                               Art. 6 
 
      Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni 
       di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale 
 
  1. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto,  non  appartenenti
all'Unione europea, di cui al presente  decreto,  il  codice  fiscale
viene generato e comunicato dalla questura in sede  di  rilascio  del
permesso  di  soggiorno  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  2. I nomadi  digitali  richiedono  altresi'  l'attribuzione  di  un
numero  di  partita  iva  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'  comunicato  dalla
questura, con modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate. 
  4. Ai fini  della  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento  nazionale,  si  applicano
gli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli  51  e  seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  5. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di
carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, l'Agenzia delle
entrate  ne  da'  comunicazione,  con  modalita'  telematiche,   alla
questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno. 
                               Art. 7 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. 
    Roma, 29 febbraio 2024 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                       Il Ministro del turismo 
                         Santanche' 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 862
 

Min.Lavoro: settore della distribuzione – aggiornato il costo medio orario del lavoro

Min.Lavoro: settore della distribuzione – aggiornato il costo medio orario del lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha adottato il Decreto Direttoriale n. 23 del 4 aprile 2024, concernente la determinazione costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, è aggiornato a decorrere dai mesi di gennaio e marzo 2024 e gennaio e dicembre 2025.

Fonte: Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Min.Lavoro: rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la data di apertura del sito dedicato alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Tale rapporto, per il biennio 2022-2023, potrà essere redatto, sul sito https://servizi.lavoro.gov.itdal 3 giugno al 15 luglio 2024.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

Fonte: Ministero del Lavoro

NEWSLETTER LAVORO n. 1128 – 11 aprile 2024

NEWSLETTER LAVORO

n. 1128 – 11 aprile 2024

(notizie dal 4 al 10 aprile 2024)

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Min.Lavoro: rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la data di apertura del sito dedicato alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Ministeri

Min.Lavoro: settore della distribuzione – aggiornato il costo medio orario del lavoro

Il Ministero del Lavoro ha adottato il Decreto Direttoriale n. 23 del 4 aprile 2024, concernente la determinazione costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, è aggiornato a decorrere dai mesi di gennaio e marzo 2024 e gennaio e dicembre 2025.

Min.Interno: stranieri altamente qualificati e lavoro da remoto

ll Ministero dell’Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, il Decreto 29 febbraio 2024, con le modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

Min.Salute: comunicazioni medico competente – proroga termine di invio dati allegato 3B

Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 9463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

Min.Lavoro: Assegno di inclusione – tempistiche primo incontro con i servizi sociali

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 6062 del 28 marzo 2024, con la quale stabilisce che, in fase di prima attuazione e solo per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del PAD.

Editoria

WKI: In uscita – MANUALE SICUREZZA

di Andrea Rotella

Giunto alla IX edizione, il manuale è ormai un punto di riferimento per un vasto pubblico di soggetti interessati – dai datori di lavoro ai responsabili sicurezza, dagli ispettori del lavoro ai medici competenti fino ai professionisti tecnici quali ingegneri, arichitetti, ecc. – grazie alla completezza della trattazione e all’approccio normo-tecnico con un taglio fortemente pratico. Il manuale è suddiviso in tre parti:

– Parte I è organizzata riprendendo la struttura del T.U. Sicurezza sul lavoro. L’approccio è tecnico, volto alla descrizione delle tematiche, alla loro disamina e alla ricerca delle soluzioni. E’ presente comunque anche l’analisi degli articoli delle norme meritevoli di attenzione.
– Parte II affronta “ulteriori” argomenti rispetto al D.Lgs. n. 81/2008, generalmente disciplinati da altre norme, ancora una volta affrontati nei loro aspetti tecnici.
– Parte III è, infine, dedicata alla risoluzione di casistiche reali (o realistiche) derivanti direttamente dall’esperienza lavorativa degli autori. Si tratta di esempi svolti, dettagliatamente, di alcune tra le principali problematiche che il consulente si trova ad affrontare nella pratica lavorativa.

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Min.Lavoro: Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro!

Il Ministero del Lavoro ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul valore e sui vantaggi del lavoro regolare, in contrapposizione al disvalore sociale prodotto dal lavoro irregolare.

Enti

INPS: Lavoratori dello spettacolo – regime contributivo dal 1° gennaio 2024

L’INPS, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, illustra il regime contributivo (introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024, con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) relativo all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

INPS: NASpI e DIS-COLL – le nuove soglie di reddito da lavoro compatibili

L’INPS, con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, riepiloga i limiti reddituali riferiti al 2023 e al 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

INPS: canale WhatsApp “INPS per tutti”

L’INPS, con il messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, informa che è operativo il canale INPS per tutti, account WhatsApp ufficiale dell’INPS dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

INPS: SIISL – l’Intelligenza Artificiale a supporto dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro

L’INPS, con il messaggio n. 1358 del 5 aprile 2024, ha implementato nell’ambito della piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, istituita presso il Ministero del lavoro, un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale per favorire l’incontro ottimale tra domanda e offerta di lavoro.

Formazione

IPSOA: Master online – Ispezioni del lavoro – Accertamenti, poteri degli ispettori e tutele per l’azienda

Online dal 20 al 28 maggio 2024 (4 incontri live)

Accreditato per CDL (20 cfp) e iscritti ODCEC (32 cfp)

Gli obiettivi del Master:
– Acquisire gli strumenti per affrontare un’ispezione sul lavoro
– Conoscere i poteri e le prerogative del personale ispettivo
– Verificare l’applicazione corretta delle norme in materia legislazione sociale e di salute e sicurezza
– Conoscere l’orientamento degli organi ispettivi alla luce delle novità legislative
– Trovare soluzioni rispetto alle eventuali criticità presenti sul luogo di lavoro

SCONTO 20% fino al 22 aprile: € 472 + IVA anziché € 590 + IVA

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INPS: Lavoratori marittimi – calcolo della malattia

L’INPS, con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024, fornisce le istruzioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi e si illustra il relativo flusso di processo.

INPS: assetto delle contribuzioni minori dovute dalle aziende speciali

L’INPS, con la circolare n. 53 del 3 aprile 2024, provvede a una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 (non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. Inoltre, si forniscono indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali.

CNDCEC: segnalate le criticità del Decreto Agevolazioni fiscali

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inviato, in data 2 aprile 2024, una lettera al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, richiedendo di rivedere “alcune rilevanti criticità” presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.

Giurisprudenza

Cassazione: illegittimità della somministrazione altamente reiterata

sentenza n. 6898/2024

Cassazione: pausa retribuita durante l’orario di lavoro

ordinanza n. 8626 del 1° aprile 2024

Formazione

Fondazione Marco Biagi: seminari in materia di lavoro

La Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, organizza, per il mese di aprile, due seminari in materia di lavoro.
La partecipazione è libera e potrà avvenire sia in presenza, presso la sede della Fondazione Marco Biagi, che in streaming tramite la piattaforma Teams.  

venerdì 12 aprile, dalle ore 9.30
“La certificazione dei contratti di lavoro in ambienti confinati e sospetti di inquinamento (D.P.R. n. 177/2011): criticità applicative alla luce delle Note dell’INL nn. 694 e 1937 del 2024”

venerdì 19 aprile, dalle ore 14.30
“Le posizioni di garanzia datoriale alla prova dell’intelligenza artificiale”

Cassazione: piano formativo dell’apprendistato in forma scritta

sentenza n. 6704 del 13 marzo 2024

Cassazione: dimissioni del lavoratore e rinunzia aziendale al periodo di preavviso

ordinanza n. 7203 del 18 marzo 2024

Approfondimenti

Articolo: Patente a punti nei cantieri temporanei e mobili dell’edilizia

approfondimento di Eufranio Massi

Ipsoa Quotidiano: Maxisanzione per lavoro nero: come si applica e quali sono i nuovi importi

approfondimento di Vitantonio Lippolis

Editoria

WKI: Nuovissimo – Lavoro e Previdenza 2024

Il manuale della “collana IPSOA In Pratica” analizza il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi dalla costituzione all’estinzione, attraversando i vari momenti gestionali che lo contraddistinguono quali, ad esempio, la malattia, gli infortuni, la maternità. Esamina le varie tipologie di contratti lavoro, anche i regimi particolari, gli aspetti economici e previdenziali quali la retribuzione, il welfare aziendale, gli obblighi contributivi, assicurativi e pensionistici, le prestazioni di sostegno al reddito, le condizioni di igiene e sicurezza, la privacy, per concludersi con gli aspetti legati alla cessazione del rapporto, al contenzioso e all’apparato sanzionatorio.

Completano il volume gli adempimenti e le formule relativi alla costituzione del rapporto, ai contratti, alla gestione, alle prestazioni, alla cessazione e al contenzioso e le tabelle retributive.

Aggiornato con le ultime novità della Legge di Bilancio, i primi decreti attuativi della Riforma fiscale e del Decreto Milleproroghe, le ultime circolari INPS.

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Articolo: CCNL Terziario: Guida alle nuove Causali per i Contratti a Termine

approfondimento di Eufranio Massi

Articolo: Le nuove assunzioni agevolate per il 2024

approfondimento di Eufranio Massi per la rivista “Il Mondo del consulente”.

Ebook: Guida Facile agli Incentivi Lavoro 2024

approfondimento a cura di NEXUM Stp