Archivi giornalieri: 3 aprile 2024

Bonus casalinghe 2024: pensioni e sussidi, cosa spetta

Bonus casalinghe 2024: pensioni e sussidi, cosa spetta

Come funzionano i Bonus per casalinghe 2024? Scopriamolo insieme.

Tabella dei Bonus per casalinghe 2024

Ecco una tabella riepilogativa delle varie forme di assistenza e Bonus per casalinghe 2024.

Servizio Ente Descrizione Condizioni Note
Assicurazione infortuni domestici INAIL Polizza obbligatoria per chi svolge attività domestiche, costo annuo 24,00 euro. 18-67 anni, attività domestica non retribuita, pagamento tramite PagoPa. Esenzioni per redditi bassi, sanzioni per mancata copertura.
Fondo pensione casalinghe INPS Contributo volontario per diritti pensionistici di casalinghe/i, minimo annuo 309,84 euro. 16-65 anni non occupati/pensionati, pagamenti tramite portale INPS. Scelta volontaria, esclusi beneficiari pensione di reversibilità.
Assegno Unico INPS Contributo mensile per famiglie con figli a carico fino a 21 anni, max 189 euro per figlio. Figli a carico minori di 21 anni, varia secondo reddito familiare. Nessun requisito ISEE, maggiorazioni per famiglie numerose/disabili.
Bonus mamme disoccupate INPS 2.020,85 euro euro per neo-mamme disoccupate o senza maternità, raddoppia per parto gemellare. ISEE del nucleo familiare non oltre 20.221,13 euro. Gestione domande da parte dei comuni, anche chiamato Bonus gemelli.

 
Tabella dei Bonus per casalinghe 2024

Come funzionano i Bonus per casalinghe 2024

Assicurazione infortuni domestici

L’INAIL, tramite la legge n. 493/1999, ha introdotto una polizza assicurativa per gli infortuni domestici destinata proprio alle casalinghe. Questa assicurazione ha un costo annuale di 24,00 euro, il quale deve essere saldato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento può essere effettuato tramite il sistema PagoPa, sia online che presso istituzioni accreditate come banche, poste, supermercati e tabaccai. Sono idonei a ricevere il contributo gli individui che:

  • Hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • Forniscono servizi domestici gratuitamente, occupandosi della cura della casa e dei familiari;
  • Non sono impiegati in relazioni di subordinazione lavorativa;
  • Svolgono attività domestiche in maniera regolare ed esclusiva.

È importante sottolineare che la sottoscrizione a questa polizza è obbligatoria per chi ne ha diritto e la mancata adesione può comportare sanzioni da parte dell’INAIL. La multa varia a seconda del periodo di mancata copertura ma non può eccedere 24,00 euro.

Sono esentati dal pagamento coloro che:

  • Dispongono di un reddito personale annuo lordo inferiore a 4.648,11 euro;
  • Appartengono a famiglie con un reddito lordo annuo non superiore a 9.296,22 euro.
 

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Fondo pensione casalinghe

Anche se la figura della casalinga non è riconosciuta come professione ufficiale dall’ordinamento italiano, diversi decreti e sentenze dagli anni ’60 hanno cercato di offrire protezione a chi si dedica a queste attività domestiche.

Per esempio, è stata riconosciuta l’equiparazione dell’impegno casalingo a quello lavorativo per quanto riguarda i diritti pensionistici, attraverso la creazione del Fondo pensione casalinghe gestito dall’INPS.

Così, benché non godano della stessa tutela dei lavoratori in senso stretto, le casalinghe possono contribuire volontariamente all’INPS per accedere alla pensione di vecchiaia.


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In foto il sito dell’INPS.

Nello specifico, sia casalinghe che casalinghi hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni con almeno 5 anni di contributi. Questo versamento contributivo rimane però una scelta volontaria, non obbligatoria.

Il contributo è aperto a persone di ogni sesso, dai 16 ai 65 anni, a condizione che non siano già occupati o pensionati. Sono però esclusi i beneficiari della pensione di reversibilità.

Il contributo annuo minimo è fissato a 309,84 euro; importi inferiori non consentono il riconoscimento dell’anno contributivo. I pagamenti devono essere effettuati tramite il portale dei pagamenti INPS.

 

Assegno Unico

L’Assegno Unico è un contributo mensile erogato dall’INPS e destinato a tutti, indipendentemente dal reddito o dall’occupazione. Il criterio fondamentale per riceverlo è la presenza di figli a carico minori di 21 anni all’interno del nucleo familiare. Di conseguenza, una casalinga con figli può tranquillamente richiedere la prestazione.

Questo sostegno non prevede requisiti ISEE per l’accesso, tuttavia la quantità del beneficio varia a seconda del reddito familiare, assicurando somme maggiori ai redditi più bassi. In dettaglio, l’importo massimo raggiunge circa 199 euro per figlio, mentre per i nuclei con un ISEE superiore ai 40.000 euro l’importo minimo scende a 57 euro.

Sono previste ulteriori maggiorazioni per le famiglie numerose, quelle con membri disabili o con bambini al di sotto di un anno di età.

Per consultare gli importi aggiornati al 2024 e conoscere le nuove maggiorazioni, è possibile consultare il nostro articolo dedicato agli importi dell’Assegno unico.

 

Bonus mamme disoccupate

Il Bonus mamme disoccupate, noto anche come Assegno di maternità dei comuni, è un aiuto finanziario fornito dall’INPS. Tuttavia, la gestione delle domande è affidata ai singoli comuni, che possono avere procedure specifiche per la presentazione delle richieste.

Questo beneficio è destinato alle neo-mamme che non sono inserite nel mercato del lavoro, nonché alle lavoratrici che non possono accedere ai benefici della maternità, a condizione che l’ISEE del nucleo familiare non ecceda i 20.221,13 euro.

L’importo erogato è di 2.020,85 euro e viene raddoppiato in caso di parto gemellare, ragion per cui talvolta viene definito anche come Bonus gemelli.

FAQ: Domande frequenti sui bonus 2024

Quali documenti o informazioni sono necessari per richiedere i bonus 2024?

I documenti o le informazioni necessari per richiedere i bonus dipendono dalle specifiche richieste di ciascuna agevolazione. Potrebbe essere richiesto di fornire documenti come attestazione ISEEdichiarazione dei redditi, documenti di identità, documentazione fiscale o altri requisiti specifici. È importante leggere attentamente le linee guida e le istruzioni fornite per ciascun bonus per conoscere i documenti o le informazioni necessari per la richiesta.

Qual è la scadenza per richiedere i bonus 2024?

La scadenza per richiedere i bonus di gennaio 2024 può variare a seconda del bonus stesso. Alcuni bonus possono avere una data di scadenza specifica, mentre altri potrebbero avere un periodo di richiesta più esteso. È consigliabile verificare le informazioni aggiornate sulle scadenze dei bonus specifici presso le autorità competenti o dalle fonti ufficiali.

Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sugli ultimi bonus disponibili, a chi spettano e come ottenerli:

Pensione Anticipata Flessibile, Stop al cumulo per il personale medico e sanitario

Pensione Anticipata Flessibile, Stop al cumulo per il personale medico e sanitario

I chiarimenti in un documento dell’Inps che recepisce la novella contenuta nel cd. «decreto milleproroghe 2024». Dal 1° gennaio 2024 viene meno la deroga che consentiva la cumulabilità degli incarichi da lavoro autonomo e co.co.co con la pensione «quota 100», «quota 102» e «quota 103».

Stop dal 1° gennaio 2024 alla cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo e co.co.co per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1259/2024 in cui spiega che il differimento al 31 dicembre 2024 del conferimento dei relativi incarichi di lavoro autonomo previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 non deroga, a differenza del passato, alla regola dell’incumulabilità della pensione «quota 100», «quota 102» e «quota 103» con i relativi redditi percepiti.

Incarichi di lavoro autonomo

Per fare fronte all’emergenza da COVID-19, a decorrere dal 30 aprile 2020, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

Per incentivare l’accettazione degli incarichi era stata introdotta una deroga al regime di incumulabilità dei redditi con la pensione anticipata flessibile (Quota 100Quota 102 e Quota 103). L’articolo 36, co. 4-bis del dl n. 73/2022 (cd. «decreto semplificazioni») ha mantenuto questo regime sino al 31 dicembre 2023.

Proroga 2024

L’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto Milleproroghe 2024), entrato in vigore il 31 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 ha previsto un ulteriore differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 senza, tuttavia, rinnovare anche la deroga al regime di incumulabilità dei redditi con la «pensione anticipata flessibile».

Pertanto, spiega l’Inps, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i seguenti trattamenti pensionistici

  • pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);
  • pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;
  • pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

In sostanza i redditi percepiti nel 2024 determineranno la sospensione della pensione per l’annualità 2024 salvo la loro erogazione non avvenga dopo il compimento dell’età pensionabile, cioè 67 anni.

Documenti: Messaggio Inps 1259/2024

 

Pagamento della pensione all’estero

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Pagamento della pensione all’estero

Informazioni che riguardano il pagamento delle pensioni che l’INPS effettua all’estero. Per il pagamento l’INPS si avvale di una banca che viene individuata a seguito dello svolgimento di una gara comunitaria.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2024

L’INPS paga pensioni all’estero in circa 160 paesi. Nel 2023 le pensioni pagate all’estero sono state oltre 310mila, per un importo complessivo di circa 1.600 milioni di euro.

Le pensioni pagate all’estero rappresentano il 2,3% del totale delle pensioni erogate dall’Istituto.

L’INPS paga all’estero sia pensioni in regime nazionale, liquidate sulla base di soli periodi assicurativi italiani, che pensioni in regime internazionale, liquidate totalizzando i periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in Paesi dell’Unione europea/SEE/Svizzera o in Paesi extracomunitari che hanno stipulato con l’Italia Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Le pensioni in regime internazionale sono circa 680mila, di cui il 36% pagate all’estero, per un importo di circa 562 milioni di euro.

Come funziona

Per il pagamento delle pensioni all’estero, l’INPS si avvale di una banca che viene individuata a seguito dello svolgimento di una gara comunitaria, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di appalti pubblici.

Leggi di più Come funziona

Pagamenti con accredito su conto corrente

Il pensionato può aprire un conto corrente presso qualunque sportello bancario localizzato sia all’estero che in Italia e comunicarne i dati alla sede INPS che gestisce la sua pensione e alla banca che gestisce i pagamenti, al fine di avere l’accredito diretto delle proprie mensilità.

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Riscossione in contanti

Il pensionato può riscuotere la pensione in contanti allo sportello presso i partner locali della banca che gestisce i pagamenti. Nella maggior parte dei paesi, il pagamento viene localizzato presso agenzie Western Union.

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Servizio di assistenza di Citibank N.A. per pensionati INPS

Il servizio di assistenza di Citibank N.A. può essere contattato:

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Comunicato stampa

Messaggi 

  • Messaggio 16 novembre 2023, n. 4071
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025
  • Messaggio 12 settembre 2023, n. 3183
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024. Seconda fase
  • Messaggio 23 febbraio 2023, n. 794
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024
  • Messaggio 6 settembre 2022, n. 3286
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023. Seconda fase
  • Messaggio 1° giugno 2022, n. 2302
    Pagamento delle pensioni all’estero. Differimento per cause belliche dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti in Ucraina
  • Messaggio 24 dicembre 2021, n. 4659
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023
  • Messaggio 13 maggio 2021, n. 1917
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per l’anno 2021
  • Messaggio 20 gennaio 2021, n. 225
    Pagamento delle prestazioni all’estero. Accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021. Nuova calendarizzazione delle campagne di accertamento dell’esistenza in vita di cui al messaggio 11 agosto 2020, n. 3102
  • Messaggio 11 agosto 2020, n. 3102
    Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2020 e 2021
  • Messaggio 30 marzo 2020, n. 1418
    Pagamento delle pensioni all’estero: prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita riferita agli anni 2019 e 2020. Provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19
  • Messaggio 19 marzo 2020, n. 1249
    Pagamento delle pensioni all’estero: sospensione dell’avvio della seconda fase, riferita agli anni 2019 e 2020, della verifica generalizzata dell’esistenza in vita, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19

Circolari, Messaggi e Normativa

 
 

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Tabella risultati
Oggetto
Numero
Data Pubblicazione
Piano operativo per l’attuazione delle Linee Guida in materia di “Politica della Parità di Genere in INPS” Messaggio
1307
29/03/2024
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019, modificato dal D.I. del 29 settembre 2023. Modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI Messaggio
1281
28/03/2024
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali”, avvio fase di sperimentazione Messaggio
1277
27/03/2024
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Piattaforma “OMNIA IS”. Rilascio del servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni Messaggio
1274
27/03/2024
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 2. Aggiornamento video-guida personalizzata e interattiva per i destinatari di verbali sanitari di invalidità civile e sordità. Estensione della platea di utenti destinatari Messaggio
1271
27/03/2024
Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici. Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” Messaggio
1259
27/03/2024
Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015, e Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024 Circolare
52
27/03/2024
Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà. Dichiarazione fruito. Aggiornamento del file .csv Messaggio
1232
25/03/2024
Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai  commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità Circolare
50
25/03/2024
Determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive Circolare
49
25/03/2024

Pensioni, coefficiente per il calcolo degli importi aggiornato: come la rivalutazione cambia gli assegni con decorrenza dal 2024

Pensioni, coefficiente per il calcolo degli importi aggiornato: come la rivalutazione cambia gli assegni con decorrenza dal 2024

 

 

Pensioni. L’Inps ha aggiornato i coefficienti per calcolare l’importo degli assegni con decorrenza dal 2024. L’ente previdenziale ha infatti recepito l’aumento del 5,4% che deriva dalla rivalutazione delle retribuzioni in base al costo della vita.

Pensioni, quota 96,7: cos’è e chi può fare domanda entro il 1° maggio. Le istruzioni Inps per l’uscita a 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi

Pensioni, coefficienti per il calcolo aggiornati

L’aggiornamento dei coefficienti (come da messaggio Inps n. 840 del 2024), interessa il modo con cui vengono calcolate le pensioni. Servono infatti definire la media delle retribuzioni percepite, che determinano sull’ammontare delle pensioni.

 

 

Calcolo retributivo

È una componente essenziale nel sistema pensionistico per chi ha accumulato anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995. Ufficialmente abbandonata dal 1° gennaio 2012, questa modalità continua a essere utilizzata per calcolare le quote pensionistiche relative ai periodi lavorativi precedenti. Due elementi principali su cui si basa il calcolo:

 
  • Il numero degli anni di contribuzione
  • La media delle retribuzioni lorde aggiornate, riferite agli ultimi anni di attività lavorativa.

La prestazione pensionistica si calcola come il 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione. Con 25 anni di contributi, si ottiene il 50% della media degli ultimi stipendi; con 35 anni il diritto sale al 70%;

con 40 anni di contributi, si tocca quota 80%.

 

Quote rendita

La rendita pensionistica si compone di due parti distinte, denominate quota A e quota B:

  1. Quota A: riguarda le anzianità contributive accumulate fino al 31 dicembre 1992.
  2. Quota B: copre il periodo dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2011 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, o fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva meno di 18 anni di contributi.

Per i lavoratori dipendenti, la base pensionabile della quota A deriva dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni prima della pensione. Per la quota B, invece, si calcola dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni se il lavoratore ha almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, o dalla media degli ultimi cinque anni di retribuzione più quelle percepite dal 1° gennaio 1993 fino alla pensione, se i contributi sono inferiori a 15 anni.

 

 

Rivalutazione

A partire dal 1° gennaio 2024, l’adeguamento all’inflazione è pari a +5,4% per le pensioni. Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022. 

Il decreto ministeriale lavoro – economia, ha mantenuto, per l’anno 2024 le sei fasce di perequazione (va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo), in base alle quali la rivalutazione piena al 100% è riconosciuta solo alle pensioni con un importi mensili (fino 2.271,56 euro lordi) pari a 4 volte superiori al trattamento il minimo INPS dell’anno 2023 pari a 567,94 euro. La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per le quali viene fissata l’aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.

 

Esempi

Con l’anticipo della rivalutazione del 5,40%, un assegno il cui importo mensile ammontava 3.715,30 euro lordi, fascia di reddito tra 6 e 8 volte all’inizio del 2024, è aumentato di 94,29 euro lordi, l’importo dell’assegno raggiunge una cifra mensile 3.809,59 euro lordi.

 
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Pensioni, coefficiente per il calcolo degli importi aggiornato: come la rivalutazione cambia gli assegni con decorrenza dal 2024 © – licenza temporanea –

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Fondi PNRR: servizi e progetti INPS

Fondi PNRR: servizi e progetti INPS

Le prestazioni e i servizi dell’Istituto ridisegnati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Pubblicazione: 2 aprile 2024

Per l’Istituto, l’esperienza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta permettendo non solo di semplificare e velocizzare l’esperienza utente, ma ha portato a sperimentare e a definire una particolarissima metodologia di governo dell’innovazione, che l’INPS ha reso strutturale attraverso l’adozione dei “Piani di evoluzione dei servizi”.

Ai seguenti link il dettaglio delle prestazioni e dei servizi ridisegnati grazie ai fondi assegnati dal PNRR:

San Riccardo di Chichester

 

San Riccardo di Chichester


Nome: San Riccardo di Chichester
Titolo: Vescovo
Nascita: 1197, Wych,Worcestershire
Morte: 3 aprile 1253, Dover
Ricorrenza: 3 aprile
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
Canonizzazione:
22 gennaio 1262, Roma, papa Urbano IV

 

Riccardo fu educato da Roberto Grossatesta e Edmondo ad Oxford. Successivamente si trasferì a Parigi e poi a Bologna, dove studiò diritto.

Nel 1235 ritornò ad Oxford e divenne rettore dell’università. Nominato cancelliere da Edmondo di Abingdon, arcivescovo di Centerbury, partecipò agli sforzi di questo per riformare il clero e difendere la chiesa dalle ingerenze del potere reale.

Nel 1240, alla morte di Edmondo, decise di farsi prete, dopo aver studiato per due anni teologia presso i domenicani di Orleans. Ritornò in Inghilterra nel 1242 e divenne curato di una parrocchia del Kent. In seguito ritornò ad essere cancelliere dell’arcivescovo di Centerbury.

Nel 1244 fu eletto vescovo di Chichester, ma il re Enrico III, che appoggiava un candidato più docile, gli proibì di occupare la cattedra episcopale. Il papa Innocenzo IV lo consacrò vescovo a Lione nel 1245.

Di ritorno in Inghilterra riuscì ad ottenere la sua diocesi, ma dovette vivere in povertà in un presbiterio di campagna, dal momento che il re gli aveva confiscato tutte le rendite, che gli furono però restituite nel 1247.

Nel 1253 predicò con grande successo la crociata. Fu canonizzato nel 1262 da Urbano V. I suoi resti vennero traslati nel 1276 nella cattedrale di Chichester, alla presenza del re Edoardo I. Il culto sopravvisse sino alla riforma.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Cichester in Inghilterra, san Riccardo, vescovo, che, esiliato dal re Enrico III e restituito poi alla sua sede, si dimostrò prodigo nel donare ai poveri.