Esperienze

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In pensione a 64 anni e 7 mesi
Piccinini (Inca): “L’Inps non collabora neppure con il Parlamento”

L’Inps non solo si arroga il diritto di interpretare le leggi in senso restrittivo, anche senza il necessario supporto normativo, ma addirittura non collabora neppure con il Parlamento per superare le incongruenze tra ciò che dice la legge e le sue conseguenze. E’ un po’ quello che sta accadendo sulla norma eccezionale per i nati nel 1952, ai quali la legge Fornero sulle pensioni aveva concesso una deroga ai requisiti di accesso al pensionamento, per consentire loro di andare in pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi, ai sensi dell’articolo 24, comma 15 bis, della legge 214/2011. Lo scopo del legislatore era quello di mitigare gli effetti particolarmente penalizzanti derivanti dal brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, per quanti, soprattutto donne, pur essendo quasi vicini al traguardo, rischiavano un eccessivo slittamento del pensionamento.

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Pensioni: Consulta su “neutralizzazione” dei periodi di disoccupazione
“Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata”. Lo ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 82/2017, rispondendo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, su un ricorso promosso dall’Inca, relative all’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).
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Previdenza: benefici per i lavoratori non vedenti
Per i lavoratori non vedenti, la legge di Bilancio 2017, al comma 209, introduce un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. L’Inps, con la circolare n. 73 del 14 aprile scorso, fornisce le relative istruzioni, facendo riferimento alla normativa che prevede una  maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.
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Buono nido. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 90 del 18 aprile, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. La misura, introdotta nella legge di Bilancio 2017, prevede il pagamento di un buono di 1.000 euro su base annua per i figli o figlie nati dal 1° gennaio 2016 da utilizzare per il pagamento delle rette relative alla frequenza di strutture per l’infanzia pubbliche e private o per avere un supporto presso la propria abitazione in favore di bambini al di sotto di 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. La durata massima del beneficio è di 3 anni.

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Infortunio sul lavoro anche per eventi “fortuiti” 
L’infortunio anche “fortuito”,  non dovuto per responsabilità diretta dell’azienda, è comunque da considerarsi avvenuto in “occasione di lavoro”. A stabilirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8597 del 3 aprile scorso che ha rigettato il ricorso di una Spa contro il verdetto d’appello, con il quale si è stabilita la legittimità dell’aumento del premio assicurativo Inail. Il caso esaminato dall’Alta Corte riguarda la morte di un operaio nel 2006,  colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto, mentre era alla guida di un’autobetoniera.
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Esperienzeultima modifica: 2017-04-21T13:23:37+02:00da vitegabry
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