Archivi giornalieri: 24 maggio 2017

Periodo di Prova

Tribunale Milano: licenziamento non valido per nullità del Periodo di Prova

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Tribunale di Milano: invalidità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, se questo è previsto solo genericamente nel contratto.

Il Tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza* con la quale stabilisce non valido il licenziamento nel caso in cui sia intimato per mancato superamento del periodo di prova, se questo è un mero richiamo alla previsione contrattuale del livello assegnato.

La motivazione del giudice poggia sull’errore e la modalità poste nell’introduzione della clausola del periodo di prova, tale che il licenziamento intimato non possa rientrare nel recesso ad nutum dell’Art. 2096 c.c., ma in un licenziamento ordinario che necessità di giustificato motivo o giusta causa.

La stessa Cassazione (13498/2003 e 17045/2005) aveva sostenuto che tale licenziamento sia possibile solo quando siano chiaramente identificate le mansioni del lavoratore.

 

Periodo di prova art. 2096 c.c.

Il periodo di prova enunciato all’Art. 2096 c.c. prevede l’introduzione, nel rispetto delle tempistiche previste dal C.C.N.L. applicato in Azienda e relativo alla qualifica, livello e mansioni del lavoratore, di una clausola che possa dar modo alle parti di “sperimentare il rapporto di lavoro”, dando al Datore di lavoro la possibilità di conoscere il nuovo dipendente caratterialmente e professionalmente, mentre quest’ultimo potrà verificare l’ambiente e le condizioni di lavoro proposte in contratto.

Durante tale periodo, le Parti sono libere di recedere in qualsiasi momento, poiché non si è ancora instaurato un rapporto consolidato.

E questo è il punto su cui verte la sentenza in oggetto che sottolinea la necessità di specificare nell’apposizione della clausola alcune specifiche che non annullino la sua funzione.

E’ d’obbligo quindi specificare ad esempio che durante tale periodo, il soggetto verrà valutato per la sua capacità di integrarsi con i colleghi, l’impegno che profonderà nell’attività, l’interesse verso corsi di formazione, la reale capacità professionale espressa in fase pre-assuntiva e in relazione alla mansione assegnata che dovrà essere bene specificata.

Solo così sarà possibile risolvere il rapporto di lavoro non ancora “formalizzato”, adducendo nella lettera di recesso la motivazione riferita ad uno degli elementi preventivamente indicati.

La consueta frase generica “siamo spiacenti di comunicarLe che a seguito del mancato superamento del periodo di prova, non possiamo confermarLe il contratto di lavoro presso la nostra Azienda” non è quindi sufficiente per interrompere il rapporto, pena la nullità della clausola espressa in modo generico.

* SENTENZA TRIBUNALE di MILANO n. 730/2017

Ape Sociale

Ape Sociale: Tutte le novità sulla pensione anticipata

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Sono stati firmati i decreti per l’Ape Sociale 2017. Ecco quali sono le condizioni per richiedere la pensione anticipata.

Finalmente dopo un lungo e travagliato periodo, sono stati firmati i decreti per l’Ape Sociale. Il presidente del consiglio, ha ultimato il decreto definitivo per la pensione anticipata per i lavoratori che hanno raggiunto il 63° anno di età, oppure che hanno versato almeno 36 anni di contributi.  Ma vediamo quali sono le novità introdotte nel nuovo decreto dell’Ape sociale.

Ape Sociale 2017: Approvato il decreto definitivo

In queste ore, Paolo Gentiloni ha sottoscritto il decreto definitivo per la pensione anticipata. Nelle prossime ore si procederà alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

La data ufficiale era prevista per il 1° Maggio 2017, ma dopo un iter lungo e travagliato e caratterizzato da molti dubbi sui requisiti per ricevere l’Ape sociale, si è finalmente arrivati ad una conclusione.

 

Con il nuovo decreto, i lavoratori con un’età minima di 63 anni e i lavoratori che hanno versato almeno 30 o 36 anni di contributi, possono richiedere la pensione anticipata di tre anni, senza alcuna penalità sul futuro assegno.

Tutti i lavoratori che intendono usufruire dell’Ape Sociale, dovranno presentare domanda direttamente all’Inps per richiedere la certificazione dei requisiti per ricevere la pensione anticipata. Se ci sono tutti i requisiti si potrà presentare la domanda di richiesta dell’Ape Sociale.

Il termine previsto per la presentazione della prima domanda della pensione anticipata, ovvero la richiesta dei requisiti dell’anticipo della pensione è fissato al 15 luglio 2017. Mentre la data di presentazione della domanda vera è proprio dell’Ape sociale è fissata entro il 31 marzo 2018, mentre l’esito sarà comunicato entro il 30 giugno 2017.

Quali sono i nuovi requisiti dell’Ape Sociale 2017

Con il nuovo decreto dell’Ape sociale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio in carica, Paolo Gentiloni, i requisiti sono leggermente cambiati rispetto alle prime proposte presente.

Qui di seguito andremo ad elencare tutti i requisiti necessari per richiedere la pensione anticipata entro il 2017.

Ecco i requisiti dell’Ape Sociale:

  • Possono richiedere la pensione anticipata i lavoratori che hanno compiuto il 63° anno di età.
  • Aver maturato almeno 30 anni di contributi per i lavoratori invalidi, disoccupati oppure con parenti di primo grado con disabilità.
  • 36 anni di contributi per i lavoratori gravosi;

Oltre a questi requisiti, la nuova normativa sulla pensione anticipata stabilisce altri requisiti per richiedere l’Ape Sociale.

Ecco chi potrà richiedere l’anticipo pensionistico:

  • Possono richiedere la pensione anticipata i disoccupati, dove il loro rapporto lavorativo è terminato a causa del licenziamento.
  • I lavoratori invalidi che hanno una riduzione lavorativa superiore oppure pari al 74%.
  • Coloro che assistono almeno da sei mesi un coniuge oppure un parente di primo grado con disabilità. Ovvero la legge 104.
  • I lavoratori dipendenti che svolgono almeno da sei anni delle mansioni gravose

Santa Maria Ausiliatrice

 


Santa Maria Ausiliatrice

Nome: Santa Maria Ausiliatrice
Ricorrenza: 24 maggio

Maggio è il mese dei fiori e la Chiesa lo dedica al fiore che non appassisce, alla « rosa di Gerico piantata sulle rive dei ruscelli »: Maria. Ed in questo mese la pioggia di rose delle più belle grazie cade dal cielo sui devoti di questa Madre di Misericordia.

Oggi la Chiesa festeggia il titolo suo dolcissimo e carissimo Aiuto dei Cristiani.

La mattina del 7 ottobre 1571, dopo sei ore di fiera mischia, nelle acque di Lepanto, i Cristiani inalberavano il vessillo della croce sulla nave ammiraglia turca, e il grido di vittoria risonava tra le file dell’esercito: Vittoria! Vittoria! I Turchi sgominati si diedero alla fuga: il bilancio della giornata per loro era stato terribile: 20.000 morti, 5.000 prigionieri, 107 galee arse o sommerse. Tutta la cristianità veniva così liberata dalla diabolica ferocia della mezzaluna. Chi diede la vittoria?

Il mondo cristiano recitava la corona del Rosario in unione col papa S. Pio V, il quale mentre parlava nel Concistoro ai cardinali, nel momento culminante della battaglia, aprì una finestra e rapito in estasi esclamò: Vittoria! Abbiamo vinto! Andiamo a ringraziare la Madonna! Ed a perpetua riconoscenza a Maria aggiungeva nelle Litanie lauretane l’invocazione: Auxilium Christíanorum, ora pro nobis! e stabiliva che nella prima domenica di ottobre si celebrasse la tanto cara festa del S. Rosario.

Un altro Papa è strettamente legato alla storia di questo titolo: Pio VII. Condotto da Napoleone prigioniero a Fontainebleau, gemeva nell’umiliazione, e la Chiesa orbata del suo Capo visibile, alzava più strazianti le sue grida di dolore a Dio, quando il santo Pontefice fece un voto a Maria, e l’Ausiliatrice gli concedeva il 24 maggio 1814 di rientrare libero e trionfante in Roma. Il 10 maggio dell’anno seguente si recava a Savona per soddisfare il suo voto, incoronando solennissimamente la Madonna della Misericordia; e verso la fine di quell’anno con un breve, a testimonianza della sua gratitudine a Maria, istituiva la festa di Maria Ausiliatrice da celebrarsi il 24 maggio, anniversario del suo ritorno alla sede romana.

D’allora in poi chiese e confraternite sorsero in diversi luoghi ad onorarla sotto questo titolo, finchè Maria richiese un grande santuario a S. Giovanni Bosco, al quale mostrando più volte il luogo ove dovevasi fabbricare, gli soggiunse: Hic domus mea, inde gloria mea! E di qui davvero l’Ausiliatrice profonde a piene mani i suoi tesori celesti, temporali e spirituali: qui rifulge la sua gloria.

Papa Benedetto XV esclamava: « Non a caso la Chiesa pone l’invocazione di Maria Ausiliatrice dei Cristiani in fine delle Litanie, perchè dopo aver invocato Maria con tanti appellativi, vuole con questo riassumerli tutti. Dopo averla proclamata Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, salutata Consolatrice degli afflitti, quasi a compendiare queste dolci prerogative la invoca Auxiiium Christianorum. Pare dunque a noi che questo titolo apra ancor più il nostro cuore alla confidenza e racchiuda in sè la forza dell’espressione di tutti gli altri ».

PRATICA. Siamo infermi? Siamo peccatori? Siamo afflitti? Ricorriamo a Maria: Auxilium Christianorum, ora pro nobis!

PREGHIERA. Onnipotente e misericordioso Signore, che a perpetua difesa del popolo cristiano, hai costituita la stessa SS. Vergine tua Madre, concedi a noi propizio, che muniti d’un tal presidio, combattendo in vita possiamo riportare in morte la vittoria sul nemico infernale