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Archivi giornalieri: 26 maggio 2017
Tribunale Milano
Tribunale Milano: licenziamento non valido per nullità del Periodo di Prova
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Il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza* con la quale stabilisce non valido il licenziamento nel caso in cui sia intimato per mancato superamento del periodo di prova, se questo è un mero richiamo alla previsione contrattuale del livello assegnato.
La motivazione del giudice poggia sull’errore e la modalità poste nell’introduzione della clausola del periodo di prova, tale che il licenziamento intimato non possa rientrare nel recesso ad nutum dell’Art. 2096 c.c., ma in un licenziamento ordinario che necessità di giustificato motivo o giusta causa.
La stessa Cassazione (13498/2003 e 17045/2005) aveva sostenuto che tale licenziamento sia possibile solo quando siano chiaramente identificate le mansioni del lavoratore.
Periodo di prova art. 2096 c.c.
Il periodo di prova enunciato all’Art. 2096 c.c. prevede l’introduzione, nel rispetto delle tempistiche previste dal C.C.N.L. applicato in Azienda e relativo alla qualifica, livello e mansioni del lavoratore, di una clausola che possa dar modo alle parti di “sperimentare il rapporto di lavoro”, dando al Datore di lavoro la possibilità di conoscere il nuovo dipendente caratterialmente e professionalmente, mentre quest’ultimo potrà verificare l’ambiente e le condizioni di lavoro proposte in contratto.
Durante tale periodo, le Parti sono libere di recedere in qualsiasi momento, poiché non si è ancora instaurato un rapporto consolidato.
E questo è il punto su cui verte la sentenza in oggetto che sottolinea la necessità di specificare nell’apposizione della clausola alcune specifiche che non annullino la sua funzione.
E’ d’obbligo quindi specificare ad esempio che durante tale periodo, il soggetto verrà valutato per la sua capacità di integrarsi con i colleghi, l’impegno che profonderà nell’attività, l’interesse verso corsi di formazione, la reale capacità professionale espressa in fase pre-assuntiva e in relazione alla mansione assegnata che dovrà essere bene specificata.
Solo così sarà possibile risolvere il rapporto di lavoro non ancora “formalizzato”, adducendo nella lettera di recesso la motivazione riferita ad uno degli elementi preventivamente indicati.
La consueta frase generica “siamo spiacenti di comunicarLe che a seguito del mancato superamento del periodo di prova, non possiamo confermarLe il contratto di lavoro presso la nostra Azienda” non è quindi sufficiente per interrompere il rapporto, pena la nullità della clausola espressa in modo generico.
* SENTENZA TRIBUNALE di MILANO n. 730/2017
Ape Sociale
Ape Sociale: Tutte le novità sulla pensione anticipata
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Finalmente dopo un lungo e travagliato periodo, sono stati firmati i decreti per l’Ape Sociale. Il presidente del consiglio, ha ultimato il decreto definitivo per la pensione anticipata per i lavoratori che hanno raggiunto il 63° anno di età, oppure che hanno versato almeno 36 anni di contributi. Ma vediamo quali sono le novità introdotte nel nuovo decreto dell’Ape sociale.
Ape Sociale 2017: Approvato il decreto definitivo
In queste ore, Paolo Gentiloni ha sottoscritto il decreto definitivo per la pensione anticipata. Nelle prossime ore si procederà alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
La data ufficiale era prevista per il 1° Maggio 2017, ma dopo un iter lungo e travagliato e caratterizzato da molti dubbi sui requisiti per ricevere l’Ape sociale, si è finalmente arrivati ad una conclusione.
Con il nuovo decreto, i lavoratori con un’età minima di 63 anni e i lavoratori che hanno versato almeno 30 o 36 anni di contributi, possono richiedere la pensione anticipata di tre anni, senza alcuna penalità sul futuro assegno.
Tutti i lavoratori che intendono usufruire dell’Ape Sociale, dovranno presentare domanda direttamente all’Inps per richiedere la certificazione dei requisiti per ricevere la pensione anticipata. Se ci sono tutti i requisiti si potrà presentare la domanda di richiesta dell’Ape Sociale.
Il termine previsto per la presentazione della prima domanda della pensione anticipata, ovvero la richiesta dei requisiti dell’anticipo della pensione è fissato al 15 luglio 2017. Mentre la data di presentazione della domanda vera è proprio dell’Ape sociale è fissata entro il 31 marzo 2018, mentre l’esito sarà comunicato entro il 30 giugno 2017.
Quali sono i nuovi requisiti dell’Ape Sociale 2017
Con il nuovo decreto dell’Ape sociale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio in carica, Paolo Gentiloni, i requisiti sono leggermente cambiati rispetto alle prime proposte presente.
Qui di seguito andremo ad elencare tutti i requisiti necessari per richiedere la pensione anticipata entro il 2017.
Ecco i requisiti dell’Ape Sociale:
- Possono richiedere la pensione anticipata i lavoratori che hanno compiuto il 63° anno di età.
- Aver maturato almeno 30 anni di contributi per i lavoratori invalidi, disoccupati oppure con parenti di primo grado con disabilità.
- 36 anni di contributi per i lavoratori gravosi;
Oltre a questi requisiti, la nuova normativa sulla pensione anticipata stabilisce altri requisiti per richiedere l’Ape Sociale.
Ecco chi potrà richiedere l’anticipo pensionistico:
- Possono richiedere la pensione anticipata i disoccupati, dove il loro rapporto lavorativo è terminato a causa del licenziamento.
- I lavoratori invalidi che hanno una riduzione lavorativa superiore oppure pari al 74%.
- Coloro che assistono almeno da sei mesi un coniuge oppure un parente di primo grado con disabilità. Ovvero la legge 104.
- I lavoratori dipendenti che svolgono almeno da sei anni delle mansioni gravose.
Lavoro Fiscale
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