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Auto aziendale in uso promiscuo, limiti all’uso personale

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L’ auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, ne prevede l’uso sia ai fini aziendali che personali, ma con quali limiti?

L’ auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, ne prevede l’uso sia ai fini aziendali che personali, resta tuttavia l’alea se vi siano preclusioni e soprattutto su chi possa farne uso.

Il mezzo aziendale esteso anche ad uso personale rappresenta senza dubbio un benefit per il dipendente come possibile corresponsione in natura della retribuzione, come previsto dall’Art. 2099 c.c. e che, rientrerà pertanto nella sua busta paga come bene tassabile, dedotta l’eventuale trattenuta pattuita in sede contrattuale.

 

Parte della dottrina dipinge il conferimento di questo bene, come status symbol della posizione raggiunta, si pensi ad esempio ad un dirigente, nel cui caso verrebbe meno la strumentalità con la conseguente totale imputazione ai fini fiscali, secondo quanto disposto dall’Art. 9 del Tuir.

Nella maggior parte dei casi, viene applicato il calcolo forfettario, sulla presunzione della percorrenza annua di 15.000 Km., in base al costo Kmetrico pubblicato annualmente dall’ACI, con una tassazione pari al 30% (in buona sostanza l’effettivo uso personale che potrebbe farne il dipendente).

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Auto aziendale e regole d’uso

Talvolta non ci si sofferma sulle regole d’uso del mezzo, spesso non inserite nelle policies aziendali, trovandosi poi in casistiche spiacevoli.

Infatti, una volta stipulata l’assicurazione ed inserito il benefit nel contratto di assunzione, l’Azienda si limita a gestirne i costi, a fare convenzioni per parcheggi, telepass e manutenzioni.

Non ci si sofferma quasi mai a riflettere ed a mettere per scritto semplici cose dell’ordinario quotidiano, come ad esempio:

  • Rispetto del Codice della strada, multe e sanzioni, manleva aziendale, responsabilità del dipendente che guida in stato alterato;
  • Se sul libretto di circolazione è stato inserito il nome di chi usi l’auto altrui;
  • Dovere e modalità di tempestiva comunicazione su incidenti, guasti e furti;
  • Familiari eventualmente abilitati alla guida e ricompresi nell’assicurazione;
  • Destinazione d’uso anche nel tempo libero per scopi non estranei al conferimento
    (ad esempio divieto di trasportare sostanze pericolose, ingombranti etc.)
  • Se l’Assicurazione aziendale preveda la copertura kasko o se debba essere il dipendente a risarcire i danni a lui imputabili;
  • Divieto di offrire passaggi tramite car sharing o siti di condivisione tragitti.
    Sino alle sanzioni disciplinari che ne potrebbero conseguire.

Si pensi al caso in cui il Dipendente presti l’auto ad un familiare per andare in vacanza e ne dovesse conseguire un furto o un incidente. O ancora ad un fermo per stato di ebbrezza con ritiro della vettura: quali danni ne sopporterebbe l’azienda? Ne potrebbero derivare tutte le reprimende del caso, ma non avendolo specificato prima, si ritroverebbe anche dover pagare per il ritiro presso il deposito

Auto aziendaleultima modifica: 2017-04-06T21:40:24+02:00da vitegabry
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