Archivi giornalieri: 10 maggio 2017

E’ reato installare la videosorveglianza a lavoro senza preaccordo

Google++

Richiedi una consulenza su questo argomento

Per la cassazione è reato installare la videosorveglianza a lavoro senza accordo sindacale o autorizzazione della DTL, anche se c’è accordo con i lavoratori

La corte di cassazione torna a pronunciarsi in materia di privacy dei lavoratori e in particolare di videosorveglianza a lavoro con la sentenza n.22148/2017 del 9 gennaio e depositata il 9 maggio 2017.

Per la suprema corte costituisce reato installare impianti di videosorveglianza a lavoro senza il preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 e s.m.i.

A nulla vale l’accordo sottoscritto dai singoli lavoratori anche se raggiunto preventivamente all’installazione dell’impianto di videosorveglianza a lavoro. Si stravolge quindi l’orientamento giurisprudenziale tenuto in precedenza, secondo cui non c’è reato nel momento in cui il datore chiede il consenso preventivo ai suoi dipendenti pur non avendo raggiunto un accordo sindacale.

 

Videosorveglianza a lavoro dopo il Jobs Act

Gli ermellini ricordano che anche le ultime novità legislative previste nel Jobs Act e contenute nel D. Lgs 151/2016 ribadiscono che l’installazione di apparecchiature, tra cui gli impianti di videosorveglianza a lavoro deve essere preceduta da un accordo tra datore di lavoro e e rappresentanze sindacali dei lavoratori.

L’impianto di videosorveglianza può essere usato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Se l’accordo collettivo quindi non è raggiunto, il datore di lavoro può installare l’impianto solo ottenendo un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che si sostituisce al mancato accordo sindacale cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.

Anche il Garante per la Privacy, ricorda la Cassazione, ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, in assenza del rispetto delle garanzie di cui all’art. 4, comma 2, Stat. lav. e nonostante la sussistenza del consenso dei lavoratori (cfr. relazione Garante per la protezione dei dati personali, per l’anno 2013, pubblicata nel 2014).

In conclusione, per i suddetti motivi, è ascrivibile a reato penale e condotta antisindacale l’installazione d’impianti di videosorveglianza a lavoro senza previo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui all’art. 4 Statuto dei lavoratori, anche se si è precedentemente raggiunto un accordo con i singoli lavoratori, in quanto si tratta di una tutela di interessi di carattere collettivo e superindividuale e quindi tutelabile solo dal sindacato.

San Cataldo di Rachau

San Cataldo di Rachau


San Cataldo di Rachau

Nome: San Cataldo di Rachau
Titolo: Vescovo
Ricorrenza: 10 maggio

Non comune, ma diffuso un po’ dappertutto in Italia, il nome di Cataldo è frequente particolarmente in Puglia, e soprattutto nella città di Taranto, di cui è Patrono, da tempi remoti, l’unico Santo di nome Cataldo.

Eppure Cataldo non è un Santo locale, ma un Santo irlandese, venerato a Taranto, dove si trova la sua tomba, in una ricchissima e bella cappella del Duomo, detta il « Capellone ». Sarebbe approdato sulla piana terra pugliese nella rada che si apre, sul lido adriatico, presso la città di Lecce, e che da allora s’intitola perciò a San Cataldo, ed è oggi celebre località balneare.

I Tarantini, orgogliosi sia del loro Cappellone, sia del loro San Cataldo, avrebbero desiderato considerarlo secondo Vescovo della loro città, se a questo desiderio non si fosse opposta una croce d’oro ritrovata nella tomba del Santo nell’anno 1094, durante la ricostruzione della chiesa distrutta dai Saraceni.

Si tratta di una di quelle croci, dette benedizionali, che venivano infisse a un bastoncino e impugnate anticamente dai Vescovi con la sinistra, mentre con la mano destra benedicevano i fedeli.

Sulla croce ritrovata nella tomba di Taranto era scritto: Cataldus Rachau, cioè Cataldo Vescovo di Rachau. Da un attento esame dell’incisione, gli studiosi hanno potuto stabilire che la scritta risale al VII secolo.

E’ stato così possibile ricostruire la personalità di questo Santo, nato al principio del secolo in Irlanda. Allievo e poi maestro nel celebre monastero di Lismore, fondato da San Cartago, egli sarebbe poi giunto all’episcopato in modo insolito, cioè con la morte del Duca dei Desii, il quale lo aveva accusato di stregoneria, a causa dei suoi miracoli.

Dopo aver retto santamente il vescovado, Cataldo si sarebbe imbarcato, verso il 666, per un viaggio in Terrasanta. All’andata o al ritorno, approdato o naufragato sulla costa salentina, si sarebbe recato a Taranto, dove i cittadini lo vollero porre sulla cattedra vescovile vacante. Morto nel 685, venne sepolto sotto l’impiantito della cattedrale dove il suo corpo fu rinvenuto e chiaramente identificato, come abbiamo detto, nel 1094. Della sua santità fecero fede innumerevoli miracoli, che diffusero prima in Puglia, poi in tutta Italia, la devozione per il Vescovo irlandese, al cui nome s’intitolarono cappelle e chiese, località e paesi, dalla costa del mare al crinale dei monti. Insieme alla sua fama, al suo culto e al suo nome, si diffusero anche i proverbi sul suo conto. Uno di questi, legato alla sua festa celebrata in maggio, dice: « Quando è il giorno di San Cataldo, passa il freddo e viene il caldo ».

MARTIROLOGIO ROMANO. Presso Taranto san Cataldo Vescovo, illustre per miracol