Archivi giornalieri: 9 febbraio 2015

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INPS: controversie su contributi e previdenza

Controversie previdenziali in materia di contributi INPS, opportunità di dilazione, avvisi di addebito e riscossione coattiva.

 – 9 febbraio 2015
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INPS
I soci di società commerciali sono tenuti al pagamento dei contributi INPS alla gestione commercianti dilazionati in quattro rate annuali (L. 662/1996): se ciò non avviene, l’Istituto può procedere con la riscossione coattiva delle somme con cadenza trimestrale.

=> Scopri le novità 2015 sulle Pensioni

INPS e abuso di diritto

L’INPS deve emettere un avviso di addebito annuale cumulativo (artt. 1175 e 1375 c.c.) di tutte le rate maturate fino a quel momento, all’interno dei limiti previsti dellaprescrizione (individuati dalla legge in 5 anni). Nella pratica però questo non avviene: l’Istituto infatti è solito emettere diversi avvisi di addebito, riferibili a differenti gruppi di trimestri o addirittura a un solo trimestre per volta, contravvenendo quindi alle norme citate e incorrendo in un abuso di diritto.

 

Questo comportamento incide sulcontribuente visto che prolunga il periodo necessario per saldare i debiti con l’ INPS, poiché determina un aggravio di spese prodotte da possibili opposizioni (invece di concretizzarsi in una singola devono far fronte a più procedimenti) e, inoltre, comporta il rischio di costituzione di più giudicati contraddittori, direttamente proporzionale al numero di giudici coinvolti per via della parcellizzazione delle richieste al medesimo contribuente.

Controversie previdenziali

Il meccanismo di riscossione attraverso i ruoli (D.Lgs. 46/1999) conferisce all’ INPS la possibilità di procedere attraverso questo strumento per riscuotere i propri crediti contributivi, ma al tempo stesso sottolinea che:

«se l’accertamento dell’ufficio è impugnato davanti all’Autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” (art. 24, co. 3).»

=> Previdenza, sconosciuta a piccole e medi imprenditori

Ricorsi

Malgrado ciò, l’Istituto tende a ritenere che il ricorso in opposizione all’avviso di addebito previsto ex art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 non può determinare lo stesso effetto dato dal co. 3 dello stesso articolo, e in questo modo giustifica l’emissione di più avvisi di addebito dopo il primo, sebbene esista un ricorso in opposizione ad avviso di addebito.

Ma leggendo la norma si evince che il Legislatore abbia inteso, attraverso il termine “impugnato”, non necessariamente una opposizione attraverso apposito ricorso giudiziale, ma anche nella situazione in cui l’accertamento venga opposto al momento della proposizione di opposizione all’avviso di addebito, costituito sulla base e in dipendenza di un accertamento ispettivo. In sintesi si tende ad interpretare la parola “impugnato” in senso estensivo, come se l’impugnazione abbia il valore di una contestazione. Secondo questa tesi, attestata anche dal Tribunale di Modena(sentenza del 14 aprile 2005), anche un giudizio di opposizione ex art. 25, co. 5 può rappresentare l’impossibilità da parte dell’Istituto di emettere altri avvisi di addebito per lo stesso credito.

A confermare la tesi si consideri che la parcellizzazione del credito contributivo viola il dovere di correttezza e buona fede e il dettame riconosciuto dalla Costituzione di processo giusto, attraverso la disarticolazione da parte del creditore dell’unità sostanziale del rapporto, poiché messa in atto nel processo e tramite il processo, palesando un evidente abuso. In ultimo, ma non meno importante, il moltiplicarsi dei processi viola il principio sancito dall’art. 113 della Costituzione della ragionevole durata del processo.

 

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Rassegna stampa del 09/02/2015

Rassegna stampa
Nota di servizio: come già comunicato a suo tempo, la rassegna stampa sul sito istituzionale della Regione Sardegna non comprende articoli de la Nuova Sardegna a seguito di un espresso divieto di riproduzione.
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Rassegna stampa del 09/02/2015

INAIL

Autoliquidazione INAIL 2015, prossime scadenze

I datori di lavoro soggetti all’INAIL dovranno calcolare e pagare l’autoliquidazione 2015 entro il 16 febbraio e inviare le denunce entro il 2 marzo

Autoliquidazione INAIL 2015, prossime scadenze

Entro il 16 febbraio 2015, i datori di lavoro iscritti all’INAIL, ovvero soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, direttamente o tramite gli intermediari abilitati devono:

  • calcolare la rata, ovvero il premio anticipato per l’anno in corso, le retribuzioni presunte in questo caso sono calcolate in base alle retribuzioni effettive dell’anno precedente;calcolare il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
    • il datore di lavoro potrebbe prevedere una riduzione del presunto, con riduzione della rata, che andrà denunciata all’INAIL entro il termine del 16 febbraio 2015,
    • oppure un aumento del presunto, con aumento della rata, che potrà essere sempre denunciato durante l’anno;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione con delega F24, in un’unica soluzione il 16 febbraio, o con pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione; il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, le rate cadranno il 16 febbraio, il 18 maggio,  il 20 agosto e il 16 novembre 2015.

Termine per la presentazione all’INAIL delle denunce retributive annuali

Con determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2014 ha fissato al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all’INAIL delle denunce retributive annuali.

Leggi anche:  Autoliquidazione INAIL 2015, scadenza fissata il 28 febbraio

A partire dal 2015 entro la fine di febbraio il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2014 è fissato per la data 2 marzo 2015 (il 28 febbraio è sabato e il 1° marzo è domenica).

In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC.

In caso di nuova impresa invece il calcolo avviene d’ufficio in fase d’iscrizione all’INAIL, lo stesso importo delle retribuzioni dovrà poi essere dichiarato l’anno successivo in fase di autoliquidazione.

Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/02/autoliquidazione-inail-2015-prossime-scadenze/#ixzz3RHBmzRGC

Quirinale

 

La visita virtuale

È possibile ammirare la ricchezza artistica del Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica, anche attraverso una visita virtuale realizzata con immagini “immersive” (come se il visitatore fosse nelle sale o nei corridoi) ad alta definizione.

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LA CERIMONIA

Il Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto presso Palazzo Spada alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato che si è aperta con la presentazione dell’annuale “Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa”. Il Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, che ha pronunciato la Relazione, ha rivolto al Presidente Mattarella “i più fervidi e sinceri auspici per l’impegno che lo attende”, e ha aggiunto: “Siamo onorati della sua presenza, una fortunata circostanza fa sì che questa cerimonia coincida con i primi giorni del suo mandato”.

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L’INSEDIAMENTO

Il Presidente Mattarealla

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver prestato giuramento nell’Aula di Montecitorio e deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, si è recato al Palazzo del Quirinale per la cerimonia di insediamento. Giunto nel Cortile d’Onore a bordo della Lancia Flaminia con il Presidente del Consiglio, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Consigliere militare, il Presidente Sergio Mattarella ha passato in rassegna un reparto di formazione interforze che ha reso gli onori. Nel contempo lo Stendardo presidenziale è stato issato sul Torrino al fianco della Bandiera italiana. Terminata la rassegna il Capo dello Stato è stato ricevuto dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, sulla soglia della Vetrata. Dopo gli onori da parte di un reparto dei Corazzieri nella Loggia d’onore, il Capo dello Stato è stato accolto allo Studio alla Vetrata dal Presidente Emerito, Senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano, il quale ha consegnato al Presidente Mattarella le insegne di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell’OMRI. La cerimonia di insediamento al palazzo del Quirinale si è conclusa nel Salone dei Corazzieri alla presenza delle alte cariche dello Stato con l’indirizzo di saluto del Presidente Grasso e la risposta del Presidente della Repubblica.

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IL GIURAMENTO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune integrato dai delegati regionali. Il Presidente Mattarella, al suo arrivo a Palazzo Montecitorio, è stato ricevuto dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, e dalla Presidente Vicaria del Senato, Valeria Fedeli. Nell’Aula di Montecitorio la Presidente Boldrini ha dichiarato aperta la seduta ed ha invitato il Capo dello Stato a prestare giuramento a norma dell’art.91 della Costituzione. Il Presidente Mattarella ha quindi pronunciato la formula di giuramento e rivolto il messaggio alla Nazione.

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Giuramento e messaggio al Parlamento (video)Omaggio all’Altare della Patria (video)

L’ELEZIONE

Il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, ha eletto oggi con 665 voti alla quarta votazione Sergio Mattarella nuovo Presidente della Repubblica. Al termine della votazione, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, la Vicepresidente vicaria del Senato, Valeria Fedeli, con le segretarie generali delle due Camere si sono recate alla Corte Costituzionale per comunicare ufficialmente al neoeletto Presidente della Repubblica l’esito della votazione ed il processo verbale della seduta.

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L’INCONTRO

Il Presidente Sergio Mattarella è andato in visita dal Presidente Emerito Giorgio Napolitano per rendergli omaggio, per ringraziarlo dell’impegno dispiegato in tutti questi anni e per avere uno scambio di opinioni.

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LA VISITA

Il Presidente Sergio Mattarella si è recato in visita privata alle Fosse Ardeatine. Dopo essersi fermato in raccoglimento nel luogo dell’eccidio compiuto dai nazisti nel quale furono trucidate 335 persone ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’alleanza tra nazioni e popolo seppe battere l’odio nazista, razzista, antisemita e totalitario di cui questo luogo è simbolo doloroso. La stessa unità in Europa e nel mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore”.

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Gestione separata Inps

Iscritti alla Gestione separata Inps: le aliquote contributive 2015

L’INPS comunica le aliquote 2015 per collaboratori e liberi professionisti iscritti alla gestione separata: massimali e minimali di reddito, calcolo e versamento. 

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, comprese le partite IVA, pagano nel 2015 un’aliquota contributiva del 30%, mentre se sono già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è del 23,50%: tutte le aliquote 2015 per le varie categorie di collaboratori e liberi professionisti iscritti alla gestione separata sono contenute nella circolare INPS 27/2015.

Viene confermata l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% che finanzia l’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, la tutela della maternità, gli assegni per il nucleo familiare, la degenza ospedaliera, la malattia e il congedo parentale. 

Entrambe le aliquote, 30% e 23,5%, si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di 100.324 euro. 

Il minimale di reddito, invece (previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), per l’anno 2015 è pari a 15.548 euro. Quindi, gli iscritti alle gestioni che applicano l’aliquota del 23,50%, pagano un contributo annuo di 3.653,78 euro, mentre gli iscritti alla gestione separata con aliquota del 30,72% pagano un contributo annuale di 4.776,35 euro, di cui 4.664,40 ai fini pensionistici. Se il minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

È confermata la ripartizione dell’onere contributivo fra azienda e collaboratore, che versano rispettivamente 2/3 e 1/3. Il versamento per i collaboratori viene effettuato dall’azienda entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso dei liberi professionisti, invece, il versamento è effettuato dal collaboratore, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

L’INPS ricorda che in base all’articolo 51 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (in base al principio di cassa allargato). Significa che il versamento di questi contributi, riferendosi a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, va effettuato applicando le aliquote 2014, quindi 22% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria. (Fonte: circolare INPS 27/2015

ISTAT

Istat: nel 2012 il cuneo fiscale al 46,7 per cento

In Italia il costo medio del lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è di 30.953 euro all’anno. Il lavoratore, sotto forma di retribuzione netta, ne percepisce poco più della metà (il 53,3%), ovvero 16.498 euro. Lo rileva l’Istat, diffondendo gli ultimi dati disponibili, relativi al 2012.

Quindi, calcola sempre l’Istat, “la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, è pari, in media, al 46,7%: i contributi sociali dei datori di lavoro ammontano al 25,6% e il restante 21,1% è a carico dei lavoratori in termini di imposte e contributi”.

Quanto al reddito medio da lavoro autonomo, “al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è pari a 23.432 euro annui, il reddito netto rappresenta il 69,3% del totale, (16.237 euro)”.

Il costo del lavoro più elevato in Italia si registra nel Nord Ovest (34.714), mentre quello più basso, si tratta di quasi dieci mila euro in meno (-28,3%), si rileva al Mezzogiorno (24.885). Cifre che confermano anche un ampio divario (-24,4%) tra il costo del lavoro per gli uomini (34.752) e quello per le donne (26.281).

Oltre la metà dei redditi lordi individuali (54%) nel 2012 si colloca tra 10.001 e 30.000 euro annui; il 25,8% è al di sotto dei 10.001 euro e il 17,6% risulta tra 30.001 e 70.000. Solo il 2,4% supera i 70.000 euro. 

L’incidenza delle imposte dirette sul totale dei redditi individuali lordi (al netto dei contributi sociali) è pari al 19,4%, si attesta al 21,3% per il reddito da lavoro dipendente, al 17,5% per le pensioni e al 17,1% (Irap inclusa) per il reddito da lavoro autonomo.

Nel 2012 l’aliquota media del prelievo fiscale a livello familiare è pari al 19,4%. Grazie alle detrazioni per familiari a carico, a parità di reddito, le famiglie con minori usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale, anche al crescere del numero di percettori, sottolinea l’Istat. Le persone sole di età inferiore a 64 anni sono la tipologia familiare su cui grava il maggiore peso fiscale, con un’aliquota media del 21,6%.

Il carico fiscale è inferiore tra le famiglie del Mezzogiorno (16,3%) – essendo il reddito mediamente più basso e il numero di familiari a carico più elevato – rispetto a quelle del Nord-est (19,9%) del Centro (20,1%) e del Nord-ovest (21%).

Per le famiglie con un solo percettore, il più basso livello di reddito determina un’aliquota media fiscale inferiore di oltre mezzo punto percentuale (18,9%) a quella delle famiglie con due o più percettori (19,6%).

Fra il 2011 e il 2012, l’aliquota media fiscale passa dal 17,9% al 18,3% per le famiglie con unico percettore di reddito se si tratta di un reddito (prevalente) da lavoro autonomo, con una crescita inferiore rispetto a quanto registrato per le restanti due tipologie di famiglie monopercettore (lavoro dipendente dal 19,5% al 20,5% e redditi non da lavoro dal 16,8% al 17,4%).

Il minor carico fiscale delle famiglie con reddito da lavoro autonomo, particolarmente visibile nella prima classe di reddito (0-15.000 euro), è da attribuire agli effetti di alcuni provvedimenti in materia di tassazione dei redditi degli autonomi e alla revisione al ribasso dei parametri degli studi di settore, adottati a partire dal 2011 ed estesi al 2012

INPS

Inps dà le istruzioni sul calcolo degli sgravi contributi

L’INPS fornisce alcuni chiarimenti alle imprese che intendono fruire degli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità per i contratti a tempo indeterminato effettuati nel 2015, la  cui misura massima è pari a 8.060 euro all’anno e una soglia mensile pari a 671,66 euro.

La precisazione è contenuta nella circolare INPS 17/2015 che contiene tutte le regole applicative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni agevolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato contenuto nei commi 118 e seguenti della Legge 190/2014.

Sgravio contributivo

Nel capitolo relativo alla misura dello sgravio assunzioni, l’INPS prima sottolinea che l’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060 euro su base annua, poi specifica che per «agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66». Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga instaurato oppure risolto nel corso del mese, bisogna riproporzionare il tetto calcolando un esonero di 22,08 euro per ogni giorno di fruizione.

L’esenzione riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione di premi INAIL, contributo al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto» (articolo 2120 del codice civile), e contributi ai fondi di cui all’articolo 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012 (la riforma del Lavoro Fornero). 

L’esonero contributo interessa le assunzioni effettuate dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015, e dura per tre anni.

Sul piano operativo, lo sgravio contributivo si applica quindi fino al limite della soglia mensile indicate (che è un dodicesimo di quella annuale) e bisogna fare gli opportuni adeguamenti in caso di lavoro part-time o ripartito. L’azienda può anche superare la soglia per alcuni mesi, sempre restando nel limite degli 8060 euro annui.

Assunzioni agevolate

Le principali caratteristiche degli sgravi contributivi derivanti da assunzioni con contratti a tempo indeterminato nel 2015: riguarda tutti i datori di lavoro privati (non solo le imprese, ma anche i professionisti). Per il settore agricolo,  ci sono regole specifiche. Sono esclusi dalle agevolazioni i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico.

Per accedervi, nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Inoltre, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2’15 (quindi, da ottobre a dicembre 2014), il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’imprenditore che richiede il beneficio o con società controllate o collegate (circolare INPS 17/2015).