Indennità di disoccupazione

Indennità di disoccupazione DIS-COLL 2017 fino al 30 giugno

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Circolare INPS numero 89 del 23 maggio 2017 contenente le istruzioni operative sulla indennità di disoccupazione DIS-COLL 2017 fino al 30 giugno 2017.

L’INPS ha rilasciato qualche giorno fa la circolare 89 del 23 maggio 2017 con le istruzioni operative sulla indennità di disoccupazione DIS-COLL 2017 fino al 30 giugno 2017.

Con questa circolare l’INPS recepisce le novità introdotte dal decreto milleporoghe 2017 D.l. 244/2016 recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” così convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Il milleproroghe ha di fatto esteso l’indennità di disoccupazione DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (DIS-COLL), agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

 

Come ricorderanno i nostri lettori in un primo momento il milleproroghe 2017 non aveva non aveva previsto la proroga dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL 2017.

Si era avuta quindi una lacuna normativa, cosicchè l’INPS era intervenuto dichiarando che le DIS-COLL potevano essere pagate solo per gli eventi intervenuti entro il 31 dicembre 2016.

Leggi anche: Addio al sussidio di disoccupazione per i collaboratori nel 2017?

In fase di conversione del milleproroghe, è stata invece inserita anche la proroga per questa importante indennità di disoccupazione che riguarda i collaboratori CO.CO.CO. e i CO.CO.PRO., nell’attesa comunque che questa misura sia resa strutturale, senza la necessità di proroghe annuali.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL 2017

Con la presente circolare l’INPS precisa che per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati tra il 1° gennaio 2017 e il 23 maggio 2017, gli interessati hanno 68 giorni di tempo per la presentazione la domanda a decorre dal 23 maggio 2017.

I soggetti interessati che hanno già inoltrato la domanda prima dell’emanazione della presente circolare non devono presentare nuovamente la richiesta.

DIS-COLL 2017, a chi spetta

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.), anche a progetto (CO.CO.PRO.), che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

La DIS-COLL non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • amministratori, sindaci o revisori di società;
  • titolari di partita IVA;
  • assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.

Come fare domanda DIS-COLL 2017

La domanda va presentata entro 68 giorni dall’evento di disoccupazione involontaria:

  • online all’INPS attraverso il servizio dedicato nell’area del cittadino con PIN Dispositivo.
  • tramite Contact center al numero 803 164 gratuito da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile a pagamento;
  • tramite patronato.

Prima di presentare la domanda il soggetto dovrà rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID Online) sul sito dell’ANPAL oppure tramite i Centri per l’Impiego. La DID online può essere resa anche solo presentando domanda di DIS-COLL, sarà poi l’INPS ha inoltrare la dichiarazione all’ANPAL.

Il disoccupato in DIS-COLL è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni, per la stipula del patto di servizio personalizzato.

L’indennità di disoccupazione viene pagata mediante:

  • conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

In caso di richiesta di pagamento conto corrente bancario o postale o libretto postale la domanda dovrà essere corredata dal modello SR163 per la certificazione dell’IBAN.

Indennità di disoccupazioneultima modifica: 2017-05-27T09:05:02+02:00da vitegabry
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